Cass. pen., sez. II, sentenza 16/09/2014, n. 47691
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Sentenza 16 settembre 2014

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In tema di notificazione all'imputato, eseguita nella casa di abitazione con consegna di copia a persona convivente, l'omessa indicazione nella relazione di notificazione della capacità e della convivenza del consegnatario, di cui siano però indicati la data di nascita ed il rapporto di stretta parentela con il destinatario dell'atto, non rende invalida la notificazione, perché l'attestazione del rapporto di stretta parentela fa desumere il rapporto di convivenza, e perché la capacità di intendere e di volere deve essere ritenuta "in re ipsa" dal momento che la legge non impone all'ufficiale giudiziario il compimento di particolari indagini. (Nelle specie la Corte ha ritenuto che non fosse stata fornita la prova della incapacità di intendere e di volere del fratello degli imputati, il quale aveva materialmente ricevuto la notifica, nonostante la diagnosi di "psicosi schizoaffettiva cronica e abuso di sostanze stupefacenti" descritta dalla documentazione prodotta dalla difesa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 16/09/2014, n. 47691
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47691
    Data del deposito : 16 settembre 2014

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