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Sentenza 12 luglio 2023
Sentenza 12 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/07/2023, n. 30227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30227 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO RE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/03/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria conclusiva prodotta dal difensore del ricorrente;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. TO NO, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Napoli, in data 21 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 17 aprile 2014, dal Tribunale di Torre Annunziata, lo ha condannato alla pena di anni 2 e mesi 9 di reclusione ed euro 9.000,00 di multa in relazione al reato continuato di usura. 2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, inosservanza degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. e 23 d.l. 149/2020. 2.1. L'avviso di fissazione di udienza con le forme della trattazione scritta e le conclusioni del Pubblico Ministero non sarebbero stati notificati al co- difensore Avv. Tommaso ANNUNZIATA, con conseguente nullità di ordine generale deducibile con l'impugnazione della sentenza viziata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 30227 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 21/04/2023 2.2. Le conclusioni del Procuratore generale sarebbero state tardivamente notificate all'Avv. Anna PACIULLO in data 18 marzo 2022 e, quindi, tre giorni prima dell'udienza del 21 marzo 2022 con conseguente violazione dell'art., 23 d.l. 149/2020. La Corte territoriale avrebbe, pertanto, dovuto accogliere l'istanza di rinvio avanzata dall'Avv. PACIULLO stante il mancato rispetto del termine previsto dalla legislazione ennergenziale. 3. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. L'unico motivo di ricorso è infondato. 2.1. La prima doglianza è del tutto destituita di fondamento. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che, diversamente da quanto apoditticamente affermato dal ricorrente, l'avviso di fissazione di udienza è stato regolarmente notificato al co-difensore Avv. Tommaso TO ANNUNZIATA in data 23 febbraio 2022, ore 13.38 e le conclusioni del Procuratore generale sono state notificate all'Avv. ANNUNZIATA in data 18 marzo 2022, ore 14.29 con conseguente manifesta infondatezza dell'eccezione difensiva. 2.2. L'ulteriore doglianza con la quale il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza conseguente al tardivo deposito delle conclusioni del Procuratore generale è infondata. L'esame degli atti permette di accertare quanto segue: in data 22 febbraio 2022 è stata fissata, per il giorno 21 marzo 2022, l'udienza di trattazione del giudizio di appello;
il decreto di fissazione è stato notificato ai difensori di fiducia dell'imputato (Avv. PACIULLO ed Avv. ANNUNZIATA) in data 23 febbraio 2022; nessuna delle parti ha formulato istanza di trattazione orale nei termini di legge e, di conseguenza, il procedimento ha seguito il c.d. rito cartolare;
in data 15 marzo 2022, l'Avv. PACIULLO ha depositato istanza di rinvio dell'udienza stante la mancata trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale nel termine di legge di cui all'art. 23 -bis, comma 2, 2 del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176; • in data 18 marzo 2022 le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli sono state notificate ai difensori di fiducia dell'imputato, mediante sistema SNT. 2.3. Deve essere preliminarmente ribadito che il tardivo deposito delle conclusioni scritte del Procuratore generale non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, essendo necessario che emerga un concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa -come a titolo esemplificativo la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie- (cfr. Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Rv. 281941) Nel caso di specie il ricorrente non ha specificato quale concreto pregiudizio per le ragioni della difesa sarebbe derivato dalla trasmissione in ritardo delle conclusioni del pubblico ministero, essendosi limitato a rappresentare che l'organo della pubblica accusa, con motivazione peraltro sintetica, nelle sue conclusioni aveva confutato le richieste difensive. 