Sentenza 27 maggio 2015
Massime • 1
Il provvedimento del questore impositivo del divieto di accesso agli stadi e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria durante lo svolgimento delle competizioni sportive, non convalidato per la tardività della richiesta del pubblico ministero, può essere reiterato e successivamente convalidato. (In motivazione, la Corte ha specificato che nè l'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nè altra disposizione di legge, impedisce una tale riproposizione, sempre che non sia intervenuta una delibazione nel merito del primo provvedimento questorile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2015, n. 9227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9227 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2015 |
Testo completo
9 2 2 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 27/05/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CLAUDIA SQUASSONI - Presidente SENTENZA Dott. - N. 1185/2015 Dott. RENATO GRILLO - Rel. Consigliere - Dott. ANDREA GENTILI - Consigliere -REGISTRO GENERALE N. 37086/2014 Dott. VINCENZO PEZZELLA - Consigliere - Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TT NI N. IL 24/07/1983 avverso l'ordinanza n. 1131/2014 GIP TRIBUNALE di PALERMO, del 06/03/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
lette sentite le conclusioni del PG Dott. lamento Bu nieis Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 marzo 2014 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo convalidava il decreto del Questore della stessa città con il quale era stato applicato a TT EN il divieto di accesso a luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive e l'obbligo di presentazione al Comando di Polizia in orari predeterminati e per la durata di 5 anni, in concomitanza con le partite disputate dalla società di calcio MODENA sia in casa che in trasferta. Il TT era risultato coinvolto in accesi scontri tra opposti gruppi di tifosi del MODENA e del PADOVA, incontratisi casualmente all'interno dei locali dell'Aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo, in vista del loro rientro nei rispettivi luoghi di residenza al termine delle gare di campionato che avevano visto protagoniste le due squadre al cui seguito vi erano alcuni sostenitori. In occasione di tali scontri, sfociati in una vera e propria maxi-rissa era intervenuto in massa personale della Polizia di Stato che era riuscito a sedare a stento la rissa violentissima scoppiata tra le opposte tifoserie.
2. Propone ricorso per cassazione TT EN a mezzo del proprio difensore di fiducia deducendo tre distinti motivi: con il primo la difesa lamenta la violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 6 comma 3 della L. 401/89 sotto il profilo del mancato rispetto dei termini riconosciuti all'interessato per apprestare le proprie difese: rileva, in proposito, il difensore che al TT era stato notificato il 4 febbraio 2014 in riferimento al medesimo episodio provvedimento del Questore che il GIP competente non aveva - convalidato per "disguidi tecnici"; in realtà, afferma il difensore, il provvedimento del Questore era stato trasmesso al GIP per la convalida privo di documenti e, dunque, dei requisiti minimi perché potesse essere convalidato da parte del Giudice. Da qui la dedotta nullità del nuovo provvedimento del Questore convalidato dal GIP e oggetto della presente impugnativa, in quanto la reiterazione di tale provvedimento effettuata senza che ne sussistessero le ragioni, stante la carenza del precedente provvedimento, comportava l'aggiramento delle disposizioni in tema di rispetto del complessivo termine di 96 ore riservato al P.M. per la richiesta di convalida, al GIP per la convalida, ed all'interessato per apprestare le proprie difese. Con il secondo motivo la difesa lamenta l'inosservanza della legge penale sub art. 6 comma 2 della predetta L. 401/89 e carenza di motivazione in ordine al disposto obbligo di presentazione alla P.G.. A detta del difensore Il provvedimento non conterrebbe alcuna indicazione esaustiva in ordine ai presupposti della misura e, in particolare, circa la pericolosità del soggetto. Con il terzo motivo la difesa lamenta il difetto di motivazione in relazione alla circostanza che il Giudice nel convalidare il provvedimento questorile non aveva tenuto conto della memoria difensiva tempestivamente depositata nell'interesse del TT in occasione dell'originario provvedimento del Questore poi non convalidato dal GIP. