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Sentenza 27 aprile 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 14996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14996 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA US, nato a [...] il [...] Li NI RA, nato a [...] il [...] LI OV, nato a [...] il [...] EN AO, nato a [...] il [...] IN AL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/01/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Valeria Bove;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio BA, che ha concluso chiedendo rigettarsi i ricorsi di MA, Li NI, LI e EN e dichiararsi inammissibile il ricorso di IN;
udito il difensore, avv. Bonsignore, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi, con estensione dell'impugnazione proposta dal MA al Livigni e agli altri ricorrenti aventi la stessa posizione processuale. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 gennaio 2025 la Corte di appello di Palermo, nell'ambito di un processo a carico di più imputati per art. 74, commi 1, 2, 3, 4, t Penale Sent. Sez. 3 Num. 14996 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: BOVE VALERIA Data Udienza: 18/02/2026 d.P.R. n. 309 del 1990 e 416-bis.1 cod. pen. (capo 1) e per una serie di reati scopo di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, tutti aggravatiti dalla circostanza di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., decidendo in sede di rinvio disposto da Sez. 4, n. 21049 del 19/04/2024 - che aveva annullato con rinvio la sentenza pronunciata il 13 febbraio 2023 dalla Corte di appello di Palermo nei confronti di US MA, RA Li NI, OV LI, AO EN (e LI NN) nonché, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen.,. nei confronti di AL IN, limitatamente alla sussistenza della circostanza aggravante contestata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.; nei confronti di OV LI e ER NA limitatamente alla qualificazione giuridica dei reati rispettivamente contestati ai capi 11 e 14; nei confronti di US MA, RA Li NI e AO EN limitatamente all'applicazione dell'aumento di pena ai sensi dell'art.99, ultimo comma, cod. pen., rigettando nel resto i ricorsi di US MA, RA Li NI, OV LI, AO EN e ER NA e dichiarando inammissibile nel resto il ricorso di AL IN — ha, in parziale riforma della sentenza resa, con le forme del rito abbreviato, il 29 settembre 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, rideterminato la pena: • tenuto conto del limite sancito dall'ultimo comma dell'art. 99 cod. pen., in anni nove, mesi nove e giorni dieci di reclusione per US MA (che, in primo grado, era stato dichiarato responsabile delle fattispecie delittuose ascrittegli, avvinte nella continuazione sub capo 1, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e condannato alla pena di dodici anni di reclusione); • tenuto conto del limite sancito dall'ultimo comma dell'art. 99 cod. pen., in anni nove, mesi cinque, giorni dieci di reclusione per RA Li NI (che, in primo grado, era stato dichiarato responsabile delle fattispecie delittuose ascrittegli, avvinte nella continuazione sub capo 1, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e condannato alla pena di anni undici, mesi otto di reclusione); • in anni otto, mesi undici e giorni dieci di reclusione, di cui giorni venti a titolo di continuazione per il reato di cui al capo 11, riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per OV LI (che, in primo grado, era stato dichiarato responsabile delle fattispecie delittuose ascrittegli, avvinte nella continuazione sub capo 1, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e condannato alla pena di anni nove di reclusione); 2 • tenuto conto del limite sancito dall'ultimo comma dell'art. 99 cod. pen., in anni dieci di reclusione, di cui anni nove e mesi quattro di reclusione per i reati ascrittigli, ritenuto più grave quello di cui al capo 1, tenuto conto della continuazione con il reato di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 3 luglio 2018, irrevocabile il 19 febbraio 2019, già riconosciuta dalla sentenza della Corte di appello annullata, per AO EN (che, in primo grado, era stato dichiarato responsabile delle fattispecie delittuose ascrittegli, avvinte nella continuazione sub capo 1, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, e condannato alla pena di anni undici, mesi otto di reclusione); • in mesi otto di reclusione ed euro 1000 di multa, riqualificato il reato di cui al capo 14 ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per la parte non ricorrente ER NA (che, in primo grado, era stato dichiarato responsabile delle fattispecie delittuose ascrittagli, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., e condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 4000 di multa), disponendo che il beneficio già concesso della pena sospesa avesse ad oggetto l'intera pena come sopra determinata confermando nel resto l'impugnata sentenza e condannando alle ulteriori spese processuali AL IN, che, in primo grado, era stato dichiarato responsabile della fattispecie delittuosa di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificato il (solo) reato ascrittogli al capo 1, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, ed era stato condannato alla pena di quattordici anni di reclusione. 2. Avverso l'indicata sentenza hanno proposto ricorso, per il tramite dei rispettivi difensori, tutti gli imputati indicati in rubrica. 2.1 US MA ha presentato due ricorsi. Con il primo ricorso, il difensore si è affidato ad un unico motivo di impugnazione con il quale lamenta vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 59 e 416 bis.1 cod. pen. Nel premettere che l'annullamento disposto dalla Quarta Sezione di questa Corte aveva riguardato la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e l'aumento di pena ai sensi dell'art. 99, ultimo comma, cod. pen., si rileva che la Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha rideterminato la pena riducendo l'aumento per la recidiva applicata all'imputato, confermando nel resto la pronuncia, senza quindi uniformarsi al principio di diritto tracciato in ' t—Th sede rescindente quanto alla sussistenza della speciale aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., contestata nella duplice accezione della finalità agevolativa della famiglia mafiosa di Corso Calatafimi e della metodologia mafiosa, posto che le due sentenze di merito (quella di primo grado e quella annullata) avevano reso sul punto una motivazione meramente apparente. Ci si duole del fatto che la Corte di appello, nella impugnata sentenza, si sia richiamata al contenuto di una conversazione (quella del 20 giugno 2017) ritenuta generica da questa Corte, che, in sede rescindente, aveva sottolineato come la stessa fosse intercorsa tra soggetti estranei al sodalizio: essa, pertanto, è da ritenersi inidonea a suffragare la destinazione dei proventi al mantenimento dei carcerati. Né al ricorrente è opponibile, quanto meno sotto il profilo della attribuibilità soggettiva, la conversazione del 27 febbraio 2017, tra due coimputati (NN e IN) sulla riorganizzazione del settore degli stupefacenti, o, ancora, il richiamo ai contatti qualificati intrattenuti da NN con altri esponenti dell'associazione, cui il MA è estraneo. Quanto alla metodologia mafiosa, appaiono scarsamente significative le conversazioni tra il MA e il IN, che stoppava ogni velleità irruenta del primo e gli chiedeva di provvedere personalmente a saldare il debito contratto da altri, tenuto conto che non tutti i comportamenti violenti sono sussumibili nella circostanza aggravante ritenuta sussistente. In conclusione, la Corte di appello, nell'impugnata sentenza, omette di confrontarsi con il principio di diritto espresso in sede rescindente da questa Corte, e stila una motivazione il cui apparato argomentativo risulta apparente, incompleto e, come detto, non aderente ai principi cui avrebbe dovuto conformarsi. A ciò si aggiunge l'omessa consapevolezza, da parte del ricorrente, della altrui finalità mafiosa. 