Sentenza 16 settembre 2014
Massime • 1
In tema di notificazione all'imputato, eseguita nella casa di abitazione con consegna di copia a persona convivente, l'omessa indicazione nella relazione di notificazione della capacità e della convivenza del consegnatario, di cui siano però indicati la data di nascita ed il rapporto di stretta parentela con il destinatario dell'atto, non rende invalida la notificazione, perché l'attestazione del rapporto di stretta parentela fa desumere il rapporto di convivenza, e perché la capacità di intendere e di volere deve essere ritenuta "in re ipsa" dal momento che la legge non impone all'ufficiale giudiziario il compimento di particolari indagini. (Nelle specie la Corte ha ritenuto che non fosse stata fornita la prova della incapacità di intendere e di volere del fratello degli imputati, il quale aveva materialmente ricevuto la notifica, nonostante la diagnosi di "psicosi schizoaffettiva cronica e abuso di sostanze stupefacenti" descritta dalla documentazione prodotta dalla difesa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/09/2014, n. 47691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47691 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 16/09/2014
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 2027
Dott. DIOTALLEVI G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 8761/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ND RI N. IL 29/05/1986;
ND NT N. IL 02/06/1985;
avverso la sentenza n. 1332/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del 14/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIOTALLEVI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
AN CC e AN AL ricorrono per cassazione, avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 14 novembre 2013, con la quale in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, sez. distaccata di Francavilla Fontana in data 24 gennaio 2012, previa riqualificazione del fatto di cui all'art. 648 c.p., nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv. c.p., alla pena di mesi otto di reclusione e Euro 200,00 di multa.
A sostegno del ricorso i ricorrenti deducono:
a) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione all'art. 157 c.p.p., n.
4. I ricorrenti lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c), in quanto l'avviso del decreto di citazione in primo grado, sarebbe stato notificato presso il domicilio eletto, al fratello AN OS, persone affetta da grave malattia psichica, e quindi incapace a ricevere l'atto. Lamenta inoltre il mancato riconoscimento della incapacità di intendere e di volere al momento del fatto.
b)e c) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art. 648 c.p.. Assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi del delitto di cui all'art. 648 c.p.. I ricorrenti contestano la ritenuto sussistenza del delitto presupposto, e cioè la provenienza delittuosa del motorino Aprilia, in realtà rimasta indimostrata. A tutto concedere poteva essere contestata nei loro confronti la Fattispecie di cui all'art. 712 c.p.. d) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), mancanza di motivazione.
I ricorrenti contestano l'immotivata mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Osserva la Corte che, con riferimento al primo motivo di ricorso, dalla documentazione acquisita agli atti emerge che il decreto di citazione a giudizio è stato notificato ritualmente presso il domicilio dei f.lli AN, AL e CC, a mani del f.llo OS convivente OS. Correttamente nel caso di specie, a fronte della specifica eccezione sollevata dalla difesa, è stato ritenuto applicabile il principio in forza del quale in tema di validità della notificazione, lo stato di capacità d'intendere e di volere della persona che riceve l'atto si presume fino a prova del contrario, atteso che l'indicazione di capacità contenuta nella relazione dell'ufficiale giudiziario prescinde da un accertamento specifico e deve solo conformarsi al dettato dell'art. 157 c.p.p., comma 4, il quale fa divieto al suddetto di consegnare copia a persona che si trovi nello stato di "manifesta" incapacità. Pertanto deve ritenersi che nell'ipotesi di notificazione all'imputato, eseguita nella casa di abitazione con consegna di copia a persona convivente, l'omessa indicazione nella relazione di notificazione della capacità e della convivenza del consegnatario, di cui siano però indicati la data di nascita ed il rapporto di stretta parentela con il destinatario dell'atto, non rende invalida la notificazione, perché l'attestazione del rapporto di stretta parentela fa desumere il rapporto di convivenza, e perché la capacità di intendere e di volere deve essere ritenuta in re ipsa dal momento che la legge non impone all'ufficiale giudiziario il compimento di particolari indagini. (Sez. 2^, n. 2597 del 13/12/2005 - dep. 20/01/2006, Di Virgilio, Rv. 233329; Sez. 6^, n. 22651 del 02/05/2001 - dep. 01/06/2001, Sodano G, Rv. 219008).
Nel caso in esame non vi è stata la dimostrazione della sussistenza della incapacità di intendere e di volere da parte del fratello OS, che ricevette materialmente la notifica, nonostante la diagnosi di "psicosi schizoaffettiva cronica e abuso di sostanze stupefacenti" secondo la documentazione prodotta dalla difesa. Per quanto riguarda il secondo e il terzo motivo osserva la Corte che nel ricorso si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d'appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti (si veda in particolare il riferimento alla provenienza furtiva accertata del ciclomotore trovato in possesso dei f.lli AN, l'abrasione del numero di matricola, e l'assenza i qualsiasi causa di giustificazione e di elementi concreti su cui fondare un diverso giudizio, circostanza che chiaramente escludono la possibilità di configurare la diversa qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 712 c.p.). Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794). Tale regola iuris porta ad escludere la fondatezza anche del quarto motivo di ricorso essendo coerente sotto il profilo logico - giuridico la motivazione in base alla quale è stata negata la concessione delle circostanze attenuanti generiche si veda in particolare il riferimento ai precedenti penali e giudiziari e alla personalità dei prevenuti).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va rigettata l'impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2014