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 r 1. Il ricorso non è fondato. In ordine al primo motivo afferente alla presunta violazione del diritto di difesa va precisato in punto di fatto quanto segue. Il Questore di Palermo con provvedimento del 31 gennaio 2014, notificato all'interessato il giorno 4 febbraio 2014 aveva fatto divieto a TT EN di accesso a luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive ed imposto l'obbligo di presentazione al Comando di Polizia in orari predeterminati e per la durata di 5 anni, in concomitanza con le partite disputate dalla società di calcio MODENA sia in casa che in trasferta: tanto in dipendenza di una rissa tra opposte tifoserie delle squadre di calcio del MODENA e del PADOVA scoppiata all'interno dei locali dell'Aeroporto Falcone- Borsellino di Palermo lo stesso 31 gennaio 2014 in occasione del casuale incontro dei due gruppi di tifosi al seguito delle rispettive squadre in vista del rientro nelle rispettive residente al termine delle partite in cui quelle due squadre erano state impegnate. Il provvedimento del Questore oggetto di specifica richiesta di convalida da parte del P.M. formulata il 6 febbraio 2014 non era stata convalidato dal GIP con decreto reiettivo dello stesso 6 febbraio in quanto mancava a corredo degli atti una memoria difensiva presentata nell'interesse del TT che il P.M. non aveva trasmesso in uno alla richiesta. Il provvedimento del Questore veniva quindi rinotificato al TT in data 4 marzo 2014 alle ore 11,50 e, a seguito della richiesta di convalida depositata dal P.M. il 5 marzo 2014 alle ore 9,30, il GIP del Tribunale di Palermo emetteva il decreto di convalida il 6 marzo 2014, depositandolo alle ore 18,00. 2. Tanto precisato in punto di fatto, il primo motivo non è fondato. Il primo provvedimento del GIP con il quale è stata rigettata la richiesta di convalida avanzata dal PM non ha determinato alcuna preclusione nei confronti della successiva richiesta, poi accolta ed oggetto di specifico gravame all'esame di questa Corte. Invero il provvedimento reiettivo è stato adottato - come risulta dal testo del provvedimento compulsabile in relazione alla natura del vizio denunciato costituente error in procedendo in quanto il provvedimento questorile era carente sul piano formale perché non era accompagnato dalla documentazione giustificativa e da una memoria difensiva presentata nell'interesse del TT.
2.1 Se, dunque, è pienamente condivisibile la caducazione di quel provvedimento sul piano formale, ciò non significa che il provvedimento, completo degli allegati (come è poi puntualmente avvenuto) potesse essere reiterato, posto che non era intervenuta una delibazione nel merito del provvedimento del Questore. Ed altrettanto correttamente il P.M. era facultato a richiedere la nuova convalida del provvedimento, adempimento verificatosi in piena conformità ai tempi previsti dalla legislazione vigente: invero, rispetto alla notifica del provvedimento del Questore avvenuta il 4 marzo 2014 alle ore 11,50, il P.M. ha formulato la richiesta di convalida entro le 48 ore rispetto a tale notifica ed anzi, nel rispetto - peraltro non necessario - delle 24 ore rispetto a tale evento, mentre il GIP ha effettuato la convalida nel pieno rispetto del termine di 48 ore rispetto alla notifica del provvedimento amministrativo. Sostiene il difensore che, così facendo, sarebbe stato aggirato il requisito temporale contenuto nell'art. 6 comma 3 della L. 401/89, ma si tratta di una censura non condivisibile posto che la 2 reiterazione del provvedimento era consentita in quanto nessuna delibazione nel merito era stata effettuata dal GIP con il provvedimento del 6 febbraio di diniego della convalida.
2.2 In questi termini e dunque nel senso della legittimità della reiterazione dell'atto amministrativo e dell'apertura di una nuova procedura di convalida, distinta dalla precedente si è ripetutamente pronunciata questa Corte (v. Sez. 1^, 27.6.2000 n. 4080, Salamone, Rv. 216257; Sez. 3^ 26.10.2005 n. 43312, Giannini, Rv. 233122, Sez. 3^ 15.10.2009 n. 48156, Corsi, Rv. 245604; e da ultimo Sez. 3^ 14.3.2012 n. 27309, P.M. in proc. Rodio, Rv. 252976, in cui viene evidenziato che nessuna disposizione di legge vieta la riproposizione del provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di presentazione alla P.G. e del divieto di accesso agli stadi, sempre che non sia intervenuta una decisione di merito). E a tali criteri ermeneutici che questo Collegio ritiene di condividere integralmente si è sostanzialmente attenuto il GIP della convalida. In altri termini, solo una decisione sul merito della richiesta di convalida e di riflesso sul provvedimento questorile che ne costituisce l'indefettibile antecedente, può costituire ostacolo alla riproposizione del provvedimento.