2.2. Con il secondo ricorso, anch'esso composto di un unico motivo, lamenta violazione dell'art. 606, lett. b ed e, in relazione all'art. 597 cod. proc. pen. Si evidenzia che a seguito dell'annullamento parziale disposto dalla Quarta Sezione di questa Corte, la Corte di appello, nell'impugnata sentenza, ha ridotto l'aumento per la recidiva applicata a US MA, confermando nel resto l'impugnata sentenza, operando in sede di commisurazione della pena un aumento superiore per la riconosciuta aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., che nella sentenza poi cassata era di quattro mesi di reclusione, innalzati in quella impugnata in questa sede ad anni tre, mesi quattro di reclusione. Si censura la decisione rappresentando che l'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. impedisce, quando l'impugnazione è proposta dall'imputato, di modificare in 4 senso peggiorativo la pena e che, quando viene accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è diminuita in misura corrispondente. Alla luce di queste considerazioni è evidente l'errore in cui è incorsa la Corte di appello che, pur pervenendo ad una pena finale inferiore rispetto a quella irrogata dal giudice dell'udienza preliminare, nondimeno ha violato il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato, atteso che l'aumento effettuato per la circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. è superiore all'aumento disposto dal primo giudice. 2.2. Il difensore di RA Li NI propone ricorso per cassazione affidandosi anch'egli ad un unico motivo con il quale lamenta vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 416-bis.1 cod. pen., 125 e 546, comma 1, lett. e, cod. proc. pen. Si osserva che in relazione al ricorrente la Corte di appello ha ritenuto di confermare la sussistenza della aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. nonostante l'intervenuto annullamento sul punto disposto da questa Corte. Si lamenta la totale assenza di motivazione proprio con riguardo all'aggravante della c.d. "agevolazione mafiosa", avendo la Corte palermitana fatto esclusivo riferimento a quella del c.d. "metodo mafioso". La motivazione è inoltre contraddittoria nella parte in cui la Corte territoriale afferma che il Li NI ha intrattenuto rapporti con il MA, soggetto non organico a "Cosa Nostra" e poi ha ritenuto di presumere la sussistenza dell'aggravante dal fatto che quest'ultimo (e non il ricorrente) avesse intrattenuto rapporti con IN e NN. Quanto al "metodo mafioso", si osserva che l'aggravante era stata ritenuta insussistente dal Giudice per le indagini preliminari e dunque sul punto la decisione deve ritenersi passata in giudicato, non essendo stata impugnata e che, in ogni caso, non vi è nulla da cui possa desumersi la consapevolezza da parte del ricorrente di agire nell'ambito di un sistema che faceva leva sulla intimidazione mafiosa, posto che il Li NI non risulta aver fatto ricorso ad atti violenti o minacciosi. 2.3 Si affida ad un unico motivo di ricorso anche il difensore di OV LI, che lamenta vizio di violazione di legge per inosservanza dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 628, comma 2, cod. proc. pen., non avendo il giudice di rinvio uniformato la propria decisione a quanto stabilito in sede rescindente da questa Corte, nella parte in cui ha parzialmente annullato la decisione con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. 5 rTh pen. e conseguente vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della citata aggravante. Si premette che con la sentenza adottata dalla Quarta Sezione, questa Corte ha annullato con rinvio in relazione alla indicata aggravante, nella sua duplice accezione dell'agevolazione mafiosa e del metodo mafioso, per apoditticità della motivazione. Si lamenta che la Corte di appello nella impugnata decisione ha riprodotto gli stessi elementi che erano stati posti a fondamento della decisione di primo grado, di cui viene ripercorso, in sostanza, il ragionamento, con conseguente vizio motivazionale sul punto. Nel richiamare una serie di pronunce di questa Corte in caso di annullamento con rinvio per vizio di motivazione, vengono riprese alcune conversazioni (del 20 giugno 2017, del 27 febbraio 2017, del 10 aprile 2018) tutte già vagliate dal giudice di prima istanza e comunque tali da non colmare di contenuto il "saltum" argomentativo censurato da questa Corte e a saldare il nesso di strumentalità tra la condotta e la finalità di agevolare la consorteria mafiosa. Si aggiunge che non vi è alcuna dimostrazione della consapevolezza da parte del ricorrente della aggravante della agevolazione mafiosa. Con riguardo poi al metodo mafioso si censura la motivazione della Corte territoriale rilevandosi che la stessa sovrappone gli elementi utili a dimostrare l'esistenza del legame associativo tra gli adepti del sodalizio con l'utilizzo del metodo mafioso e si indica in questo senso la conversazione del 17 luglio 2017, che tuttavia non dimostra la sussistenza del metodo mafioso. 2.4 II difensore di AO EN si affida a tre motivi. 2.4.1 Con il primo motivo lamenta vizio di violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. per non essersi la Corte di appello di Palermo uniformata alla sentenza emessa da questa Corte in punto di sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Si osserva che la Corte di appello ha ritenuto che l'imputato fosse consapevole dell'altrui finalità mafiosa e dello spessore criminale dei coimputati, e quindi della finalità di agevolare il sodalizio mafioso, nonostante non sussistesse alcun riscontro in tal senso. 2.4.2 Con il secondo motivo lamenta violazione del principio del divieto di reformatio in peius, ai sensi dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. La Corte di appello ha infatti riconosciuto l'aggravante del metodo mafioso, nonostante la stessa fosse stata esclusa dal giudice di primo grado e nessun gravame fosse stato interposto sul punto. 6 Nel caso in esame questa Corte ha annullato la motivazione nella parte relativa alla agevolazione mafiosa e quindi la Corte di appello non avrebbe potuto e non avrebbe dovuto pronunciarsi sulla sussistenza della aggravante anche con riferimento al metodo mafioso, così di fatto aggravando la posizione dell'imputato, posto che nella sentenza annullata l'aumento era stata calcolato in appena quattro mesi, mentre nella sentenza oggi impugnata il predetto aumento è di anni tre, mesi quattro di reclusione. 2.4.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale motivato in maniera apodittica, non ravvisandosi elementi di novità rispetto a quelli evidenziati nella sentenza impugnata, sia con riferimento, in generale, alla posizione dei vari imputati, sia, in particolare, in relazione a quella del EN. 2.5 Il difensore di AL IN si è affidato ad un unico motivo con il quale lamenta vizio di violazione di legge in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen. Si contesta il contenuto della conversazione del 10 aprile 2018 e si rileva che dal contenuto della stessa si ricava unicamente che l'unico obiettivo del ricorrente fosse quello di riuscire a pagare il proprio debito inerente ad un mutuo bancario gravante sull'immobile e lo stesso va rimarcato con riferimento al metodo mafioso. 3. Con requisitoria scritta il Sost. Procuratore generale ha chiesto rigettarsi tutti i ricorsi, salvo il ricorso di AL IN per il quale si chiede che venga dichiarato inammissibile. 4. L'avvocato Bonsignore, presente in udienza, oltre a chiedere l'accoglimento dei ricorsi proposti, ha avanzato istanza di estensione a Li NI e agli altri ricorrenti che si trovino nella stessa posizione processuale del MA, del motivo di impugnazione da quest'ultimo proposto nel secondo ricorso presentato, relativo al divieto di reformatio in peius CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito esplicitate. 1. Inammissibile è il motivo unico del secondo ricorso del MA, che l'avvocato Bonsignore, presente in udienza, ha chiesto di estendetal Li NI, suo assistito, e agli imputati aventi la stessa posizione processuale del primo e dunque, considerando che l'annullamento parziale da parte della Quarta Sezione di questa Corte, nella parte relativa all'applicazione dell'art. 99, ultimo comma, cod. pen., è 7 stato disposto nei confronti del MA, del Li NI e del EN, il motivo di impugnazione deve intendersi esteso ex art. 587 cod. proc. pen. ai menzionati imputati. 