Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2025, n. 37102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37102 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
37102-25
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
in caso di diff presorite pros omattare in pa gli altri dubdants a norma delan 2 d.lgs. 196/03 in quant: disposto d'ufficio a richiesta di parte A imposto dalla legge
SE De ZO
-Presidente-
AE GI
Sent. n. sez. 3057/2025 CC - 31/10/2025
VA NI
R.G.N. 23514/2025
NO RA NO
- Relatore -
SA CO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Di MA ZO, nato ad [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 13/05/2025 del Tribunale di Napoli
udita la relazione del Consigliere NO RA NO;
lette le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 13 maggio 2025 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza del 26 aprile 2025, con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ha applicato a ZO Di MA la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di tentato omicidio in danno di SO NG AE e di SO AN, attinti da colpi di arma da fuoco agli arti inferiori, e porto in luogo pubblico di una pistola cal. 7,65, fatti commessi in Piedimonte Matese il 22 aprile 2025. Dato atto che la difesa aveva limitato il gravame al profilo afferente alle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, essendo Di MA soggetto ultrasettantenne, il Tribunale ne ha ritenuto la ricorrenza, a dispetto dello stato di incensuratezza dell'indagato, avendo questi manifestato assoluto disprezzo per la vita umana e incapacità di controllo dei propri impulsi a fronte di uno stimolo considerato trascurabile secondo criteri di normalità sociale.
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli ha proposto ricorso il difensore di ZO Di MA, chiedendone l'annullamento e articolando due motivi. Con il primo motivo ha eccepito violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in relazione all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., avendo il tribunale fondato il giudizio di eccezionale rilevanza delle esigenze di cautela sulle modalità della condotta e sulla gravità del reato, senza considerare l'assenza di precedenti penali e di pendenze giudiziarie in capo all'indagato, le sue condizioni personali e familiari, le circostanze concrete che avevano generato il contrasto con le persone offese. Con il secondo motivo ha dedotto carenza e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., con riferimento alla denegata sostituzione della misura di massimo rigore con quella degli arresti domiciliari, non avendo il tribunale chiarito come Di MA possa ricadere nel reato ove collocato agli arresti domiciliari, con controllo elettronico, presso una casa per anziani a circa quaranta chilometri di distanza dal luogo in cui si sono svolti i fatti e dalla residenza delle persone offese. Ha lamentato, altresì, l'omessa valutazione dello stato di incensuratezza dell'assistito, estraneo a contesti organizzativi, e della natura occasionale del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
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2. In ordine alle questioni articolate con i due motivi di censura, da esaminarsi congiuntamente data la loro intima connessione, il Tribunale ha ritenuto la ricorrenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza connesse al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, in ragione delle modalità della condotta criminosa, dell'intensità del dolo, dell'incapacità di autocontrollo dell'indagato. Di MA portava con sé in luogo pubblico una pistola con il colpo in canna e, incontrati all'ingresso di un centro commerciale i cugini SO NG AE e SO AN, nei confronti dei quali nutriva astio per ragioni collegate a rapporti di vicinato con extracomunitari che occupavano un immobile dei SO, estraeva l'arma dalla giacca, esplodendo più colpi all'indirizzo di entrambi, che cagionavano a SO AN una ferita alla coscia e al ginocchio sinistro con prognosi di guarigione di giorni 21, e a SO NG AE la frattura del femore sinistro e ferite multiple da arma da fuoco, per le quali veniva ricoverato in prognosi riservata. La scena era ripresa dalle telecamere dell'impianto di videosorveglianza attivo nel centro commerciale, i cui filmati, visionati dai giudici di merito, immortalavano l'indagato che, dopo una breve discussione con i SO, estraeva la pistola iniziando a sparare in direzione di SO AN e, nel prosieguo, in direzione di SO NG AE, nei confronti del quale esplodeva più colpi in successione, prima a distanza, successivamente più da vicino con braccio teso. L'azione si arrestava solo per l'intervento di SO AN il quale, benché già bersaglio di colpi di arma da fuoco, si avventava contro l'aggressore nel tentativo di fermarlo, instaurando una colluttazione e facendolo cadere in terra. I giudici del riesame, pur tenendo conto dell'età dell'indagato, hanno concluso per la ricorrenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., ricollegando una prognosi di certa recidivanza all'assoluta carenza di dominio degli impulsi e al disprezzo per la vita umana, enucleabili dalle dinamiche del fatto analiticamente valutate ai fini cautelari: Di MA apriva il fuoco nei confronti di soggetti che non avevano manifestato alcun proposito offensivo nei suoi confronti;
l'azione criminosa si svolgeva in un luogo affollato, ingenerando il concreto rischio di conseguenze dannose in pregiudizio dei numerosi avventori del centro commerciale, e si dispiegava tramite l'esplosione di più colpi di pistola all'indirizzo dei malcapitati con l'esternazione ad alta voce del proposito omicidiario. Le censure del ricorrente si rivelano pertanto destituite di fondamento a fronte dell'adeguata motivazione resa nel provvedimento del tribunale del riesame con specifico riferimento all'inaffidabilità e all'incapacità di autocontrollo dell'indagato, cui consegue una prognosi sfavorevole circa l'osservanza delle prescrizioni inerenti alla custodia domestica, seppur eseguita presso un centro di accudimento per
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anziani e con l'impiego dei dispositivi di controllo elettronico previsti dall'art. 275- bis cod. proc. pen. I giudici della cautela si sono attenuti all'indicazione di questa Corte, secondo cui la misura cautelare della custodia in carcere può essere eccezionalmente disposta nei confronti di soggetti ultrasettantenni quando nel provvedimento cautelare si dia conto, con specifica motivazione, dell'esistenza di esigenze cautelari di intensità così elevata e straordinaria da rendere in concreto inadeguata ogni altra misura (Sez. 6, n. 1 del 02/12/2014, dep. 2015, [...], Rv. 262918- 01; Sez. 1, n. 18173 del 08/04/2009, [...], Rv. 243867-01). Si sono altresì confrontati con il principio di diritto in base al quale, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice, chiamato ad applicare la custodia cautelare inframuraria, deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, [...], Rv. 266651-01). L'ordinanza impugnata ha fornito una congrua giustificazione riguardo alle ragioni che impongono il mantenimento della misura carceraria, costituendo l'esclusione dell'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, pur rafforzata dal controllo elettronico, conclusione coerente con il complessivo tessuto argomentativo sviluppato dal giudice di merito.
3. Il ricorso deve essere, quindi, rigettato con condanna dell'indagato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 31 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore NO RA NO
Il Presidente SE De ZO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sation Penale Depana in Cantona oggi 13 NOV. 2025
Rome, il
H. FUNZIONARIO CIUDIZIARIO
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IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
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