Sentenza 16 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/2002, n. 14715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14715 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 1 4 7 15 /0 2 REPUBBLICA ITAL LA CORTE UPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 16867/01 - Cron. 34241 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud.10/07/02 Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso ---- rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE FABIANI, PILERIO SPADAFORA, LUIGI UMBERTO PICCIOTTO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RA ALDO;
2002 - intimato 3476 avverso la sentenza n. 340/00 del Tribunale di -1- BENEVENTO, depositata il 26/06/00 R.G.N. 582/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/02 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato FABIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. ... -2- R.G. 16867/01 Svolgimento del processo Con sentenza del 26 giugno 2000, il Tribunale di Benevento rigettava l'appello dell'INPS avverso la decisione del locale Pretore, che, accogliendo la domanda proposta, con ricorso depositato il 30 settembre 1997, da DO, ne aveva dichiarato il diritto ad ottenere l'adeguamento annuale dell'indennità di mobilità a decorrere dal 1° gennaio 1995 nella misura dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati e, per l'effetto, condannato l'Istituto al pagamento di tale adeguamenti, oltre che ai relativi interessi, avendo ritenuto applicabile all'indennità di mobilità - a seguito - dell'inoperatività dell'istituto dell'indennità di contingenza- il meccanismo rivalutativo previsto per il trattamento di cassa integrazione guadagni. Avverso l'indicata sentenza d'appello l'INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione. L'intimato non si è costituito. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l'Inps denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 5°, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451, con riferimento all'art. 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Sostiene citando a sostegno delle proprie deduzioni la pronuncia della Corte Costituzionale n.184 del 2000- che il legislatore aveva individuato un preciso meccanismo di rivalutazione dell'indennità di mobilità che non poteva, arbitrariamente, essere sostituito da altri, sicché, l'essere il predetto meccanismo divenuto in seguito inoperante produceva inevitabilmente l'effetto di escludere la rivalutazione dell'indennità di mobilità fino a quando il legislatore stesso non avesse ritenuto di intervenire per regolare la materia. Fel 3 Osserva il Collegio che il ricorso è stato notificato presso avvocato (Andrea Sangiuolo) diverso da quello (Edoardo Di Gioia) difensore e domiciliatario del Fragnito nel giudizio di merito, sia d'appello che di primo grado. Ne deriva l'inesistenza della notifica, in quanto eseguita in luogo ed a persona privi di ogni riferimento o rapporto con il destinatario dell'atto (v. Cass. 24 marzo 1995 n.3492, 26 settembre 2000 n.12717, 11 aprile 2002 n.5206); e tale vizio, essendo rilevabile d'ufficio ed insuscettibile di sanatoria, comporta, a sua volta, l'inammissibilità del ricorso. Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, attesa la mancata costituzione dell'intimato.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso, in Roma, il 10 luglio 2002 Florists befindlivello Il Presidente Il Consigliere estensore Лишнийlumini. Prevaqumani IL CANCELLIERE Depositato in Concelleria 16 OTT. 2882 بات A IL CANCELLIERE SS 10 A 1905 , T . T ESA R 'A SP ELL I N D G SI O SEN A D , É I A O R ITTO IST G IR E R D O 4