Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 14996
CASS
Sentenza 27 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge e motivazione in relazione agli artt. 59 e 416 bis.1 cod. pen.

    La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto espressi dalla Quarta Sezione, superando l'apodittica sussistenza delle aggravanti. La Corte ha valorizzato elementi concreti che portano a ritenere la sussistenza di entrambe le aggravanti, facendo corretta applicazione dei principi giurisprudenziali e sorretta da una motivazione congrua.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 606, lett. b ed e, in relazione all'art. 597 cod. proc. pen. (divieto di reformatio in peius)

    Non vi è stata alcuna violazione del divieto di reformatio in peius, in quanto l'aumento di pena operato ai sensi dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., per la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. nella sentenza cassata violava il disposto di cui all'art. 99, ultimo comma, cod. pen., che è stato emendato nella sentenza impugnata, così correttamente applicando il principio di diritto espresso da questa Corte.

  • Inammissibile
    Vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 416-bis.1 cod. pen., 125 e 546, comma 1, lett. e, cod. proc. pen. (metodo mafioso)

    Il motivo è inammissibile in quanto, al di là della circostanza che nella sentenza di primo grado non è stata esclusa la riferibilità della aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. anche con riferimento al metodo mafioso, questa Corte, a seguito del ricorso proposto dalle parti su entrambe le aggravanti, ha rimesso alla Corte di appello la valutazione sulla sussistenza della circostanza di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., sia con riferimento al metodo mafioso, che in relazione alla agevolazione mafiosa.

  • Inammissibile
    Vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen. (metodo mafioso)

    Il motivo è inammissibile in quanto, al di là della circostanza che nella sentenza di primo grado non è stata esclusa la riferibilità della aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. anche con riferimento al metodo mafioso, questa Corte, a seguito del ricorso proposto dalle parti su entrambe le aggravanti, ha rimesso alla Corte di appello la valutazione sulla sussistenza della circostanza di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., sia con riferimento al metodo mafioso, che in relazione alla agevolazione mafiosa.

  • Inammissibile
    Vizio di violazione di legge per inosservanza dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 628, comma 2, cod. proc. pen. (sussistenza aggravante art. 416-bis.1 cod. pen.) e vizio di motivazione

    I motivi sono nel complesso tutti inammissibili, non confrontandosi con la motivazione adottata dalla Corte rescindente, che fa corretta applicazione dei principi di diritto espressi dalla Quarta Sezione nella sentenza di annullamento parziale. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi, superando l'apodittica sussistenza delle aggravanti e riempiendo di contenuti sia la contestata aggravante della agevolazione mafiosa, che quella del metodo mafioso.

  • Inammissibile
    Vizio di violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. (sussistenza aggravante art. 416-bis.1 cod. pen.)

    I motivi sono nel complesso tutti inammissibili, non confrontandosi con la motivazione adottata dalla Corte rescindente, che fa corretta applicazione dei principi di diritto espressi dalla Quarta Sezione nella sentenza di annullamento parziale. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi, superando l'apodittica sussistenza delle aggravanti e riempiendo di contenuti sia la contestata aggravante della agevolazione mafiosa, che quella del metodo mafioso.

  • Inammissibile
    Violazione del principio del divieto di reformatio in peius, ai sensi dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Il ricorso proposto dal EN è parimenti inammissibile in quanto, come si è visto in punto di analisi del motivo unico del secondo ricorso del MA, l'aumento per la aggravante in parola è diretta conseguenza dell'annullamento parziale della decisione cassata per violazione dell'art. 99, ultimo comma, cod. pen. e deriva dalla (corretta) applicazione di quest'ultima disposizione e dell'art. 63, comma quarto, cod. pen.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione

    I motivi sono nel complesso tutti inammissibili, non confrontandosi con la motivazione adottata dalla Corte rescindente, che fa corretta applicazione dei principi di diritto espressi dalla Quarta Sezione nella sentenza di annullamento parziale. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi, superando l'apodittica sussistenza delle aggravanti e riempiendo di contenuti sia la contestata aggravante della agevolazione mafiosa, che quella del metodo mafioso.

  • Inammissibile
    Vizio di violazione di legge in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen.

    I motivi sono nel complesso tutti inammissibili, non confrontandosi con la motivazione adottata dalla Corte rescindente, che fa corretta applicazione dei principi di diritto espressi dalla Quarta Sezione nella sentenza di annullamento parziale. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi, superando l'apodittica sussistenza delle aggravanti e riempiendo di contenuti sia la contestata aggravante della agevolazione mafiosa, che quella del metodo mafioso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 14996
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14996
    Data del deposito : 27 aprile 2026

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