2.3.1. Questo collegio intende, inoltre, aderire al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il tardivo deposito delle conclusioni del Procuratore generale, anche quando avvenga dopo il decorso del termine stabilito per la presentazione delle conclusioni delle parti private, non produce alcuna nullità, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza per tale ipotesi di una specifica sanzione processuale (Sez. 5, n. 8131 del 24/01/2023, D., Rv. 284369 - 02). Nel fissare le coordinate del regime applicabile alla scansione procedimentale disegnata dal citato art. 23 -bis, questa Corte ha fatto riferimento alla consolidata elaborazione giurisprudenziale sull'omologo istituto dell'art. 611 cod. proc. pen.; invero i giudici di legittimità hanno ripetutamente affermato che la tardività delle richieste di tutte le parti non comporta alcuna nullità ma esime il giudice dall'obbligo di prendere in esame le memorie depositate oltre il termine di legge (vedi Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 1, n. 19925 del 04/04/2014, Cutrì, Rv. 259618 - 01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep 2020, Fasciani, Rv. 278745 - 06; Sez. 6, n. 11630 del 27/02/2020, A., Rv. 278719-01). 2.3.2. Allo stesso modo anche il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 23-bis legge n. 176 del 2020 (termine funzionale alle esigenze di effettività ed adeguatezza del contraddittorio cartolare in vista della decisione) esonera la Corte di appello dal prendere in esame le conclusioni tardivamente depositate, le conclusioni non tempestive equivalgono, infatti, a conclusioni mancanti;
non 3 stensore a Presidente inficiano la partecipazione del Pubblico ministero che, ritualmente avvisato, non abbia partecipato nei modi ed entro i termini previsti dalla legge e non si riverberano, con effetti pregiudizievoli, sul diritto di intervento dell'imputato che potrà dispiegarsi ritualmente con la trasmissione delle conclusioni nel termine assegnato. Nel caso in esame il Pubblico Ministero è stato ritualmente chiamato a partecipare al giudizio e, di conseguenza, l'intempestiva trasmissione delle conclusioni della parte pubblica non ha prodotto alcuna nullità. Di quelle conclusioni, la Corte di appello non ha tenuto conto effettivamente, le argomentazioni del Pubblico Ministero vengono appena citate a pagina 9, senza alcuna incidenza sul tessuto argomentativo della decisione con conseguente insussistenza dell'invocata lesione dei diritti di difesa. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 aprile 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. TO NO, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Napoli, in data 21 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 17 aprile 2014, dal Tribunale di Torre Annunziata, lo ha condannato alla pena di anni 2 e mesi 9 di reclusione ed euro 9.000,00 di multa in relazione al reato continuato di usura. 2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, inosservanza degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. e 23 d.l. 149/2020. 2.1. L'avviso di fissazione di udienza con le forme della trattazione scritta e le conclusioni del Pubblico Ministero non sarebbero stati notificati al co- difensore Avv. Tommaso ANNUNZIATA, con conseguente nullità di ordine generale deducibile con l'impugnazione della sentenza viziata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 30227 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 21/04/2023 2.2. Le conclusioni del Procuratore generale sarebbero state tardivamente notificate all'Avv. Anna PACIULLO in data 18 marzo 2022 e, quindi, tre giorni prima dell'udienza del 21 marzo 2022 con conseguente violazione dell'art., 23 d.l. 149/2020. La Corte territoriale avrebbe, pertanto, dovuto accogliere l'istanza di rinvio avanzata dall'Avv. PACIULLO stante il mancato rispetto del termine previsto dalla legislazione ennergenziale. 3. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. L'unico motivo di ricorso è infondato. 2.1. La prima doglianza è del tutto destituita di fondamento. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che, diversamente da quanto apoditticamente affermato dal ricorrente, l'avviso di fissazione di udienza è stato regolarmente notificato al co-difensore Avv. Tommaso TO ANNUNZIATA in data 23 febbraio 2022, ore 13.38 e le conclusioni del Procuratore generale sono state notificate all'Avv. ANNUNZIATA in data 18 marzo 2022, ore 14.29 con conseguente manifesta infondatezza dell'eccezione difensiva. 2.2. L'ulteriore doglianza con la quale il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza conseguente al tardivo deposito delle conclusioni del Procuratore generale è infondata. L'esame degli atti permette di accertare quanto segue: in data 22 febbraio 2022 è stata fissata, per il giorno 21 marzo 2022, l'udienza di trattazione del giudizio di appello;