1.1 Diversamente da quanto affermato nel secondo ricorso proposto dal MA, non vi è stata alcuna violazione, da parte della Corte di appello rescissoria, del divieto di reformatio in peius, essendosi il giudice attenuto, in termini corretti, al principio di diritto espresso da questa Corte nella sentenza rescindente. 1.2 La Quarta Sezione di questa Corte ha evidenziato che, sulla base della sentenza di primo grado (che era stata integralmente confermata dalla sentenza poi cassata), agli imputati MA, Li NI e EN era stato applicato - in conseguenza della ritenuta recidiva - un aumento pari ad anni sei e mesi otto dì reclusione ciascuno, nonostante risultasse dagli allegati certificati penali che le precedenti condanne loro inflitte avessero un'entità complessiva di pene detentiva inferiore rispetto all'aumento apportato dai giudici di merito a seguito dell'applicazione della recidiva. Trattandosi di questione di legalità della pena, esaminabile d'ufficio, anche in relazione alla posizione degli imputati Li NI e EN, che non avevano fatto valere la relativa doglianza in sede di appello, la sentenza allora impugnata è stata sul punto annullata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo che doveva quindi provvedere a rideterminare il trattamento sanzionatorio nei confronti del MA, del Li NI e del EN - ferme restando le ulteriori valutazioni da operare in riferimento all'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. (su cui anche è intervenuto l'annullamento parziale, come di seguito si analizzerà) - nel rispetto del principio dettato dall'art.99, ultimo comma, cod. pen., a mente del quale «in nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condotte precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo», limite quantitativo, questo, applicabile a tutte le ipotesi di recidiva e non solo a quella reiterata (in questo senso la Corte rescindente ha richiamato Sez. 3, n. 31293 del 08/05/2019, M., Rv. 276291 - 02). 1.3 La Corte rescissoria ha fatto corretta applicazione del principio dettato dall'art. 99, ultimo comma, cod. pen., tenuto conto che nel caso di specie opera il disposto di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., essendo contestate ai tre imputati la circostanza aggravante di cui all'art. 416-1.bis cod. pen. e la recidiva per ognuno di loro. Correttamente, dunque, la Corte di appello, per quanto riguarda MA, Li NI e EN, ha operato, sulla pena base di dieci anni di reclusione, un primo aumento per la circostanza più grave, che nel caso di specie è quella di cui all'art. 416-1.bis cod. pen., applicata nella soglia minima di un terzo e sulla pena così calcolata è stato quindi operato l'ulteriore possibile aumento, ai sensi dell'art. 63, 8 comma 4, cod. pen., per la recidiva, pari, per i primi due imputati, a quattro mesi e, per il EN, a due mesi di reclusione. 1.4 Non vi è stata dunque alcuna violazione del divieto di reformatio in peius, in quanto l'aumento di pena operato ai sensi dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., per la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. nella sentenza cassata (e prim'ancora nella conforme sentenza del giudice di primo grado) violava il disposto di cui all'art. 99, ultimo comma, cod. pen., che è stato emendato nella sentenza impugnata, così correttamente applicando il principio di diritto espresso da questa Corte, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso proposto dal MA, come tale non estendibile agli altri imputati. 2. Inammissibile è il motivo unico proposto da Li NI, nella parte in cui lamenta vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen. con riferimento al "metodo mafioso", che va trattato congiuntamente al secondo motivo di EN, riguardando entrambi la ritenuta sussistenza, nella sentenza impugnata, della menzionata aggravante riferita al "metodo mafioso", che risulta censurata sotto due diversi aspetti. 2.1 Il Li NI ha lamentato che l'aggravante, contestata nella forma del metodo mafioso, era stata ritenuta insussistente dal Giudice per le indagini preliminari e, dunque, sul punto la decisione del Giudice per le indagini preliminari deve ritenersi passata in giudicato in quanto non impugnata dal pubblico ministero. Il EN ha invece lamentato, sempre con riferimento alla aggravante del metodo mafioso, violazione del principio di reformatio in peius, ai sensi dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. rilevando che la stessa era stata esclusa dal Giudice per le indagini preliminari, che nessun gravame era stato proposto sul punto e che quindi non se ne poteva tenere conto nella sentenza rescindente, che, invece, aveva calcolato un aumento di pena per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. di gran lunga superiore a quello previsto dalla sentenza impugnata, che, di conseguenza, aveva implicitamente ritenuto sussistente la circostanza aggravante anche in relazione ad una connotazione — quella del metodo mafioso — che non avrebbe dovuto considerare. 2.2 Entrambi i motivi sono inammissibili per le ragioni di seguito esplicitate. Quello proposto dal Li NI è inammissibile in quanto, al di là della circostanza che nella sentenza di primo grado non è stata esclusa la riferibilità della aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. anche con riferimento al metodo mafioso, oltre che alla agevolazione mafiosa, come si desume dal dispositivo della decisione (che applica la circostanza aggravante per come contestata), questa Corte - a seguito del ricorso proposto dalle parti su entrambe le aggravanti, avendo 9 /CM il giudice di secondo grado motivato su tutte e due -, ha rimesso, con la sentenza rescindente, alla Corte di appello la valutazione sulla sussistenza della circostanza di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., sia con riferimento al metodo mafioso, che in relazione alla agevolazione mafiosa, così investendo il giudice del giudizio rescissorio della valutazione sulla sussistenza (come poi è stato) di entrambe. Il ricorso proposto dal EN è parimenti inammissibile in quanto, come si è visto in punto di analisi del motivo unico del secondo ricorso del MA, l'aumento per la aggravante in parola è diretta conseguenza dell'annullamento parziale della decisione cassata per violazione dell'art. 99, ultimo comma, cod. pen. e deriva dalla (corretta) applicazione di quest'ultima disposizione e dell'art. 63, comma quarto, cod. pen. 3. Possono essere trattati congiuntamente il motivo unico presentato nel primo ricorso di MA, riguardante la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., che corrisponde alla parte rimanente del motivo unico presentato da Li NI, nonché al motivo unico di LI, al primo ed al terzo motivo di EN ed infine al motivo unico di IN. I motivi sono nel complesso tutti inammissibili, non confrontandosi con la motivazione adottata dalla Corte rescindente, che fa corretta applicazione dei principi di diritto espressi dalla Quarta Sezione nella sentenza di annullamento parziale. 2.1 Nella sentenza n. 21049 del 2024 la Quarta Sezione di questa Corte - nel premettere che il giudice di secondo grado, oltre a condividere le valutazioni compiute nella sentenza di primo grado in ordine alla finalità di agevolazione della famiglia mafiosa di Corso Calatafimi, ha ritenuto ravvisabile l'aggravante in questione anche in relazione all'utilizzo del c.d. metodo mafioso - ha ripercorso le caratteristiche che devono avere le due aggravanti, evidenziando, in particolare, che quella della finalità agevolatrice, in base all'arresto espresso da Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734, deve qualificarsi come circostanza di natura soggettiva, intesa come convinzione del soggetto agente, che deliberi l'attività illecita - fondata su elementi concreti, inerenti in via principale all'esistenza di un gruppo associativo che abbia le caratteristiche di cui all'art. 416- bis cod. pen. - di apportare, anche non in via esclusiva, un vantaggio alla compagine associativa, affrontando anche il tema, correlato, dell'applicabilità della aggravante anche al concorrente, che risponde del reato aggravato, pur quando non condivida con il coautore la finalità agevolativa, se consapevole della finalità del compartecipe, ai sensi dell'art. 59, comma secondo, cod. pen. Con riferimento all'aggravante caratterizzata dall'utilizzo del c.d. metodo mafioso, in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, la 10 /1 ) LI/ stessa, ha osservato la Corte rescindente, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico dei concorrenti, sempre che siano stati a conoscenza dell'impiego del metodo medesimo ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa, sicchè ricorre la menzionata aggravante quando la violenza con cui gli agenti consumano il reato risulti concretamente collegata alla forza intimidatrice del vincolo associativo, o quando la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici delitti (la Corte rescindente cita a tal proposito, Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103; Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033; Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, Bisogni, Rv. 285018). 