Sentenza 11 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/01/2001, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2001 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 ) . O E N B C , E 1 A E 9 P 9 N I 1 O - I D 1 Z 1 - E A 1 R C 2 T I S REPUBBLICA ITALIANA . I D MEACORTE 0.0346/ 0 L G U 9 I E 3 R G E A E D 6 N 4 E . T T T N LA DI CASSAZIONE S T E I S R Oggetto ( E A SEZIONE SECONDA CIVILE PAGAMENTO ONORARI Professional Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -- Presidente R.G.N. 11891/98 Dott. Vincenzo BALDASSARRE Rel. Consigliere Cron. 6014 Dott. Alfredo MENSITIERI - Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere- Rep. Dott. Enrico SPAGNA MUSSO -Consigliere - Ud.06/07/00 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere ha pronunciato la seguente 1 5 SENTENZA 4 sul ricorso proposto da: NT NO, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato AIMERITO LORENZO, giusta delega in atti;
- ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiest udio dal Sig. 3000 CORNO BRUNO;
perdigtigEN 2001- il intimato IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 1521/98 del Giudice di pace di TORINO, depositata il 27/05/98; CELLERIA udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Alfredo2000 udienza del 06/07/00 dal 1340 MENSITIERI;
-1- udito il P.M. in persona del Generale Dott. Libertino Alberto per accoglimento del ricorso per -2- Sostituto Procuratore RUSSO che ha concluso quanto di ragione. t u A SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 27 marzo 1998 l'avv.to Giuliano Parmentola conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Torino, Bruno NO per sentirlo condannare al pagamento in suo favore della somma di L.
1.625.000 a lui dovute per espletate prestazioni professionali, oltre interessi e spese di lite. Costituitosi il convenuto, dato atto della pendenza dinanzi all'Ufficio del Giudice di pace di Torino di identico giudizio, chiedeva applicarsi l'art. 39 c.p.c. ы н Con sentenza del 27 maggio 1998 il giudice о adito, sul rilievo che il NO aveva prodotto copia di identico atto di citazione notificato il 17 marzo 1998 con il quale era stata azionata la stessa domanda tra gli stessi soggetti processuali, dichiarava la litispendenza della presente causa con quella già pendente dinanzi al giudice di pace di Torino dott. Vitale e disponeva con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Parmentola sulla base di unico motivo. Non ha spiegato attività difensiva in questa 3 sede l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della gravata sentenza per violazione dell'art. 39 c.p.c. sul duplice rilievo che, dall'esame delle due citazioni, emerge che le due cause in ordine alle quali è stata dichiarata la litispendenza, pur pendendo tra gli stessi soggetti, hanno in realtà oggetti separati e distinti riflettendo due pretese di esso professionista concernenti diversi affari e diverse prestazioni e che il giudice "a quo" non х comunque emettere siffatta avrebbe potuto и в declaratoria. о с Il richiesto annullamento va pronunciato in relazione a questo ultimo profilo di doglianza, non essendo tanto impedito dalla indicazione della norma asseritamente violata, limitata al solo art. 39 cit. Invero, qualora due cause siano pendenti davanti allo stesso Ufficio Giudiziario (nella specie davanti a due giudici addetti allo stesso Ufficio del giudice di Pace della stessa città) non può sorgere, unico essendo l'organo giudicante, alcuna questione di competenza per litispendenza o continenza, le quali presuppongono la contemporanea 2. pendenza di cause davanti a giudici diversi nel senso di uffici giudiziari diversi, ma solo questione di riunione ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.c. (giurisprudenza costante, vedi Cass. n.79/66, n.2653/66, n.2298/69, n.3321/75, n.2818/78, n.3394/80, n.5609/84, n.2554/2000).. L'impugnata sentenza va pertanto cassata, con rinvio della causa all'Ufficio del Giudice di pace di Torino per i provvedimenti di competenza, mentre ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia al Giudice di Pace di Torino. Compensa le spese di questo giudizio. Roma 6 luglio 2000. VI y AL e, pres. IF Arme O 4 L 7 ) L 3 . E O N B C , E 1 A E 9 P 9 N I 1 O - D IL CANCELLIERE C1 I 1 Z 1 E - A Dott.ssa Donatella D'Anna 1 R C I 2 T . S D I L U G I 9 E 3 R G CELLERIA E A E 2001 D 6 N 4 . E DEPORTATO BUC . T T 11 GEN T N S T I IL CANCELLIERECT E ( R S E A Roma. 1. 5