Sentenza 12 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/12/2002, n. 17753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17753 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
FCENTE DA REGISTRAZIONE C.C. 62341 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 7 53/0 2 MATERIA TRIBUTARIA REPUBBLICA IT IN OME DE POF LA CORTES UP EMA DI CASSAZIONE Oggetto TRIBUTI IVA SEZIONE TRIBUTARIA AGEVOLAZIONI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 22301/98 Presidente Dott. Bruno SACCUCCI Dott. Enrico PAPA - Consigliere Rel. Consigliere - 41722 Cron. Dott. Antonio MERONE Rep. Consigliere Dott. Francesco RUGGIERO Ud.15/05/02 Consigliere Dott. Achille MELONCELLI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENT ENZA CAMPIONE CIVILE N. 62341 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 12, tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI lo presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
FINCANTIERI CANTIERI ITAL NAVALI SPA, in persona dell'amministratore delegato pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 68, presso 10 studio dell'avvocato GIOVANNI PUOTI, che 10 difende, giusta 2002 procura Notaio DADO DANIELA di TRIESTE, rep . 46961 del 2125 11.02.1999; 1 - resistente - Commissione avverso la sentenza n. 124/97 della regionale di TRIESTE, depositata il tributaria 21/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE BELLIS, che deposita documento legale della Camera di Commercio sulla sede legale della società; e ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato PUOTI, che deposita documento legale sentenza precedente;
e ha chiesto in del ricorso;
in via principale l'inammissibilità subordine il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. Fatto, svolgimento del processo e motivi del ricorso 1.1. Il Ministero delle Finanze, in persona del Mi- nistro pro tempore, ricorre contro la Fincantieri Can- - tieri Italiani Navali s.p.a., in persona del legale rappresentante, per la cassazione della sentenza speci- ficata in epigrafe. Il difensore della società ha depo- sitato procura speciale ed ha rassegnato le conclusioni 2 The Laure in atti.
1.2. Il contenzioso nasce dalla impugnazione della Fincantieri di un avviso di rettifica con il quale il competente ufficio ha riportato alla aliquota ordinaria del 18%, l'iva applicata nella misura ridotta del 2% su una fattura emessa per la fornitura di un turboridutto- re alla società Italimpianti. In punto di fatto è pa- i cifico che il turboriduttore fosse destinato alla CO- struzione di un inceneritore di rifiuti solidi urbani per il Comune di Bergamo. In forza di tale destinazione la società ha applicato l'aliquota agevolata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 bis, d.l. 361/1987, 4, comma 2, lett. g), legge 847/1964 e 8 d.l. 693/1980, in considerazione del fatto che si trat- ta di cessione effettuata per la realizzazione di un'opera ammessa alla agevolazione, in quanto eseguita per conto di un ente territoriale. L'ufficio ha operato la rettifica ritenendo che nella specie mancasse il presupposto di fatto per beneficiare della agevolazio- ne, in quanto l'operazione non risultava fatturata di- rettamente all'ente committente. Le commissioni tribu- tarie, in entrambi i gradi di merito, hanno ritenuto che, nella specie, dovesse essere applicata l'aliquota ridotta.
1.3. A sostegno dell'odierno ricorso, il Ministero 3 eccepisce la violazione e falsa applicazione delle ci- tate disposizioni legislative, in quanto l'agevolazione non può estendersi а tutti i precedenti contratti tra 1'appaltatore ed i suoi fornitori.
2. Diritto e motivi della decisione 2.1. Il ricorso appare infondato.
2.2. Come è noto l'art. 8, d.l. 693/1987, dispone che sono assoggettate all'aliquota del 2%, tra l'altro, "le cessioni, effettuate dalle imprese costruttrici delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847,..." in cui sono da ricomprendere, ai sensi dell'art. 17 bis, d.l. 361/1987, "le opere, le costru- zioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al ri- ciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani solidi e liquidi, eseguiti per conto degli enti territoriali". Secondo l'amministrazione ricorrente, il presupposto agevolativo, costituito dal fatto che le opere siano eseguite "per conto degli enti territoriali" ricorre- rebbe soltanto quando si tratti di cessioni effettuate direttamente all'ente committente. Tale tesi interpretativa non può essere condivisa. Il presupposto al quale la legge aggancia il beneficio della riduzione dell'aliquota di imposta è costituito dal fatto che si tratti di cessioni effettuate per la 4 realizzazione di opere per conto di enti territoriali. La lettera della legge non prevede che si debba tratta- re di cessione diretta tra fornitore ed ente territo- riale, ma si "accontenta" di una cessione che sia fina- lizzata alla realizzazione dell'opera per conto di un ente territoriale (presupposto teleologico). Questa conclusione non è frutto di una interpretazione esten- siva, ma della semplice lettura del testo normativo. Invece, appare frutto di una non condivisibile inter- pretazione restrittiva la tesi propugnata dalla ammini strazione ricorrente.
2.3. Conseguentemente, il ricorso deve essere ri- gettato e le spese, liquidate come da dispositivo, se- guono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese che liquida in com- plessivi euro 1100,00 (millecento/00), di cui euro 1000,00 (mille/00) per onorari. Così deciso in Roma il 15 maggio 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. Antonio Merone) Bruno Saccucci) Ашавь сни Aurboшавь боль 12 DIC. 2002