2.2 Tanto premesso deve rilevarsi che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione di questi principi, superando l'apodittica sussistenza, così ritenuta nella sentenza cassata, della finalità di agevolazione solo in ragione della appartenenza di uno dei coimputati, ossia di NN, alla famiglia mafiosa di Corso Calatafimi e quella del metodo mafioso, che veniva dedotta dalla caratura mafiosa dell'NN e del IN, da una conversazione captata il 20 giugno 2017 tra due soggetti non inseriti nel sodalizio, che facevano un mero riferimento al mutamento delle dinamiche criminali e alla dedotta esigenza di raccogliere denaro per favorire i carcerati, e da altra conversazione del 21 marzo 2018, nella quale il MA aveva manifestato il suo proposito di utilizzare metodi aggressivi per il recupero di un credito. Diversamente da quanto genericamente affermato in tutti i motivi di ricorso, la Corte di appello, nell'impugnato provvedimento, ha riempito di contenuti sia la contestata aggravante della agevolazione mafiosa, che quella del metodo mafioso, individuando - da pag 9 a pag. 22 della decisione - una serie di elementi, concreti, che portano a ritenere la sussistenza di entrambe, facendo corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra esposti, sorretta da una motivazione che supera quella della sentenza cassata, avendo la sentenza rescissoria valorizzato, nella prima parte, gli elementi generali per i quali le due aggravanti devono ritenersi sussistenti, e, quindi, quelli rilevanti con riferimento alla posizione dei singoli ricorrenti, 2.3 Quanto, in generale, alla finalità agevolatrice, la Corte di appello è pervenuta alla sussistenza della aggravante valorizzando in primis gli elementi già in precedenza dedotti, sui quali argomenti in termini più specifici ed individualizzanti: da un lato, oltre alla caratura mafiosa di NN e IN, è stato ripreso il contenuto della conversazione del 20 giugno 2017 sottolineando come l'ingente perdita di denaro subita dagli appartenenti alla nuova struttura /Th 11 / ( associativa, aveva creato oggettive difficoltà nel reperimento dei fondi necessari al mantenimento dei sodali detenuti, e come dalla stessa emergesse evidente che la nuova compagine criminale, sostanzialmente formata dagli odierni ricorrenti, operava nel territorio di influenza della famiglia mafiosa di Corso Calatafimi, di cui l'NN era figura apicale. Con motivazione priva di censure la Corte di appello ha ritenuto di poter valorizzare anche la conversazione del 10 aprile 2018, pur se menzionata nelle sentenze di merito, che dimostra come la zona fosse una vera e propria piazza di spaccio della famiglia mafiosa di Corso Calatafimi: questa conversazione intercorre tra l'NN e altri due soggetti condannati in via definitiva per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e la Corte evidenzia come dalla stessa traspaia la fiducia attribuita dall'NN al IN - odierno ricorrente - al quale la piazza di spaccio veniva concessa, perché espressamente autorizzato dal clan a destinare gli introiti alla estinzione di un mutuo Oltre a questi elementi, è stata valorizzata la conversazione del 27 febbraio 2017, intercorsa direttamente tra l'NN e il IN, nella quale il primo lamentava insoddisfazione per la gestione, da lui ritenuta inefficiente, del traffico di sostanze stupefacenti da parte di US FE e rispetto a tale conversazione - con riferimento alla quale non assume alcuna rilevanza la circostanza, dedotta dalla difesa, che essa fosse stata già utilizzata dalla Corte nella parte in cui aveva ritenuto la sussistenza della compagine associativa, ben potendo essere letta anche ai fini della sussistenza della aggravante in esame - la Corte di appello, con motivazione priva di profili di illegittimità, e giuridicamente corretta, dimostrava, in termini concreti, che il IN gestiva, nel territorio del clan menzionato e per conto dello stesso, la piazza di spaccio, della quale facevano stabilmente parte il Li NI, il EN e il LI, stabilendo anche quale nuovo pusher potesse rientrarvi ed offrendosi come possibile soggetto in grado di aver rapporti direttamente con il fornitore dello stupefacente. 2.3 Con riferimento al "metodo mafioso", ma rilevante anche in relazione alla agevolazione mafiosa, è stata valorizzata la conversazione del 17 luglio 2017 tra IN e MA, in cui quest'ultimo suggeriva espressamente al primo, che aveva avuto un alterco in merito a dazioni di denaro, di utilizzare armi da fuoco, salvo poi proseguire nel dialogo aggiornandosi sulla raccolta di somme derivanti dallo spaccio, che lo stesso MA dichiarava di voler effettuare ricorrendo alla violenza in caso di resistenza ed informando di ciò il proprio superiore, a riprova anche della verticalità della struttura. In questa conversazione viene in rilievo anche la figura di LI, dando la Corte di merito atto del fatto che il IN, con riferimento al debito contratto da LI, imponesse al MA di provvedere al saldo. 12 Si fa menzione anche della conversazione del 17 marzo 2018 tra MA e IN sem_pre per questioni legate al traffico della droga, in cui il primo riferiva di 0.4t. essere jda un soggetto e di averlo aggredito per costringerlo, con violenza, a saldare un debito risalente ad oltre un anno prima o, ancora, della conversazione del 13 marzo 2018 in cui IN e MA parlano del EN e degli accordi presi all'interno del sodalizio con riferimento alla posizione di quest'ultimo. 2.4 Con motivazione immune da censure la Corte di appello, nell'impugnata sentenza, ha quindi evidenziato, senza incorrere in alcun salto logico, ma, anzi, con un'approfondita analisi di una serie di elementi concreti, che non solo la caratura criminale del ricorrente IN, che gestiva una piazza di spaccio per conto del clan mafioso di Corso Calatafimi, nel territorio di quest'ultimo e alle dirette dipendenze di un esponente apicale del gruppo, era dimostrata dalle conversazioni captate e sopra in sintesi riportate, a riprova della sussistenza dell'agevolazione mafiosa, ma che era altresì dimostrato dalle menzionate conversazioni anche il diretto e consapevole coinvolgimento nelle attività svolte per conto del clan di MA, che in più di una occasione ha fatto ricorso ad atti di violenza per costringere al pagamento dei debiti, di Li NI e EN, che operavano su incarico di MA come puscher, nella consapevolezza della natura del gruppo e delle qualità dei soggetti sovraordinati, e di1: LI, che nella conversazione del 17 luglio 2017 veniva indicato come partecipe della decisione di imporre la cessione della sostanza stupefacente, solo dietro pagamento immediato della droga, al fine di evitare esposizioni debitorie gravanti sul IN (pag. 18 della sentenza impugnata). A fronte dei menzionati elementi, i ricorsi proposti dagli imputati nella parte in cui lamentano l'omessa osservanza dei principi di diritto per i quali la Quarta Sezione di questa Corte ha disposto l'annullamento nella parte relativa alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., sono inammissibili, non confrontandosi i difensori dei ricorrenti con quanto affermato, in temini giuridicamente corretti e congrui, dalla sentenza impugnata. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere per i ricorrenti del pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la 13 Il Presid nte val( a Bo ei Gastone ndreazza „---, Il ConsigjOi‘estsore sanzione prevista all'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/02/2026.