il decreto di fissazione è stato notificato ai difensori di fiducia dell'imputato (Avv. PACIULLO ed Avv. ANNUNZIATA) in data 23 febbraio 2022; nessuna delle parti ha formulato istanza di trattazione orale nei termini di legge e, di conseguenza, il procedimento ha seguito il c.d. rito cartolare;
in data 15 marzo 2022, l'Avv. PACIULLO ha depositato istanza di rinvio dell'udienza stante la mancata trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale nel termine di legge di cui all'art. 23 -bis, comma 2, 2 del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176; • in data 18 marzo 2022 le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli sono state notificate ai difensori di fiducia dell'imputato, mediante sistema SNT. 2.3. Deve essere preliminarmente ribadito che il tardivo deposito delle conclusioni scritte del Procuratore generale non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, essendo necessario che emerga un concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa -come a titolo esemplificativo la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie- (cfr. Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Rv. 281941) Nel caso di specie il ricorrente non ha specificato quale concreto pregiudizio per le ragioni della difesa sarebbe derivato dalla trasmissione in ritardo delle conclusioni del pubblico ministero, essendosi limitato a rappresentare che l'organo della pubblica accusa, con motivazione peraltro sintetica, nelle sue conclusioni aveva confutato le richieste difensive. 2.3.1. Questo collegio intende, inoltre, aderire al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il tardivo deposito delle conclusioni del Procuratore generale, anche quando avvenga dopo il decorso del termine stabilito per la presentazione delle conclusioni delle parti private, non produce alcuna nullità, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza per tale ipotesi di una specifica sanzione processuale (Sez. 5, n. 8131 del 24/01/2023, D., Rv. 284369 - 02). Nel fissare le coordinate del regime applicabile alla scansione procedimentale disegnata dal citato art. 23 -bis, questa Corte ha fatto riferimento alla consolidata elaborazione giurisprudenziale sull'omologo istituto dell'art. 611 cod. proc. pen.; invero i giudici di legittimità hanno ripetutamente affermato che la tardività delle richieste di tutte le parti non comporta alcuna nullità ma esime il giudice dall'obbligo di prendere in esame le memorie depositate oltre il termine di legge (vedi Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 1, n. 19925 del 04/04/2014, Cutrì, Rv. 259618 - 01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep 2020, Fasciani, Rv. 278745 - 06; Sez. 6, n. 11630 del 27/02/2020, A., Rv. 278719-01). 2.3.2. Allo stesso modo anche il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 23-bis legge n. 176 del 2020 (termine funzionale alle esigenze di effettività ed adeguatezza del contraddittorio cartolare in vista della decisione) esonera la Corte di appello dal prendere in esame le conclusioni tardivamente depositate, le conclusioni non tempestive equivalgono, infatti, a conclusioni mancanti;
non 3 stensore a Presidente inficiano la partecipazione del Pubblico ministero che, ritualmente avvisato, non abbia partecipato nei modi ed entro i termini previsti dalla legge e non si riverberano, con effetti pregiudizievoli, sul diritto di intervento dell'imputato che potrà dispiegarsi ritualmente con la trasmissione delle conclusioni nel termine assegnato. Nel caso in esame il Pubblico Ministero è stato ritualmente chiamato a partecipare al giudizio e, di conseguenza, l'intempestiva trasmissione delle conclusioni della parte pubblica non ha prodotto alcuna nullità. Di quelle conclusioni, la Corte di appello non ha tenuto conto effettivamente, le argomentazioni del Pubblico Ministero vengono appena citate a pagina 9, senza alcuna incidenza sul tessuto argomentativo della decisione con conseguente insussistenza dell'invocata lesione dei diritti di difesa. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 aprile 2023