Sentenza 7 gennaio 2010
Massime • 1
I provvedimenti di revoca delle licenze concesse agli internati ex art. 53 L. n. 354 del 1975, in quanto incidenti sul grado di afflittività delle misure di sicurezza cui il soggetto è sottoposto, sono appellabili ai sensi dell'art. 680 cod. proc. pen.. (Conf. sez. I, n. 4088/10, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/01/2010, n. 4087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4087 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 07/01/2010
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - N. 2
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 24543/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LI CA N. IL 29/04/1965;
avverso l'ordinanza n. 36/2009 GIUD. SORVEGLIANZA di MODENA, del 05/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dott. D'Angelo Giovanni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con provvedimento del 5.6.09, il Magistrato di Sorveglianza di Modena ha disposto la revoca delle licenze concesse in via continuativa ad LI AM, sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, o.p. per svolgere attività lavorativa di carattere subordinato a tempo indeterminato. Il Magistrato di Sorveglianza di Modena ha ritenuto, sulla base di osservazioni formulate nei suoi confronti dalla Procura Generale della Cassazione, che dette licenze, se concesse in via continuativa e non intervallate da un rientro in istituto, costituivano grave violazione di legge e, segnatamente dell'art. 53 o.p.. Avverso detto provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Modena LI AM ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha formulato i seguenti tre motivi di ricorso:
1)-violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art. 53, comma 2, o.p.:
la revoca delle licenze fin qui concesse ad esso ricorrente era stata emessa in quanto al Magistrato di Sorveglianza era stata contestata dalla Procura Generale della Cassazione una violazione di legge, nell'ambito di un procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti a seguito di ispezione ministeriale.
La contestazione era basata sulla interpretazione dell'art. 53 o.p., circa la possibilità di concedere agli internati licenze continuative;
e la Procura Generale della Cassazione aveva ritenuto illegittime le licenze concesse per un periodo superiore a giorni 15. Il provvedimento di revoca adottato dal Magistrato di Sorveglianza di Modena incideva in modo determinante sullo status libertatis del soggetto, compromettendo fino ad annullarla la libertà personale dell'internato, interrompendo il processo di risocializzazione che la consecutività delle licenze aveva favorito;
ed ai sensi dell'art.111 Cost. era da ritenere che avverso il provvedimento impugnato nella presente sede fossero applicabili gli ordinari strumenti di reclamo di cui all'art. 568 c.p.p., comma 2. La licenza concessa ad esso ricorrente era subordinata alla sussistenza di gravi esigenze personali o familiari e non poteva avere una durata superiore a gg. 15; la legge tuttavia non recava limitazioni circa la possibilità di prorogare dette licenze, al fine di garantire la continuità ed effettività del trattamento rieducativo;
ed era da rimarcare il differente trattamento disposto dal legislatore fra le licenze in esame ed i permessi, regolati dall'art. 30 o.p..
Secondo una prassi interpretativa consolidata nell'ultimo ventennio, negli uffici di sorveglianza di Modena e Reggio Emilia, le licenze regolate dall'art. 53 o.p. erano concesse in via continuativa per varie finalità, fra cui quella di consentire lo svolgimento di attività lavorativa e consistevano in uno strumento premiale dal giudizio valutativo trattamentale extramurario pressocché quotidiano, attraverso controlli a più livelli, affidati alle forze dell'ordine ed all'U.E.P.E. competente per territorio, che verificava l'inserimento sociale dell'internato, con sopralluoghi e colloqui con i soggetti ed i datori di lavoro;
2)-violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione ai casi tassativi di revoca delle licenze previste dall'art. 53, comma 5, o.p.:
il provvedimento di revoca impugnato violava la disciplina dettata in materia di revoca delle licenze agli internati, in quanto l'unica ipotesi in cui era dato revocare detto beneficio era costituito dalla trasgressione degli obblighi imposti con la licenza;
ma nessuna violazione in tal senso era stata contestata ad esso ricorrente. Il provvedimento impugnato era quindi illogico per violazione di legge. Inoltre se non fosse stato possibile concedere licenze continuative agli internati, si sarebbe avuta la conseguenza paradossale per cui chi era in espiazione di pena poteva essere ammesso al beneficio dell'affidamento in prova per esercitare attività lavorativa o seguire un corso di studi triennale, mentre l'internato, il quale aveva terminato di espiare la pena ed era soggetto ad una misura di carattere valutativo, avrebbe potuto fruire di attività lavorativa solo per 15 giorni;
3)-carenza di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e):
nel provvedimento impugnato era carente ogni tipo di motivazione;
e l'esigenza di attendere la soluzione della questione interpretativa sulla grave violazione di legge non poteva costituire ipotesi idonea a consentire la revoca della licenza disposta dal Magistrato di Sorveglianza, in quanto nessuna trasgressione era stata commessa da esso ricorrente, il quale non aveva violato alcuna delle prescrizioni previste nel foglio di licenza.