udita la relazione svolta dal consigliere Valeria Bove;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio BA, che ha concluso chiedendo rigettarsi i ricorsi di MA, Li NI, LI e EN e dichiararsi inammissibile il ricorso di IN;
udito il difensore, avv. Bonsignore, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi, con estensione dell'impugnazione proposta dal MA al Livigni e agli altri ricorrenti aventi la stessa posizione processuale. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 gennaio 2025 la Corte di appello di Palermo, nell'ambito di un processo a carico di più imputati per art. 74, commi 1, 2, 3, 4, t Penale Sent. Sez. 3 Num. 14996 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: BOVE VALERIA Data Udienza: 18/02/2026 d.P.R. n. 309 del 1990 e 416-bis.1 cod. pen. (capo 1) e per una serie di reati scopo di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, tutti aggravatiti dalla circostanza di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., decidendo in sede di rinvio disposto da Sez. 4, n. 21049 del 19/04/2024 - che aveva annullato con rinvio la sentenza pronunciata il 13 febbraio 2023 dalla Corte di appello di Palermo nei confronti di US MA, RA Li NI, OV LI, AO EN (e LI NN) nonché, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen.,. nei confronti di AL IN, limitatamente alla sussistenza della circostanza aggravante contestata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.; nei confronti di OV LI e ER NA limitatamente alla qualificazione giuridica dei reati rispettivamente contestati ai capi 11 e 14; nei confronti di US MA, RA Li NI e AO EN limitatamente all'applicazione dell'aumento di pena ai sensi dell'art.99, ultimo comma, cod. pen., rigettando nel resto i ricorsi di US MA, RA Li NI, OV LI, AO EN e ER NA e dichiarando inammissibile nel resto il ricorso di AL IN — ha, in parziale riforma della sentenza resa, con le forme del rito abbreviato, il 29 settembre 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, rideterminato la pena: • tenuto conto del limite sancito dall'ultimo comma dell'art. 99 cod. pen., in anni nove, mesi nove e giorni dieci di reclusione per US MA (che, in primo grado, era stato dichiarato responsabile delle fattispecie delittuose ascrittegli, avvinte nella continuazione sub capo 1, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e condannato alla pena di dodici anni di reclusione); • tenuto conto del limite sancito dall'ultimo comma dell'art. 99 cod. pen., in anni nove, mesi cinque, giorni dieci di reclusione per RA Li NI (che, in primo grado, era stato dichiarato responsabile delle fattispecie delittuose ascrittegli, avvinte nella continuazione sub capo 1, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e condannato alla pena di anni undici, mesi otto di reclusione); • in anni otto, mesi undici e giorni dieci di reclusione, di cui giorni venti a titolo di continuazione per il reato di cui al capo 11, riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per OV LI (che, in primo grado, era stato dichiarato responsabile delle fattispecie delittuose ascrittegli, avvinte nella continuazione sub capo 1, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e condannato alla pena di anni nove di reclusione); 2 • tenuto conto del limite sancito dall'ultimo comma dell'art. 99 cod. pen., in anni dieci di reclusione, di cui anni nove e mesi quattro di reclusione per i reati ascrittigli, ritenuto più grave quello di cui al capo 1, tenuto conto della continuazione con il reato di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 3 luglio 2018, irrevocabile il 19 febbraio 2019, già riconosciuta dalla sentenza della Corte di appello annullata, per AO EN (che, in primo grado, era stato dichiarato responsabile delle fattispecie delittuose ascrittegli, avvinte nella continuazione sub capo 1, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, e condannato alla pena di anni undici, mesi otto di reclusione); • in mesi otto di reclusione ed euro 1000 di multa, riqualificato il reato di cui al capo 14 ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per la parte non ricorrente ER NA (che, in primo grado, era stato dichiarato responsabile delle fattispecie delittuose ascrittagli, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., e condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 4000 di multa), disponendo che il beneficio già concesso della pena sospesa avesse ad oggetto l'intera pena come sopra determinata confermando nel resto l'impugnata sentenza e condannando alle ulteriori spese processuali AL IN, che, in primo grado, era stato dichiarato responsabile della fattispecie delittuosa di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificato il (solo) reato ascrittogli al capo 1, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, ed era stato condannato alla pena di quattordici anni di reclusione. 2. Avverso l'indicata sentenza hanno proposto ricorso, per il tramite dei rispettivi difensori, tutti gli imputati indicati in rubrica. 2.1 US MA ha presentato due ricorsi. Con il primo ricorso, il difensore si è affidato ad un unico motivo di impugnazione con il quale lamenta vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 59 e 416 bis.1 cod. pen. Nel premettere che l'annullamento disposto dalla Quarta Sezione di questa Corte aveva riguardato la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e l'aumento di pena ai sensi dell'art. 99, ultimo comma, cod. pen., si rileva che la Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha rideterminato la pena riducendo l'aumento per la recidiva applicata all'imputato, confermando nel resto la pronuncia, senza quindi uniformarsi al principio di diritto tracciato in ' t—Th sede rescindente quanto alla sussistenza della speciale aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., contestata nella duplice accezione della finalità agevolativa della famiglia mafiosa di Corso Calatafimi e della metodologia mafiosa, posto che le due sentenze di merito (quella di primo grado e quella annullata) avevano reso sul punto una motivazione meramente apparente. Ci si duole del fatto che la Corte di appello, nella impugnata sentenza, si sia richiamata al contenuto di una conversazione (quella del 20 giugno 2017) ritenuta generica da questa Corte, che, in sede rescindente, aveva sottolineato come la stessa fosse intercorsa tra soggetti estranei al sodalizio: essa, pertanto, è da ritenersi inidonea a suffragare la destinazione dei proventi al mantenimento dei carcerati. Né al ricorrente è opponibile, quanto meno sotto il profilo della attribuibilità soggettiva, la conversazione del 27 febbraio 2017, tra due coimputati (NN e IN) sulla riorganizzazione del settore degli stupefacenti, o, ancora, il richiamo ai contatti qualificati intrattenuti da NN con altri esponenti dell'associazione, cui il MA è estraneo. Quanto alla metodologia mafiosa, appaiono scarsamente significative le conversazioni tra il MA e il IN, che stoppava ogni velleità irruenta del primo e gli chiedeva di provvedere personalmente a saldare il debito contratto da altri, tenuto conto che non tutti i comportamenti violenti sono sussumibili nella circostanza aggravante ritenuta sussistente. In conclusione, la Corte di appello, nell'impugnata sentenza, omette di confrontarsi con il principio di diritto espresso in sede rescindente da questa Corte, e stila una motivazione il cui apparato argomentativo risulta apparente, incompleto e, come detto, non aderente ai principi cui avrebbe dovuto conformarsi. A ciò si aggiunge l'omessa consapevolezza, da parte del ricorrente, della altrui finalità mafiosa. 