Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2001, n. 38438
CASS
Sentenza 20 settembre 2001

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Penale, il 20 settembre 2001. Le parti in causa erano l'imputato, che ha presentato ricorso, e il Pubblico Ministero, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. L'imputato contestava la qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che la sua azione fosse da considerarsi come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in virtù di un presunto provvedimento di un giudice tedesco che affidava i minori alla madre. Inoltre, in via subordinata, richiedeva che il reato di sottrazione di minori fosse considerato assorbente rispetto al sequestro di persona.

La Corte ha rigettato entrambe le censure, argomentando che il provvedimento tedesco non era stato recepito nell'ordinamento italiano e non era stato presentato in forma esecutiva. La Corte ha chiarito che l'intento dell'agente non esclude l'elemento soggettivo del reato di sequestro di persona, e che i due reati (sequestro e sottrazione di minore) tutelano beni giuridici distinti. La Corte ha quindi confermato la legittimità della condanna per entrambi i reati, applicando il regime del concorso formale, e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese del procedimento.

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Massime1

Il delitto di sequestro di persona può concorrere con quello di sottrazione di persona incapace, atteso che le due fattispecie tutelano beni giuridici e diritti soggettivi distinti (la libertà di movimento, per quanto attiene al reato di cui all'art. 605 cod.pen., ed il diritto dell'affidatario dell'incapace a mantenere il predetto sotto la propria custodia, per quanto riguarda il delitto di cui all'art. 574 dello stesso codice) e solo occasionalmente coincidenti nella stessa condotta antigiuridica.

Commentario1

  • 1Sui rapporti tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie
    Maria Chiara Ubiali · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. La sentenza annotata affronta il problema del criterio di distinzione tra i delitti di estorsione (art. 629 c.p.) e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 c.p.) che si pone nella prassi dei casi di coartazione del soggetto passivo tesa, almeno apparentemente, a realizzare un preteso diritto dell'agente. La sentenza, che si legge in allegato, si segnala per l'abbandono del tradizionale orientamento giurisprudenziale secondo cui si configura il più grave delitto di estorsione quando la violenza o la minaccia siano talmente gravi da esorbitare dal livello ragionevolmente compatibile con l'esercizio, seppur arbitrario, delle proprie ragioni, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2001, n. 38438
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38438
Data del deposito : 20 settembre 2001

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