Sentenza 8 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2001, n. 3422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3422 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
1 2/0 ce 2 034 REPUBBLICA ITALI I NOME E 6 5 R 8 N 9 . A 1 O N I / SUP M. DI CASSAZIONE T L Z 4 Oggetto U / A 6 Cousorri houil. B R I . T L R SEZIONE TRIBUTARIA S Coretributi L R I . T A P G . Confefeure . D E B R L A dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A E T I D A R 1 I D R.G.N. 16007/98 E S Michele CANTILLO - Presidente 1 N E T E . T S A N N I M E A Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI S E - Consigliere Yous Cron. Dott. Giulio GRAZIADEI Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere Rep. Ud. 15/11/00 Dott. Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3001 CS BON CENTRO BACINO SALINE PESCARA, in persona del 8. MAR, 2001 IL CANCELLIERE Commissario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ISONZO 501 presso lo studio dell'avvocato COMPAGNO GIOVANNI, che lo difende, giusta delega a margine;
- ricorrente
contro
RU AM;
- intimata avverso e sentenze n. 63/98 del Giudice di pace di 69/96 2000 FRANCAVILLA AL MARE, depositata il 23/05/98 n° depositate it 28/9/96, stesso giudice;
1908 udita la relazione della causa svolta nella pubblica : 1 udienza del 15/11/00 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato COMPAGNO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto che, con citazione del 5 giugno 1996, AM BR convenne dinanzi al Giudice di Pace di Franca- villa al Mare il Consorzio di Bonifica e Irrigazione di Val di Foro, chiedendo, tra l'altro che venisse dichia- rata l'illegittimità delle cartelle di pagamento dei contributi consortili e che il Consorzio fosse condan- nato a [...] le somme a tal titolo corrisposte a partire dal 1987; - che, costituitosi, il Consorzio eccepi pregiudi- zialmente l'incompetenza per materia del Giudice adito, indicando come competente il Tribunale di Chieti;
che il Giudice adito, con sentenza non definitiva AZIONE n. 69/96 del 28 settembre 1996, dichiarò la propria com- petenza per materia e valore a conoscere la controver- sia instaurata dinanzi a sé, e, con sentenza definitiva n.63/98 del 23 maggio 1998, tra l'altro accolse la do- manda proposta;
2 che avverso ambedue le predette sentenze il Con- sorzio di Bonifica Centro, Bacino, Saline, Pescara e Foro ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;
- che AM BR, benché ritualmente intima- non si è costituita, né ha svolto attività difensi- ta, va. Considerato in diritto - che, con il primo motivo, il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che competente per materia a conoscere la controversia de qua sarebbe il Tribunale di Chieti;
- che il motivo è fondato: costituisce, infatti, consolidato orientamento di questa Corte (cfr., da ul- time, sentt. nn.1092 e 1985 del 2000), condiviso dal Collegio, quello, secondo cui i contributi spettanti ai CAZIONE consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario rientra- no nella categoria generale dei tributi, con la conse- guenza che la competenza ratione materiae a conoscere la domanda con la quale il contribuente chiede la re- stituzione delle somme versate a tale titolo risulta attribuita al tribunale ordinario ai sensi dell'art. 9 comma 2 cod. proc. civ., non essendo stata attribuita • 3 dalla legge (d.lgs. n.546 del 1992) alla giurisdizione delle commissioni tributarie;
- che il secondo motivo, con cui viene criticata la predetta sentenza definitiva, resta, ovviamente, assor- bito;
che, pertanto, la sentenza non definitiva impu- gnata deve essere annullata e deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Chieti a conoscere la pre- sente controversia;
- che, all'annullamento della sentenza non defini- tiva consegue la caducazione anche di quella definitiva di merito, in quanto pronunciata da Giudice incompeten- te, ai sensi dell'art.336 comma 2 cod. proc. civ.; - che la circostanza che l'orientamento giurispru- denziale in questa sede ribadito si sia consolidato so- lo di recente integra giusto motivo per dichiarare com- pensate per intero, tra le parti, le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa le sentenze impugnate e dichiara la com- petenza del Tribunale di Chieti. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 15 novembre 2000 A 4 Il Presidente Il relatore ed estensore Salvatore Di Ra.Cetwenttor Michele Canti Di Hama IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi -88. MAR. 2001 IL CANCELLIERE C1 ZIONE Osvaldo Ascanio S A P K R E M A E N O I A Z I A R R 5 6 A T . 8 S T 9 N I 1 U - / G B 4 E B I / R 6 . R 2 L T L . A R A D . . P . E B A D T I A L T N R E E E 1 D S 3 T I E 1 S A . N E N M S I A 5