LI AM, sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, ha impugnato nella presente sede il provvedimento "de plano" del 5.6.09, con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Modena gli ha revocato più licenze di giorni 15 ciascuna, a lui concesse in qualità di internato in via continuativa con un unico provvedimento, ai sensi dell'art. 53 o.p..
Non ignora il Collegio che, secondo di un'autorevole giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 1A 13.12.02 n. 15684, rv. 224016; Cass.1A, 12.2.1980 n. 473, rv. 145372), la legge 354/1975 non prevedrebbe alcuno specifico mezzo di gravame per i provvedimenti in materia di licenze concesse sia ai condannati che agli internati, attribuiti alla competenza del Magistrato di Sorveglianza, si che, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, essi dovrebbero ritenersi sottratti a gravame, compreso il ricorso per cassazione, in quanto sarebbero misure tali da non incidere sullo status libertatis, trattandosi piuttosto di atti riferiti alla concreta attuazione del trattamento penitenziario.
Secondo tale giurisprudenza, i provvedimenti adottati in materia di licenze ex artt. 52 e 53 o.p. non sarebbero correlati a percorsi rieducativi, come i permessi premio e si concreterebbero, diversamente dai permessi premio, in mere modalità di fruizione di uno spazio di libertà già concesso agli interessati. Non ritiene il Collegio di condividere tale orientamento.
Sulla scia di una recente ordinanza emessa da questa Corte (cfr. Cass. 7A, 24.2.09 n. 14688, rv. 243219), è dato invero rilevare che i provvedimenti adottati in materia di licenze, di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 53 e principalmente i provvedimenti di revoca di tali licenze hanno natura di provvedimenti afflittivi, in quanto essi modificano, sia pure in via temporanea, il grado di privazione della libertà personale imposto all'internato e non possono pertanto non farsi rientrare nel novero delle misure trattamentali extramurarie, in relazione alle quali l'internato non può essere privato delle garanzie giurisdizionali. Non è infatti dato dubitare che i provvedimenti con i quali vengono revocate le licenze agli internati finiscono per inasprire il grado di afflittività delle misure di sicurezza, alle quale il soggetto è sottoposto;
ed in ossequio ad un'interpretazione costituzionalmemnte orientata della norma, si da renderla conforme al nuovo testo dell'art. 111 Cost., così come modificato dalla Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, tali provvedimenti devono pertanto essere inseriti nel novero di quelli che, in qualche modo, "concernono" le misure di sicurezza, secondo il dettato testuale dell'art. 680 c.p.p., si che detti provvedimenti , ai sensi della norma da ultimo citata, sono appellabili, secondo i principi propri degli artt. 568 e segg. c.p.p.. Consegue da quanto sopra la necessità di qualificare il ricorso proposto da LI AM come appello ex art. 680 c.p.p., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di
Sorveglianza di Bologna per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte, qualificato il ricorso come appello ai sensi dell'art. 680 c.p.p., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di
Sorveglianza di Bologna.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010