Sentenza 20 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/05/2003, n. 7866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7866 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
ITALIANA PUBBLICA Aula 'B' NON0 7 866/03 E 4 7 LL 3 . N O N E B , E 1 C E 9 A N 9 P 1 IO - I 1 Z -1 A D R 1 E T 2 IS IC G E D R IU A RTE SUPREMA DICASSAZIONE D G E Oggetto E 0 E T 5 N N . E T. S T Domanda di accertamento E SEZIONE TERZA CIVILE T (IS R negativo del A debito Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 130/02 Dott. Vincenzo CARBONE Dott. Paolo VITTORIA Consigliere - Consigliere 17318 Cron. Dott. Ernesto LUPO Consigliere Rep. Dott. Francesco TRIFONE Ud. 05/03/03Rel. Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SICABETON SPA (già SRL), in persona del legale rappresentante Sig. AM NZ, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA S ANDREA DELLA VALLE 3, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO NICOLETTI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato TIZIANA CECCARELLI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NI ED quale procuratrice delle sorrelle NI IO E SA, elettivamente 2003 domiciliati in ROMA PIAZZA MATTEI 17, presso lo studio 597 dell'avvocato ANGELO BRECCIA FRATADOCCHI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato MASSIMO OLIVELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 301/00 del Giudice di pace di MACERATA, emessa e depositata il 31/10/00 (R.G. 236/00); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/03/03 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA, confermate in Camera di Consiglio dal P.M. Dott. Domenico IANNELLI, che ha chiesto, visto l'art. 375 cpc, si rigetti il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. RILEVATO che è proposto ricorso per cassazione av- verso la sentenza del giudice di pace di Macerata che, decidendo secondo equità, in accoglimento dell'opposizione di AB e VA NI ha revocato il decreto ingiuntivo di pagamento n. 493/93, emesso nei loro confronti su ricorso della Sicabeton s.r.l., che aveva domandato in via monitoria il paga- mento del prezzo di calcestruzzo fornito per l'esecuzione di lavori in un immobile di loro proprie- tà; 2 che con i due motivi di ricorso viene dedotta: "insufficiente e contraddittoria motivazione 1) circa il punto decisivo della controversia attinente al rapporto tra le committenti ed il direttore dei lavo- ri", in riferimento all'art. 360, n. 5, c.p.c.; 2) "violazione e falsa applicazione dell'art. 1388 C.C., nonché degli artt. 1188-1191 C.C." per non avere il giudice di pace ritenuto che l'utilizzazione da parte delle NI del materiale fornito dalla Si- cabeton su disposizione del loro direttore dei lavori costituiva riconoscimento о ratifica dei poteri rap- presentativi conferiti a quest'ultimo, ovvero che esse avevano comunque beneficiato degli effetti del contrat- to concluso "dall'asserito falsus procurator"; RITENUTO che, non eccedendo il valore della
contro
- versia i due milioni di lire, il giudice di pace ha ne- deciso secondo equità a norma dell'art.cessariamente 113, secondo comma, c.p.c. nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 21, 1. 21 novembre 1991, n. 374; che, secondo l'orientamento ormai consolidato di questa corte (a seguito dell'arresto di Cass., sez. un., n. 716 del 1999), unico limite del giudizio di equità è costituito, per quanto concerne il diritto so- stanziale, dal dovere del giudice di conformarsi alle 3 norme di rango costituzionale ed a quelle del diritto comunitario, siccome poste da fonti di livello superio- re a quella della legge ordinaria che il giudizio equi- tativo prevede;
che la sentenza equitativa del giudice di pace può essere dunque impugnata con ricorso per cassazione per error in iudicando, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., soltanto per far valere il superamento di que- sto limite, esclusi anche quelli costituiti dai princi- pi regolatori della materia e dai principi generali dell'ordinamento; al di là fuori di siffatta ipotesi, l'ammissibilità del ricorso per violazione di legge è concettualmente preclusa dalla non configurabilità a proposito del giudizio equitativo della violazione di una regola (posta dalla legge) che presuppone un giudi- zio secondo diritto;
che, in particolare, si tratta di equità "sostitutiva" della regola di diritto, in linea con la valutazione più libera, più elastica e più semplice che si richiede nelle controversie di minor valore (come del resto accade nel caso, previsto dall'art. 114 c.p.c., in cui le parti abbiano concordemente domanda- to, in materia di diritti disponibili, una decisione diversa da quella secundum jus); che è stato anche chiarito che per le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, il vizio di motivazione è prospettabile solo in quanto si risolva in un'ipotesi di mera apparenza o di radicale ed insa- nabile contraddittorietà della motivazione, tale da au- torizzare la conclusione che la sentenza non sia moti- vata (in contrasto col precetto di cui al primo comma dello stesso art. 111 Cost., il quale stabilisce che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere mo- tivati). CONSIDERATO che le censure sono dunque inammissibi- li là dove si deduce la violazione di norme e principi posti dalla legge sostanziale ordinaria, essendo irri- levante che la decisione non sia conforme a diritto;
che la ratio decidendi è nella specie del tutto chiara, avendo il giudice di pace ritenuto che, in di- fetto di conferimento di poteri rappresentativi, il di- rettore dei lavori ing. Tarulli non potesse assumere obbligazioni contrattuali in nome delle NI e che, dunque, queste non fossero obbligate al pagamento del materiale fornito, essendo a tali fini irrilevante che avessero provveduto al saldo di precedenti forniture e che il materiale fosse stato utilizzato nel loro inte- resse;
che, evidentemente, la corte di cassazione non può né sindacare né sostituire la regola equitativa appli- 5 cata dal giudice di pace;
che il ricorso è dunque manifestamente infondato e al rigetto consegue la condanna della società ri- che corrente alle spese sostenute dalle controricorrenti, che hanno anche depositato memoria illustrativa;
visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in € 600,00, oltre ad € 500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge. Roma, 5 marzo 2003 Il consigliere estensore Il presidente Machen *L CANCELLIERE C1 Innocenzo Rattista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 20 MAG. 2003 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista