Sentenza 10 giugno 1999
Massime • 1
Poiché la "ratio" dell'art. 2953 cod. civ. si fonda sull'autonomia del titolo giudiziale che, formatosi, vive di vita propria e autonoma, non è possibile operare modificazioni al regime prescrizionale a diritti non riconducibili al titolo giudiziale; pertanto non è applicabile la prescrizione decennale ma quella breve annuale (vigente per il diritto alla sorte capitale ex art. 6 legge 11 gennaio 1943 n. 138) ove si richieda la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla indennità di maternità che era stata riconosciuta con un precedente giudicato.
Commentari • 3
- 1. Contributi assicurativi avviso di addebito prescrizione breve scadenza termine conseguenzeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 gennaio 2017
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La Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza del 17 novembre 2016, n. 23397, ha fugato ogni incertezza in relazione all'individuazione del termine di prescrizione applicabile dopo la notifica della cartella esattoriale. In particolare la Cassazione, accogliendo l'interpretazione più favorevole al contribuente, ha definitivamente chiarito che il termine di prescrizione resta quello originariamente previsto per il credito sotteso alla cartella, senza che questa possa in alcun modo determinare l'applicazione del termine ordinario decennale. Pertanto, in materia ad esempio di contributi previdenziali il termine di prescrizione resta quello quinquennale, come anche in materia di sanzioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/06/1999, n. 5710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5710 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Pietro CUOCO - Consigliere -
Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere -
Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere -
Dott. Arcangelo DE BIASE - Cons. Relatore -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UA SC, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carpegnano Luigi, Capacchione Biagio e Carpegnano Domenico giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS - in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Passari e Vincenzo Cerioni giusta delega in atti;
- RESISTENTE CON MANDATO - avverso la sentenza n. 122/96 del Tribunale di Trani depositata il 26/2/96 R.G. 2695/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/1/99 dal Relatore Cons. Dott. De Biase Arcangelo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sepe Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna ricorrente, il 9.10.1991, otteneva dal Pretore di Trani, Giudice del Lavoro, un decreto ingiuntivo a carico dell'INPS per il pagamento di L.448.534, oltre accessori di legge, a titolo di rivalutazione monetaria sull'indennità di maternità per l'anno 1986, prestazione già conseguita in forza di precedente provvedimento monitorio passato in giudicato. Con ricorso depositato il 13.11.91 l'INPS proponeva opposizione all'ingiunzione, richiedendone quindi la revoca: eccepiva, in primis, la prescrizione breve di un anno, ex artt. 6 l. n.138/43 e 15 l.n. 1204/71, dell'azionato diritto alla rivalutazione monetaria, siccome accessorio della prestazione di maternità sottoposta a termine prescrizionale, e, in secondo luogo, il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile. La odierna ricorrente si costituiva e sosteneva l'applicabilità della prescrizione decennale. Con sentenza del 26.5.1993, il Pretore adito rigettava l'opposizione dell'INPS e confermava il decreto monitorio. Avverso detta sentenza proponeva appello l'Istituto assicuratore, e reiterava le eccezioni già avanzate in primo grado;
ricostituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Trani, con sentenza n. 122/96 del 25.1 - 26.2.96 accoglieva il gravame dell'INPS e compensava tra le parti le spese dei due gradi del giudizio. Avverso detta sentenza proponeva ricorso innanzi a questa Suprema Corte la Capuano percorrendo le linee di due profili di censura.
A) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2953 c.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.) e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla ricorrente.
Solo con la sentenza n. 156 del 12.4.1991 della Corte Costituzionale, le prestazioni previdenziali furono dichiarate assoggettabili a rivalutazione monetaria, per cui allorché la ricorrente in data 12.X.1987 chiese al Pretore di Trani di ingiungere all'INPS il pagamento dell'indennità di maternità maturata nel periodo 27.5/19.10.86 e pari a complessive L.6.021.048, le prestazioni previdenziali non beneficiavano ancora di alcuna rivalutazione;
orbene, se era vero che la prestazione principale (trattamento di maternità) trovava la sua fonte nella legge, era anche vero che il relativo diritto era stato certificato da un provvedimento diventato ormai inoppugnabile, cioè il provvedimento monitorio con cui si ingiungeva all'Istituto, il pagamento dell'indennità, passato in cosa giudicata. Ne conseguiva che l'oggetto del contendere era (ed è) quello di accertare se - nel caso - potesse trovare applicazione il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c.. Il giudice di appello aveva escluso tale possibilità, ritenendo che solo nell'ipotesi in cui il diritto alla rivalutazione "fosse stato tout court realizzabile mediante il pregresso decreto ingiuntivo, la lavoratrice avrebbe potuto invocare la norma di cui all'art. 2953 c.c.". A tale assunto però non potevasi aderire, per le conseguenze aberranti a cui portava la sua applicazione: il riconoscimento di un termine di prescrizione da valere per le prestazioni principali ed uno differente per quelle accessorie non trovava giustificazione in alcuna norma di legge, tanto più che la "ratio" della rivalutazione monetaria trovava la sua giustificazione nell'esigenza di garantire il credito in termini reali, cioè senza che il decorso del tempo potesse depauperarlo.
Pertanto, se era vero che la ricorrente aveva lasciato trascorrere più di un anno tra la data (21.12.88) in cui l'istituto aveva pagato l'indennità di maternità e quella (7.10.1991), in cui aveva chiesto il pagamento della rivalutazione monetaria, era pur vero che - in quanto l'obbligo di pagamento trovava la sua fonte in un provvedimento passato in cosa giudicata - la prestazione accessoria doveva soggiacere alla medesima prescrizione della prima. B) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 l. n. 1204/71 e dell'art. 2946 c.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.). Era tutto da dimostrare l'assunto secondo cui il trattamento di maternità (e, quindi, dei suoi accessori) fosse assoggettato ex lege al termine di prescrizione di un anno. Era l'ipotesi in cui ad una norma (l'art.15 l. n. 1204/71) s è fatto dire più di quanto la stessa intese dire. Detta disposizione infatti recita: "Le indennità di cui ai commi precedenti (e cioè quelle conseguenti alla maternità) sono corrisposte con gli stessi criteri previsti per la erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie dell'ente assicuratore di malattia presso il quale la lavoratrice è assicurata...".
Con ciò si volle dire che al trattamento economico di maternità vanno applicate quelle norme che concernono solo ed esclusivamente le modalità di pagamento della stessa;
ma farne discendere l'applicabilità dell'intera normativa dettata in tema di malattia significava stravolgere il significato logico-letterale del richiamo de quo, andando al di là delle intenzioni del legislatore. Pertanto non aveva fondamento giuridico l'equazione "malattia-maternità" fatta propria dal Tribunale di Trani, essendo stati tali istituti equiparati tra loro solo a determinati fini.
In mancanza quindi di una specifica norma che preveda un termine prescrizionale diverso da quello ordinario, il diritto della ricorrente avrebbe dovuto ritenersi prescrittibile solo con il decorso di dieci anni.
Pertanto si chiedeva annullarsi per quanto di ragione l'impugnata sentenza con ogni conseguenza di legge, e con vittoria di spese di tutti i gradi del giudizio, ivi compreso quello di legittimità. Instauratosi il contraddittorio, l'INPS si costituiva solo con procura. Sulle conclusioni del P.G., trascritte in epigrafe, la causa veniva discussa e decisa il 12.1.1999.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. I due motivi possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta interconnessione. La "ratio" dell'art. 2953 c.c. si fonda sull'autonomia del titolo giudiziale, che, formatosi, vive di vita propria e autonoma, sì che non appare possibile che, quanto alla prescrizione, diritti non riconducibili, al titolo giudiziale stesso subiscano modificazioni. In altri termini, la ricorrente avrebbe potuto invocare l'effetto di cui all'art. 2953 c.c., se il diritto alla svalutazione monetaria fosse stato immediatamente realizzabile attraverso il pregresso decreto ingiuntivo, il che non si verificò, poiché l'ingiunzione, su cui si formò il giudicato, riguardò solo la prestazione (indennità di maternità), gli interessi legali e le spese di quella procedura. Il diritto all'indennità di maternità matura di giorno in giorno, in dipendenza dall'assenza dal lavoro causata dallo stato di gravidanza e di puerperio, e dallo stesso giorno di maturazione decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la speciale prescrizione breve (annuale), prevista dall'art. 6, ultimo comma, della l. 11.1.1943, n.138. Detta prescrizione si estende alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al trattamento economico dovuto alle lavoratrici dipendenti, in base alla legge 30.12.1971, n. 1204, per i periodi di astensione obbligatorio e di assenza facoltativa dal lavoro connessi alla nascita del figlio (ovvero, in caso di lavoratrici affidatarie in preadozione, all'ingresso del bambino nella famiglia affidataria). Il medesimo termine di prescrizione, in coerenza col principio di uguaglianza e con quello di razionalità, di cui all'art. 3 della Carta Costituzionale, deve ritenersi applicabile anche all'indennità di maternità, attribuita alle lavoratrici autonome dalla l. 29.12.1987, n.546, senza che a ciò sia di ostacolo la mancanza in quest'ultima legge di un richiamo espresso ai criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie (contenuto invece nella l. n. 1204/71), in base alla considerazione che ricorrendo anche per la prescrizione del diritto all'indennità di maternità alle lavoratrici autonome la medesima "ratio" giustificatrice della soggezione al menzionato termine breve, il carattere (non eccezionale, ma speciale) della relativa norma di previsione consente la sua applicazione analogica. Cfr. in proposito, Cass.19.1.1998, n. 444; Cass. 2.3.1998, n. 2277.
Per le dette considerazioni, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese, non risultando svolta per l'intimato Istituto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.