Sentenza 20 settembre 2001
Massime • 1
Il delitto di sequestro di persona può concorrere con quello di sottrazione di persona incapace, atteso che le due fattispecie tutelano beni giuridici e diritti soggettivi distinti (la libertà di movimento, per quanto attiene al reato di cui all'art. 605 cod.pen., ed il diritto dell'affidatario dell'incapace a mantenere il predetto sotto la propria custodia, per quanto riguarda il delitto di cui all'art. 574 dello stesso codice) e solo occasionalmente coincidenti nella stessa condotta antigiuridica.
Commentario • 1
- 1. Sui rapporti tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprieMaria Chiara Ubiali · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La sentenza annotata affronta il problema del criterio di distinzione tra i delitti di estorsione (art. 629 c.p.) e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 c.p.) che si pone nella prassi dei casi di coartazione del soggetto passivo tesa, almeno apparentemente, a realizzare un preteso diritto dell'agente. La sentenza, che si legge in allegato, si segnala per l'abbandono del tradizionale orientamento giurisprudenziale secondo cui si configura il più grave delitto di estorsione quando la violenza o la minaccia siano talmente gravi da esorbitare dal livello ragionevolmente compatibile con l'esercizio, seppur arbitrario, delle proprie ragioni, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2001, n. 38438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38438 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 20/09/2001
Dott. FRANCESCO PROVIDENTI - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIEFRANCESCO MARINI - Consigliere - N. 1303
Dott. NUNZIO CICCHETTI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENNARO MARASCA - Consigliere - N. 45741/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da WE AN nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria il 4-7-2000;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Providenti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Febbraro che ha concluso, per l'annullamento con rinvio.
Con sentenza del 4-7-2000, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Palmi il 13-3-1998, con la quale WE AN, a seguito di giudizio con il rito abbreviato, e previo stralcio della sua posizione da quella dei coimputati RI LG e ON AP LE, era stato condannato alla pena di anni due, mesi sei di reclusione e lire 600.000 di multa per il reato continuato, di sequestro di persona e tentato sequestro nei confronti rispettivamente dei minori IU AC e RO AC, nonché di sottrazione e tentata sottrazione degli stessi minori alla patria potestà, e di introduzione nello stato e porto di una pistola fabbricata in Germania.
Proponeva ricorso l'imputato sostenendo che, il fatto andava qualificato sul piano giuridico, come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poiché in realtà era stata posta in essere un'azione per la consegna alla madre delle due minori, in forza di un provvedimento emesso da un giudice tedesco. In via subordinata lamentava la violazione della legge sul concorso dei reati, ritenendo che andava considerata prevalente ed assorbente la norma che prevede la sottrazione del minore (art. 574 c.p.), con conseguente esclusione del reato di cui all'articolo 605 c.p.. Le censure sono infondate.
Con il primo motivo, il ricorrente ha proposto una lettura in fatto delle risultanze processuali, diversa da quella indicata nelle sentenze di merito, sostenendo che i giudici non avevano tenuto conto dei motivi dell'azione incriminata, consistenti nella necessità di provvedere alla esecuzione (sia pur con modalità irregolari) di una sentenza tedesca che aveva affidato i due figli minori alla madre, e che erroneamente non avevano qualificato il reato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
In sentenza, è stato chiarito, con sufficiente motivazione, che il presunto provvedimento del giudice tedesco, non risulta sia stato recepito nell'ordinamento italiano, non è stato mai prodotto in forma esecutiva alle persone che tenevano in custodia i minori, e neanche è stato mostrato o invocato prima dello svolgimento dell'azione violenta. Non sussiste quindi alcun riferimento in fatto, in ordine alla diversa qualificazione giuridica del reato. In diritto, è pacifico che lo scopo perseguito dall'agente, non è sufficiente ad integrare una fattispecie diversa dal sequestro di persona. In particolare (v. Cass. 5^ sez 15-11-1999 n. 0 5443), il fine di esercitare un preteso diritto non esclude l'elemento soggettivo del sequestro di persona, tanto che ove esistano le condizioni di fatto, i due reati (art. 605 e art. 393 c.p.), possono concorrere.
Con il secondo motivo il ricorrente ha sostenuto che l'intera azione andava ricondotta sotto la fattispecie del reato previsto dall'articolo 574 c.p., ritenendola assorbente rispetto al reato di sequestro di persona.
Anche questa censura è infondata.
È opportuno premettere alla verifica in diritto, la successione dei fatti, così come risultano accertati in sentenza e non contestati dalle parti.
L'imputato ricorrente, ha aiutato materialmente la RI (madre delle bambine) a strappare la piccola IU dalle mani delle maestre, si è messo quindi in contatto, tramite una ricetrasmittente col terzo complice che aspettava a bordo dell'auto parcheggiata dinanzi alla scuola, ed ha aiutato a caricare la piccola sull'autovettura. L'intera azione si è svolta mentre la bimba urlava che non voleva andare con la madre, che l'aveva abbandonata sin da quando aveva tre anni. Subito dopo, il AN, è tornato all'interno dell'istituto scolastico, assieme alla RI, alla ricerca della classe dove si trovava la minore RO, non riuscendo nel suo intento solo perché l'insegnante, che aveva visto tutta la scena, aveva nascosto la bimba nel refettorio.
È evidente che la condotta del ricorrente ha determinato una grave limitazione della libertà fisica, intesa quale possibilità di movimento nello spazio della minore IU, costringendola con la forza a lasciare l'istituto scolastico ed a rimanere costretta nell'autovettura. Nello stesso tempo, la bimba è stata sottratta con l'uso della forza fisica, dalle mani delle maestre cui era stata legittimamente affidata.
Si è quindi verificata la lesione di due diritti soggettivi, quello della libertà di movimento della minore, e quello dell'affidatario a mantenere sotto la propria custodia la bambina affidatagli, entrambi i diritti sono tutelali penalmente da due diverse norme giuridiche (l'articolo 605 e l'articolo 574 c.p.). Le due norme non sono fra di loro alternative, ne' l'una assorbente l'altra, dato che, tutelano beni giuridici e diritti soggettivi diversi e solo occasionalmente coesistenti nella stessa condotta antigiuridica. L'esclusione di una delle due incriminazione lascerebbe senza tutela, o, il diritto di libertà di movimento ovvero il diritto alla vigilanza ed alla custodia di un minore legittimamente affidato. Seguendo questa interpretazione la giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. Sez. 5^ 19-7-1991 n. 763) ha affermato che il reato di sequestro di persona può concorrere con quello di sottrazione di persona incapace, quando vi sia in concreto la limitazione della libertà personale del minore. L'indicato principio, è stato affermato da questa Corte (v. Cass. 5^ sez.
7-71992 n. 9538), anche nel caso opposto. Si è infatti ritenuto che la sottrazione di un neonato alla madre, mediante rapimento non comporti limitazione alla libertà di locomozione e di movimento del minore nello spazio fisico, e che quindi il fatto integri soltanto il reato di cui all'articolo 574 c.p. È un'ipotesi, diversa da quella oggetto del presente giudizio,
che però conferma la possibilità di concorso fra i due reati ove sussistano i presupposti di fatto.
Correttamente pertanto la sentenza impugnata ha applicato il regime del concorso formale dei reati mitigato dall'applicazione dell'articolo 81 cpv. c.p.. Il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, sezione quinta penale, rigetta il ricorso proposto avverso l'impugnata sentenza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2001