2.3 Ciò detto, è pacifico che questa seconda volta la sequenza procedimentale descritta nella norma contenuta nel cit. art. 6 è stata osservata senza che si sia prodotta l'inefficacia del provvedimento amministrativo comminata nella norma medesima. - -3. Inoltre diversamente da come sostenuto dalla difesa del ricorrente stante la netta distinzione ed autonomia tra le due procedure di convalida (la prima delle quali non esito negativo per ragioni formali o comunque non di merito) il successivo provvedimento di convalida oggi impugnato non incorre nel dedotto vizio di motivazione per la mancata proposizione di memorie difensive, in quanto il TT (o il suo difensore) avrebbe avuto il preciso onere di ripresentare (o presentare ex novo) la memoria difensiva che si afferma essere stata prodotta in occasione della prima richiesta di convalida poi esitata negativamente: ciò è tanto vero che nel provvedimento oggetto di esame si legge testualmente "che l'interessato non ha presentato, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice pur in presenza di apposito avviso contenuto nel provvedimento del Questore" (pag. 2 del provvedimento di convalida del GIP). Tanto basta per ritenere infondato il terzo motivo del ricorso afferente ad un presunto vizio di motivazione in realtà del tutto insussistente.
4. Con riferimento al secondo residuo motivo, osserva il Collegio che non sono condivisibili le censure mosse all'ordinanza del GIP con riguardo alla motivazione che la sorregge ed alla asserita inosservanza della legge penale.
4.1 Rileva il Collegio che, sulla base di un indirizzo ormai consolidato peraltro richiamato dallo stesso ricorrente, che in sede di convalida del provvedimento del Questore (provvedimento che, incidendo sulla libertà personale, impone a taluno, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della ricordata L. 401/89 art. 6, comma 2, l'obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive) il controllo di legalità da parte del Giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli derivanti dalla 3 circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal Giudice della convalida (v. S.U. 27.10.2004 n. 44273, Rv. 229110; in senso analogo Sez. 3^, 15.4.2010 n. 20789, Beani, Rv. 247186). Con riferimento specifico al dato relativo alla pericolosità sociale cui deve essere parametrata l'adozione di provvedimenti di natura compressiva della libertà individuale, inoltre, il relativo giudizio prognostico deve essere formulato avuto riguardo alla gravità dei fatti ed alle modalità con le quali essi siano sono stati posti in essere (così ad es. Sez. 3^, 2.10.2013 n. 12351, Antonello, Rv. 259147). E l'ordinanza adottata dal G.I.P. deve dare adeguato conto di tali elementi, eventualmente avvalendosi di una motivazione per relationem allorché comunque in essa si effettui il richiamo all'atto impugnato ed alla richiesta del pubblico ministero.
4.2 Ora, in riferimento al caso in esame, il Giudice sia pure con motivazione sintetica, ha dato conto della pericolosità sociale del TT, anzitutto evidenziando che sulla base dei - filmati che avevano ripreso la scena della rissa (e che per la loro chiarezza avevano consentito l'identificazione della maggior parte dei partecipanti alla rissa) il giovane era stato notato prendere parte attiva agli scontri. Inoltre è stato dato atto della particolare violenza della rissa che aveva causato diversi feriti anche tra le forze dell'ordine. Ancora, è stato dato atto delle dimensioni della rissa (che aveva visto coinvolta una cinquantina di supporters delle due squadre) che aveva creato pericoli concreti per l'incolumità non solo degli stessi partecipanti, ma anche della Polizia intervenuta per placare gli animi e persino degli incolpevoli viaggiatori in quel momento presenti all'interno dell'aeroporto e del tutto estranei alla rissa. Tali elementi giustificano quindi pienamente la decisione del Questore avallata dal GIP in merito alla insufficienza del semplice divieto di accesso agli stadi, osservandosi che il provvedimento del GIP sotto tale specifico profilo non presenza alcuna carenza motivazionale né sul piano della esaustività - ancorchè la motivazione è sintetica né sul piano logico, proprio perché ancorato- a valutazioni concrete collegate alla estrema gravità del fatto e della condotta.
5. Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato: segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali : : Così deciso in Roma il 27 maggio 2015 DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il Consigliere estensore Il Presidente Claudia Squassoni Renato Grillo, ju ngley Verove the han 7 MAR 2016 IL CANCELLA Luana MarianiLuang's