Sentenza 10 aprile 2008
Massime • 1
Integra il reato di ingiuria l'invio - a soggetti diversi della persona offesa - di una "mail" contenente espressioni offensive con la consapevolezza che essa sarebbe stata comunicata al soggetto offeso.
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- 1. Diffamazione: sussiste in caso di invio email a più soggetti, compreso l’offesoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 settembre 2023
La massima L'invio di una "e-mail" dal contenuto offensivo ad una pluralità di destinatari integra il reato di diffamazione anche nell'eventualità che tra questi vi sia l'offeso, stante la non contestualità del recepimento del messaggio nelle caselle di posta elettronica di destinazione (Cassazione penale sez. V - 04/03/2021, n. 13252). Fonte: CED Cass. pen. 2021 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. V - 04/03/2021, n. 13252 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di V.M. per il reato di …
Leggi di più… - 2. Email offensiva a una pluralità di persone, offeso incluso: diffamazione (Cass. 13252/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 aprile 2021
L'nvio di una e-mail, dal contenuto offensivo, destinata sia all'offeso sia ad altre persone (almeno due) integra il delitto di diffamazione. L'invio di e-mail a contenuto offensivo integra il reato di diffamazione anche nell'eventualità che tra i destinatari del messaggio di posta elettronica vi sia l'offeso. Corte di Cassazione sez. V Penale, sentenza 4 marzo – 8 aprile 2021, n. 13252 Presidente Palla – Relatore Morosini Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di V.M. per il reato di diffamazione, commesso ai danni di L.F. e consistito nell'avere inviato una e-mail all'offeso e ad altre dieci persone …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/04/2008, n. 16425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16425 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 10/04/2008
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 1686
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 015908/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AB ME, N. IL 10/10/1974;
contro
ZZ NO, N. IL 05/07/1952;
avverso SENTENZA del 27/09/2005 GIUDICE DI PACE di BASSANO DEL GRAPPA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLONNESE ANDREA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Il giudice di Pace di Bassano del Grappa con sentenza 27.9.2005 assolveva ZZ GI dal reato di cui all'art. 594 c.p., comma 2, con la formula "perché il fatto non sussiste".
All'imputato era stato addebitato di aver offeso l'onore ed il decoro di AB EL mediante e-mail contenente le seguenti espressioni: "propongo di non accettare più questa presa in giro.... si può far capire in modo chiaro alla sig.ra AB che non si è più disposti a passare da fessi e che la disonestà non può diventare un vanto....non c'era bisogno di rendere così esplicita tanta sfacciataggine arrivando ad abusare dei congedi parentali". Il decidente premetteva che la AB aveva trovato nel cassetto della propria scrivania, in ufficio, detta e-mail, che era stata inviata dall'imputato (il quale ne aveva ammesso la paternità) a vari dipendenti della ditta in cui entrambi lavorano, ma non all'indirizzo di posta elettronica della predetta, unitamente ad una dichiarazione anonima Osservava, quindi, che, siccome la missiva non era stata direttamente indirizzata alla persona offesa, non risultava realizzato l'elemento oggettivo del reato contestato. Avverso la sentenza proponeva appello, "agli effetti del risarcimento e della condanna penale", la parte civile AB EL denunciando, anzitutto, "l'omessa contestazione nell'imputazione del reato di cui all'art. 595 c.p.". Sosteneva che, nel ricorso immediato proposto ai sensi del D.Lgs. n.274 del 2000, art. 21, la AB era stata chiarissima nel richiedere che si procedesse, nei confronti del ZZ, per i reati di diffamazione ed ingiuria, mentre il pubblico ministero aveva inspiegabilmente omesso di contestare l'ipotesi della diffamazione. Assumeva, quindi, che, in ogni caso, anche il reato di ingiuria era nella specie configurabile.
Il tribunale di Bassano del Grappa con ordinanza 25.1.2006 - premesso che, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 38, il ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace "negli stessi casi in cui è ammessa l'impugnazione da parte del pubblico ministero" e che il pubblico ministero, essendo il reato sanzionatile solo con pena pecuniaria, avrebbe potuto, ai sensi dell'art. 36 dello stesso decreto, proporre solo ricorso per cassazione - qualificava l'impugnazione come ricorso, disponendo trasmettersi gli atti alla Corte di cassazione.
Deve premettersi che l'ordinanza è stata adottata in epoca precedente all'entrata in vigore della L. 20 febbraio 2006, n. 46 e quindi nella vigenza dell'originaria formulazione dell'art. 36. Ciò premesso, va rilevato, anzitutto, che non è censurabile la determinazione dell'organo dell'accusa di contestare il reato di ingiuria.
Infatti, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 25, comma 2, il pubblico ministero che non ritenga il ricorso proposto ai sensi dell'art. 21 inammissibile o infondato, ovvero presentato dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, "formula l'imputazione confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso".
Deve quindi osservarsi che nella sentenza erroneamente si afferma che, siccome la missiva non era stata inviata direttamente alla persona offesa, il reato non era configurabile.
Trattandosi di ingiurie epistolari, invece, anche se lo scritto è stato materialmente inviato a persone diverse dall'offeso, il delitto si perfeziona alla condizione che l'agente, all'atto dell'invio, abbia avuto indubbia consapevolezza che lo stesso sarebbe stato comunicato all'offeso (Cass. Sez. 2^, 17.10.1961; Cass. Sez. 2^, 19.4. 1958). Nella specie, pur a fronte del tenore della missiva ("...si può far capire in modo chiaro alla Sig.ra AB che non si è più disposti a passare da fessi ....") il decidente non ha minimamente valutato se, in tale contesto, l'imputato fosse stato perfettamente consapevole del fatto che la missiva sarebbe stata portata alla conoscenza della persona offesa.
La sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, anche agli effetti penali, al giudice di pace che, alla luce del principio enunciato, tragga liberamente le opportune conclusioni, colmando la lacuna evidenziata.
P.Q.M.
La Corte:
Annulla la sentenza impugnata anche agli effetti penali e rinvia per nuovo giudizio al giudice di pace di Bassano del Grappa. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2008