2.2. Con il secondo ricorso, anch'esso composto di un unico motivo, lamenta violazione dell'art. 606, lett. b ed e, in relazione all'art. 597 cod. proc. pen. Si evidenzia che a seguito dell'annullamento parziale disposto dalla Quarta Sezione di questa Corte, la Corte di appello, nell'impugnata sentenza, ha ridotto l'aumento per la recidiva applicata a US MA, confermando nel resto l'impugnata sentenza, operando in sede di commisurazione della pena un aumento superiore per la riconosciuta aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., che nella sentenza poi cassata era di quattro mesi di reclusione, innalzati in quella impugnata in questa sede ad anni tre, mesi quattro di reclusione. Si censura la decisione rappresentando che l'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. impedisce, quando l'impugnazione è proposta dall'imputato, di modificare in 4 senso peggiorativo la pena e che, quando viene accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è diminuita in misura corrispondente. Alla luce di queste considerazioni è evidente l'errore in cui è incorsa la Corte di appello che, pur pervenendo ad una pena finale inferiore rispetto a quella irrogata dal giudice dell'udienza preliminare, nondimeno ha violato il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato, atteso che l'aumento effettuato per la circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. è superiore all'aumento disposto dal primo giudice. 2.2. Il difensore di RA Li NI propone ricorso per cassazione affidandosi anch'egli ad un unico motivo con il quale lamenta vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 416-bis.1 cod. pen., 125 e 546, comma 1, lett. e, cod. proc. pen. Si osserva che in relazione al ricorrente la Corte di appello ha ritenuto di confermare la sussistenza della aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. nonostante l'intervenuto annullamento sul punto disposto da questa Corte. Si lamenta la totale assenza di motivazione proprio con riguardo all'aggravante della c.d. "agevolazione mafiosa", avendo la Corte palermitana fatto esclusivo riferimento a quella del c.d. "metodo mafioso". La motivazione è inoltre contraddittoria nella parte in cui la Corte territoriale afferma che il Li NI ha intrattenuto rapporti con il MA, soggetto non organico a "Cosa Nostra" e poi ha ritenuto di presumere la sussistenza dell'aggravante dal fatto che quest'ultimo (e non il ricorrente) avesse intrattenuto rapporti con IN e NN. Quanto al "metodo mafioso", si osserva che l'aggravante era stata ritenuta insussistente dal Giudice per le indagini preliminari e dunque sul punto la decisione deve ritenersi passata in giudicato, non essendo stata impugnata e che, in ogni caso, non vi è nulla da cui possa desumersi la consapevolezza da parte del ricorrente di agire nell'ambito di un sistema che faceva leva sulla intimidazione mafiosa, posto che il Li NI non risulta aver fatto ricorso ad atti violenti o minacciosi. 2.3 Si affida ad un unico motivo di ricorso anche il difensore di OV LI, che lamenta vizio di violazione di legge per inosservanza dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 628, comma 2, cod. proc. pen., non avendo il giudice di rinvio uniformato la propria decisione a quanto stabilito in sede rescindente da questa Corte, nella parte in cui ha parzialmente annullato la decisione con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. 5 rTh pen. e conseguente vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della citata aggravante. Si premette che con la sentenza adottata dalla Quarta Sezione, questa Corte ha annullato con rinvio in relazione alla indicata aggravante, nella sua duplice accezione dell'agevolazione mafiosa e del metodo mafioso, per apoditticità della motivazione. Si lamenta che la Corte di appello nella impugnata decisione ha riprodotto gli stessi elementi che erano stati posti a fondamento della decisione di primo grado, di cui viene ripercorso, in sostanza, il ragionamento, con conseguente vizio motivazionale sul punto. Nel richiamare una serie di pronunce di questa Corte in caso di annullamento con rinvio per vizio di motivazione, vengono riprese alcune conversazioni (del 20 giugno 2017, del 27 febbraio 2017, del 10 aprile 2018) tutte già vagliate dal giudice di prima istanza e comunque tali da non colmare di contenuto il "saltum" argomentativo censurato da questa Corte e a saldare il nesso di strumentalità tra la condotta e la finalità di agevolare la consorteria mafiosa. Si aggiunge che non vi è alcuna dimostrazione della consapevolezza da parte del ricorrente della aggravante della agevolazione mafiosa. Con riguardo poi al metodo mafioso si censura la motivazione della Corte territoriale rilevandosi che la stessa sovrappone gli elementi utili a dimostrare l'esistenza del legame associativo tra gli adepti del sodalizio con l'utilizzo del metodo mafioso e si indica in questo senso la conversazione del 17 luglio 2017, che tuttavia non dimostra la sussistenza del metodo mafioso. 2.4 II difensore di AO EN si affida a tre motivi. 2.4.1 Con il primo motivo lamenta vizio di violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. per non essersi la Corte di appello di Palermo uniformata alla sentenza emessa da questa Corte in punto di sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Si osserva che la Corte di appello ha ritenuto che l'imputato fosse consapevole dell'altrui finalità mafiosa e dello spessore criminale dei coimputati, e quindi della finalità di agevolare il sodalizio mafioso, nonostante non sussistesse alcun riscontro in tal senso. 2.4.2 Con il secondo motivo lamenta violazione del principio del divieto di reformatio in peius, ai sensi dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. La Corte di appello ha infatti riconosciuto l'aggravante del metodo mafioso, nonostante la stessa fosse stata esclusa dal giudice di primo grado e nessun gravame fosse stato interposto sul punto. 6 Nel caso in esame questa Corte ha annullato la motivazione nella parte relativa alla agevolazione mafiosa e quindi la Corte di appello non avrebbe potuto e non avrebbe dovuto pronunciarsi sulla sussistenza della aggravante anche con riferimento al metodo mafioso, così di fatto aggravando la posizione dell'imputato, posto che nella sentenza annullata l'aumento era stata calcolato in appena quattro mesi, mentre nella sentenza oggi impugnata il predetto aumento è di anni tre, mesi quattro di reclusione. 2.4.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale motivato in maniera apodittica, non ravvisandosi elementi di novità rispetto a quelli evidenziati nella sentenza impugnata, sia con riferimento, in generale, alla posizione dei vari imputati, sia, in particolare, in relazione a quella del EN. 2.5 Il difensore di AL IN si è affidato ad un unico motivo con il quale lamenta vizio di violazione di legge in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen. Si contesta il contenuto della conversazione del 10 aprile 2018 e si rileva che dal contenuto della stessa si ricava unicamente che l'unico obiettivo del ricorrente fosse quello di riuscire a pagare il proprio debito inerente ad un mutuo bancario gravante sull'immobile e lo stesso va rimarcato con riferimento al metodo mafioso. 3. Con requisitoria scritta il Sost. Procuratore generale ha chiesto rigettarsi tutti i ricorsi, salvo il ricorso di AL IN per il quale si chiede che venga dichiarato inammissibile. 4. L'avvocato Bonsignore, presente in udienza, oltre a chiedere l'accoglimento dei ricorsi proposti, ha avanzato istanza di estensione a Li NI e agli altri ricorrenti che si trovino nella stessa posizione processuale del MA, del motivo di impugnazione da quest'ultimo proposto nel secondo ricorso presentato, relativo al divieto di reformatio in peius CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito esplicitate. 1. Inammissibile è il motivo unico del secondo ricorso del MA, che l'avvocato Bonsignore, presente in udienza, ha chiesto di estendetal Li NI, suo assistito, e agli imputati aventi la stessa posizione processuale del primo e dunque, considerando che l'annullamento parziale da parte della Quarta Sezione di questa Corte, nella parte relativa all'applicazione dell'art. 99, ultimo comma, cod. pen., è 7 stato disposto nei confronti del MA, del Li NI e del EN, il motivo di impugnazione deve intendersi esteso ex art. 587 cod. proc. pen. ai menzionati imputati. 1.1 Diversamente da quanto affermato nel secondo ricorso proposto dal MA, non vi è stata alcuna violazione, da parte della Corte di appello rescissoria, del divieto di reformatio in peius, essendosi il giudice attenuto, in termini corretti, al principio di diritto espresso da questa Corte nella sentenza rescindente. 1.2 La Quarta Sezione di questa Corte ha evidenziato che, sulla base della sentenza di primo grado (che era stata integralmente confermata dalla sentenza poi cassata), agli imputati MA, Li NI e EN era stato applicato - in conseguenza della ritenuta recidiva - un aumento pari ad anni sei e mesi otto dì reclusione ciascuno, nonostante risultasse dagli allegati certificati penali che le precedenti condanne loro inflitte avessero un'entità complessiva di pene detentiva inferiore rispetto all'aumento apportato dai giudici di merito a seguito dell'applicazione della recidiva. Trattandosi di questione di legalità della pena, esaminabile d'ufficio, anche in relazione alla posizione degli imputati Li NI e EN, che non avevano fatto valere la relativa doglianza in sede di appello, la sentenza allora impugnata è stata sul punto annullata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo che doveva quindi provvedere a rideterminare il trattamento sanzionatorio nei confronti del MA, del Li NI e del EN - ferme restando le ulteriori valutazioni da operare in riferimento all'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. (su cui anche è intervenuto l'annullamento parziale, come di seguito si analizzerà) - nel rispetto del principio dettato dall'art.99, ultimo comma, cod. pen., a mente del quale «in nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condotte precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo», limite quantitativo, questo, applicabile a tutte le ipotesi di recidiva e non solo a quella reiterata (in questo senso la Corte rescindente ha richiamato Sez. 3, n. 31293 del 08/05/2019, M., Rv. 276291 - 02). 1.3 La Corte rescissoria ha fatto corretta applicazione del principio dettato dall'art. 99, ultimo comma, cod. pen., tenuto conto che nel caso di specie opera il disposto di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., essendo contestate ai tre imputati la circostanza aggravante di cui all'art. 416-1.bis cod. pen. e la recidiva per ognuno di loro. Correttamente, dunque, la Corte di appello, per quanto riguarda MA, Li NI e EN, ha operato, sulla pena base di dieci anni di reclusione, un primo aumento per la circostanza più grave, che nel caso di specie è quella di cui all'art. 416-1.bis cod. pen., applicata nella soglia minima di un terzo e sulla pena così calcolata è stato quindi operato l'ulteriore possibile aumento, ai sensi dell'art. 63, 8 comma 4, cod. pen., per la recidiva, pari, per i primi due imputati, a quattro mesi e, per il EN, a due mesi di reclusione. 1.4 Non vi è stata dunque alcuna violazione del divieto di reformatio in peius, in quanto l'aumento di pena operato ai sensi dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., per la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. nella sentenza cassata (e prim'ancora nella conforme sentenza del giudice di primo grado) violava il disposto di cui all'art. 99, ultimo comma, cod. pen., che è stato emendato nella sentenza impugnata, così correttamente applicando il principio di diritto espresso da questa Corte, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso proposto dal MA, come tale non estendibile agli altri imputati. 2. Inammissibile è il motivo unico proposto da Li NI, nella parte in cui lamenta vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen. con riferimento al "metodo mafioso", che va trattato congiuntamente al secondo motivo di EN, riguardando entrambi la ritenuta sussistenza, nella sentenza impugnata, della menzionata aggravante riferita al "metodo mafioso", che risulta censurata sotto due diversi aspetti. 2.1 Il Li NI ha lamentato che l'aggravante, contestata nella forma del metodo mafioso, era stata ritenuta insussistente dal Giudice per le indagini preliminari e, dunque, sul punto la decisione del Giudice per le indagini preliminari deve ritenersi passata in giudicato in quanto non impugnata dal pubblico ministero. Il EN ha invece lamentato, sempre con riferimento alla aggravante del metodo mafioso, violazione del principio di reformatio in peius, ai sensi dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. rilevando che la stessa era stata esclusa dal Giudice per le indagini preliminari, che nessun gravame era stato proposto sul punto e che quindi non se ne poteva tenere conto nella sentenza rescindente, che, invece, aveva calcolato un aumento di pena per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. di gran lunga superiore a quello previsto dalla sentenza impugnata, che, di conseguenza, aveva implicitamente ritenuto sussistente la circostanza aggravante anche in relazione ad una connotazione — quella del metodo mafioso — che non avrebbe dovuto considerare. 2.2 Entrambi i motivi sono inammissibili per le ragioni di seguito esplicitate. Quello proposto dal Li NI è inammissibile in quanto, al di là della circostanza che nella sentenza di primo grado non è stata esclusa la riferibilità della aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. anche con riferimento al metodo mafioso, oltre che alla agevolazione mafiosa, come si desume dal dispositivo della decisione (che applica la circostanza aggravante per come contestata), questa Corte - a seguito del ricorso proposto dalle parti su entrambe le aggravanti, avendo 9 /CM il giudice di secondo grado motivato su tutte e due -, ha rimesso, con la sentenza rescindente, alla Corte di appello la valutazione sulla sussistenza della circostanza di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., sia con riferimento al metodo mafioso, che in relazione alla agevolazione mafiosa, così investendo il giudice del giudizio rescissorio della valutazione sulla sussistenza (come poi è stato) di entrambe. Il ricorso proposto dal EN è parimenti inammissibile in quanto, come si è visto in punto di analisi del motivo unico del secondo ricorso del MA, l'aumento per la aggravante in parola è diretta conseguenza dell'annullamento parziale della decisione cassata per violazione dell'art. 99, ultimo comma, cod. pen. e deriva dalla (corretta) applicazione di quest'ultima disposizione e dell'art. 63, comma quarto, cod. pen. 3. Possono essere trattati congiuntamente il motivo unico presentato nel primo ricorso di MA, riguardante la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., che corrisponde alla parte rimanente del motivo unico presentato da Li NI, nonché al motivo unico di LI, al primo ed al terzo motivo di EN ed infine al motivo unico di IN. I motivi sono nel complesso tutti inammissibili, non confrontandosi con la motivazione adottata dalla Corte rescindente, che fa corretta applicazione dei principi di diritto espressi dalla Quarta Sezione nella sentenza di annullamento parziale. 2.1 Nella sentenza n. 21049 del 2024 la Quarta Sezione di questa Corte - nel premettere che il giudice di secondo grado, oltre a condividere le valutazioni compiute nella sentenza di primo grado in ordine alla finalità di agevolazione della famiglia mafiosa di Corso Calatafimi, ha ritenuto ravvisabile l'aggravante in questione anche in relazione all'utilizzo del c.d. metodo mafioso - ha ripercorso le caratteristiche che devono avere le due aggravanti, evidenziando, in particolare, che quella della finalità agevolatrice, in base all'arresto espresso da Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734, deve qualificarsi come circostanza di natura soggettiva, intesa come convinzione del soggetto agente, che deliberi l'attività illecita - fondata su elementi concreti, inerenti in via principale all'esistenza di un gruppo associativo che abbia le caratteristiche di cui all'art. 416- bis cod. pen. - di apportare, anche non in via esclusiva, un vantaggio alla compagine associativa, affrontando anche il tema, correlato, dell'applicabilità della aggravante anche al concorrente, che risponde del reato aggravato, pur quando non condivida con il coautore la finalità agevolativa, se consapevole della finalità del compartecipe, ai sensi dell'art. 59, comma secondo, cod. pen. Con riferimento all'aggravante caratterizzata dall'utilizzo del c.d. metodo mafioso, in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, la 10 /1 ) LI/ stessa, ha osservato la Corte rescindente, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico dei concorrenti, sempre che siano stati a conoscenza dell'impiego del metodo medesimo ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa, sicchè ricorre la menzionata aggravante quando la violenza con cui gli agenti consumano il reato risulti concretamente collegata alla forza intimidatrice del vincolo associativo, o quando la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici delitti (la Corte rescindente cita a tal proposito, Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103; Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033; Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, Bisogni, Rv. 285018). 2.2 Tanto premesso deve rilevarsi che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione di questi principi, superando l'apodittica sussistenza, così ritenuta nella sentenza cassata, della finalità di agevolazione solo in ragione della appartenenza di uno dei coimputati, ossia di NN, alla famiglia mafiosa di Corso Calatafimi e quella del metodo mafioso, che veniva dedotta dalla caratura mafiosa dell'NN e del IN, da una conversazione captata il 20 giugno 2017 tra due soggetti non inseriti nel sodalizio, che facevano un mero riferimento al mutamento delle dinamiche criminali e alla dedotta esigenza di raccogliere denaro per favorire i carcerati, e da altra conversazione del 21 marzo 2018, nella quale il MA aveva manifestato il suo proposito di utilizzare metodi aggressivi per il recupero di un credito. Diversamente da quanto genericamente affermato in tutti i motivi di ricorso, la Corte di appello, nell'impugnato provvedimento, ha riempito di contenuti sia la contestata aggravante della agevolazione mafiosa, che quella del metodo mafioso, individuando - da pag 9 a pag. 22 della decisione - una serie di elementi, concreti, che portano a ritenere la sussistenza di entrambe, facendo corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra esposti, sorretta da una motivazione che supera quella della sentenza cassata, avendo la sentenza rescissoria valorizzato, nella prima parte, gli elementi generali per i quali le due aggravanti devono ritenersi sussistenti, e, quindi, quelli rilevanti con riferimento alla posizione dei singoli ricorrenti, 2.3 Quanto, in generale, alla finalità agevolatrice, la Corte di appello è pervenuta alla sussistenza della aggravante valorizzando in primis gli elementi già in precedenza dedotti, sui quali argomenti in termini più specifici ed individualizzanti: da un lato, oltre alla caratura mafiosa di NN e IN, è stato ripreso il contenuto della conversazione del 20 giugno 2017 sottolineando come l'ingente perdita di denaro subita dagli appartenenti alla nuova struttura /Th 11 / ( associativa, aveva creato oggettive difficoltà nel reperimento dei fondi necessari al mantenimento dei sodali detenuti, e come dalla stessa emergesse evidente che la nuova compagine criminale, sostanzialmente formata dagli odierni ricorrenti, operava nel territorio di influenza della famiglia mafiosa di Corso Calatafimi, di cui l'NN era figura apicale. Con motivazione priva di censure la Corte di appello ha ritenuto di poter valorizzare anche la conversazione del 10 aprile 2018, pur se menzionata nelle sentenze di merito, che dimostra come la zona fosse una vera e propria piazza di spaccio della famiglia mafiosa di Corso Calatafimi: questa conversazione intercorre tra l'NN e altri due soggetti condannati in via definitiva per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e la Corte evidenzia come dalla stessa traspaia la fiducia attribuita dall'NN al IN - odierno ricorrente - al quale la piazza di spaccio veniva concessa, perché espressamente autorizzato dal clan a destinare gli introiti alla estinzione di un mutuo Oltre a questi elementi, è stata valorizzata la conversazione del 27 febbraio 2017, intercorsa direttamente tra l'NN e il IN, nella quale il primo lamentava insoddisfazione per la gestione, da lui ritenuta inefficiente, del traffico di sostanze stupefacenti da parte di US FE e rispetto a tale conversazione - con riferimento alla quale non assume alcuna rilevanza la circostanza, dedotta dalla difesa, che essa fosse stata già utilizzata dalla Corte nella parte in cui aveva ritenuto la sussistenza della compagine associativa, ben potendo essere letta anche ai fini della sussistenza della aggravante in esame - la Corte di appello, con motivazione priva di profili di illegittimità, e giuridicamente corretta, dimostrava, in termini concreti, che il IN gestiva, nel territorio del clan menzionato e per conto dello stesso, la piazza di spaccio, della quale facevano stabilmente parte il Li NI, il EN e il LI, stabilendo anche quale nuovo pusher potesse rientrarvi ed offrendosi come possibile soggetto in grado di aver rapporti direttamente con il fornitore dello stupefacente. 2.3 Con riferimento al "metodo mafioso", ma rilevante anche in relazione alla agevolazione mafiosa, è stata valorizzata la conversazione del 17 luglio 2017 tra IN e MA, in cui quest'ultimo suggeriva espressamente al primo, che aveva avuto un alterco in merito a dazioni di denaro, di utilizzare armi da fuoco, salvo poi proseguire nel dialogo aggiornandosi sulla raccolta di somme derivanti dallo spaccio, che lo stesso MA dichiarava di voler effettuare ricorrendo alla violenza in caso di resistenza ed informando di ciò il proprio superiore, a riprova anche della verticalità della struttura. In questa conversazione viene in rilievo anche la figura di LI, dando la Corte di merito atto del fatto che il IN, con riferimento al debito contratto da LI, imponesse al MA di provvedere al saldo. 12 Si fa menzione anche della conversazione del 17 marzo 2018 tra MA e IN sem_pre per questioni legate al traffico della droga, in cui il primo riferiva di 0.4t. essere jda un soggetto e di averlo aggredito per costringerlo, con violenza, a saldare un debito risalente ad oltre un anno prima o, ancora, della conversazione del 13 marzo 2018 in cui IN e MA parlano del EN e degli accordi presi all'interno del sodalizio con riferimento alla posizione di quest'ultimo. 2.4 Con motivazione immune da censure la Corte di appello, nell'impugnata sentenza, ha quindi evidenziato, senza incorrere in alcun salto logico, ma, anzi, con un'approfondita analisi di una serie di elementi concreti, che non solo la caratura criminale del ricorrente IN, che gestiva una piazza di spaccio per conto del clan mafioso di Corso Calatafimi, nel territorio di quest'ultimo e alle dirette dipendenze di un esponente apicale del gruppo, era dimostrata dalle conversazioni captate e sopra in sintesi riportate, a riprova della sussistenza dell'agevolazione mafiosa, ma che era altresì dimostrato dalle menzionate conversazioni anche il diretto e consapevole coinvolgimento nelle attività svolte per conto del clan di MA, che in più di una occasione ha fatto ricorso ad atti di violenza per costringere al pagamento dei debiti, di Li NI e EN, che operavano su incarico di MA come puscher, nella consapevolezza della natura del gruppo e delle qualità dei soggetti sovraordinati, e di1: LI, che nella conversazione del 17 luglio 2017 veniva indicato come partecipe della decisione di imporre la cessione della sostanza stupefacente, solo dietro pagamento immediato della droga, al fine di evitare esposizioni debitorie gravanti sul IN (pag. 18 della sentenza impugnata). A fronte dei menzionati elementi, i ricorsi proposti dagli imputati nella parte in cui lamentano l'omessa osservanza dei principi di diritto per i quali la Quarta Sezione di questa Corte ha disposto l'annullamento nella parte relativa alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., sono inammissibili, non confrontandosi i difensori dei ricorrenti con quanto affermato, in temini giuridicamente corretti e congrui, dalla sentenza impugnata. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere per i ricorrenti del pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la 13 Il Presid nte val( a Bo ei Gastone ndreazza „---, Il ConsigjOi‘estsore sanzione prevista all'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/02/2026.