Sentenza 28 maggio 2015
Massime • 1
In tema di reati tributari commessi dai legali rappresentanti della persona giuridica, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto può essere disposto sui beni personali degli amministratori solo nell'ipotesi in cui il profitto (o i beni ad esso direttamente riconducibili) non sia più nella disponibilità della persona giuridica.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/2015, n. 30486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30486 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCO Amedeo - Presidente - del 28/05/2015
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 1223
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 14670/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UC LB N. IL 21/03/1970;
avverso l'ordinanza n. 4/2015 TRIB. LIBERTÀ' di CHIETI, del 12/02/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Pietro Gaeta, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Giuseppe Fazio, anche in sostituzione dell'Avv. Nicola Lucarelli, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12.2.2015 il Tribunale di Chieti rigettava la richiesta di riesame formulata da NT AL, indagato ex art. 10 ter del DLvo 74 del 2000 perché in concorso con D'NG IO, in qualità di amministratore della M.& A. srl, con sede in San Salvo, ometteva il versamento, nei termini previsti, dell'IVA dovuta in base della dichiarazione dei redditi mod. Unico 2013, relativa all'anno 2012, per un importo di Euro 615.358,00 superiore al limite di legge, (fatto accertato in San Salvo il 27.12.13).
2. Con provvedimento del 9.1.2015 il GIP di Vasto aveva emesso, nei confronti di D'NG IO e di NT AL,
amministratori della M.& A. srl, con sede in San Salvo, decreto di sequestro preventivo, anche per equivalente e fino alla concorrenza dell'importo di Euro 615.358,00, pari all'intero valore dell'imposta non versata, di tutti i beni nella disponibilità degli indagati o di coloro che si siano fittiziamente interposti per acquisirne la titolarità.
Il provvedimento veniva eseguito su beni personali degli indagati e, in particolare sui conti correnti n. 3372, acceso presso la Banca del Monte dei Paschi di Siena, Ag. di Vasto;
sul conto n. 600018366, acceso presso la Banca Unicredit, Ag. di Vasto;
sul conto n. 80787 acceso presso la Cassa di Rusparmio della Provincia di Chieti, succ. di Cupello e dossier titoli n. 024/005/8013834 e sui conti correnti accesi presso la UBI BANCA;
FINECO BANK SPA;
BANCA MEDIOLANUM;
SPA ed ALLIANZ BANK. Inoltre venivano sottoposti a sequestro i seguenti immobili: autorimessa in Chieti, cod. catastale n. C 632; abitazione civile in Chieti, cod. cat. C 632;
abitazione civile in San Salvo, cod. cat. 1148; autorimessa in Vasto, cat. 1148; abitazione civile in Vasto, cod. cat. E 372;
terreno in Vasto, codice Cat. E 372.
Avverso il sequestro veniva proposto riesame nell'interesse dell'odierno ricorrente che contestava l'astratta configurabilità del reato contestato, così come a lui attribuito. Nei motivi aggiunti, depositati all'udienza del 12.2.2015, il difensore dell'NT contestava, inoltre, la legittimità del sequestro preventivo, eseguito sui beni personali del ricorrente e non su beni intestati alla M&A srl, che aveva goduto del profitto del mancato versamento dell'IVA e nei cui confronti andava quindi eseguito il provvedimento.
Solo l'indimostrata impossibilità di eseguire il sequestro nei confronti della società legittimava il sequestro sui beni personali degli amministratori.
3. Ricorre UC LB, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) - inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;
Quale fondamento della impugnazione ivi proposta, vi è a parere della difesa ricorrente, una palese inosservanza della legge penale e nello specifico di quanto sancito dalle SU.UU. di questa Suprema Corte nella sentenza n. 10561/2014, Gubert, emessa in data 5.3.2014. Il Tribunale del Riesame di Chieti, nella motivazione di rigetto impugnata, faceva erroneamente proprio il terzo principio enunciato nella sentenza testè citata applicandolo al caso di specie. Difatti, la statuizione posta alla base del rigetto, non doveva essere impiegata laddove la fattispecie che qui occupa, impone l'applicazione del primo principio della più volte citata pronuncia, ossia il sequestro preventivo finalizzato alla confisca direttamente sui beni della società.
Come già evidenziato nei motivi aggiunti dell'istanza di riesame, il mancato versamento dell'IVA dovuta dagli amministratori della Società M&A ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, procurava un profitto alla stessa società riconducibile, la quale, come dimostrato dinanzi al predetto Tribunale adito, aveva ed ha cospicui beni immobili nella propria disponibilità. Beni, questi, che sono stati ampiamente documentati in sede di riesame. Sul punto, il mutato panorama giurisprudenziale, impone che prima di procedere a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica, il giudice di merito verifichi se sia reperibile presso la persona giuridica il profitto del reato (sul punto viene richiamata la pronuncia di questa sez. 3 n. 22022 del 3.6.2014). Ed invece il ricorrente si duole che il Tribunale del Riesame di Chieti, nell'ordinanza che qui si impugna, non tenendo affatto conto dell'orientamento ormai consolidato, del quale non ha fatto cenno alcuno seppur richiamato nei motivi di riesame, abbia ritenuto corretto il sequestro per equivalente operato dal Gip sui beni appartenenti agli organi della società M&A.
Risulta evidente secondo il ricorrente che detta interpretazione violi palesemente i principi più volte enunciati e ribaditi nelle pronunce della Suprema Corte la quale afferma espressamente che "è consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto, di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilità di tale persona giuridica", ritenendo pertanto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, una ipotesi residuale rispetto al sequestro diretto sui beni della società ove presenti.
In ultimo, il ricorrente sottolineare, come contrariamente a quanto riportato nella motivazione impugnata, non sia mai stata contestata l'astratta configurazione del reato addebitato.
Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, l'impugnata ordinanza va annullata con rinvio al Tribunale di Chieti per un nuovo esame.
2. La lamentata violazione di legge è evidente nel passaggio motivazionale dell'ordinanza impugnata in cui si legge: "...deve rilevarsi che in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente prevista dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, e art. 322 ter c.p., non può essere disposto sui beni dell'ente, ad eccezione del caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni (cfr Cass. SSUU n. 10561 del 2014)". Ed invero, con la richiamata sentenza delle SS.UU. n. 10561/2014, Gubert, sono stati affermati quattro principi giuridici: 1. È consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilità di tale persona giuridica.
2. Non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una persona giuridica qualora non sia stato reperito il profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la persona giuridica sia uno schermo fittizio.
3. Non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a costoro o a persona (compresa quella giuridica) non estranea al reato. IV. La impossibilità del sequestro del profitto del reato può essere anche solo transitoria, senza che sia necessaria la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato.
È dunque consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilità di tale persona giuridica. 3. È vero che la stessa sentenza Gubert, dunque, dopo avere precisato che l'impossibilità del sequestro del profitto del reato può essere anche solo transitoria, senza che sia necessaria la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato stesso, afferma anche il principio che non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una persona giuridica, salvo che la persona giuridica sia uno schermo fittizio (e non è il caso che ci occupa). Ma ciò solo se il profitto del reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, non sia più rinvenibile nelle casse della società. Solo in tal caso, correttamente, possono essere sottoposti a vincolo i beni personali dell'amministratore.
Il provvedimento impugnato, dunque, non fa buon governo del precedente costituito dalla pronuncia delle Sezioni Unite "Gubert" n. 10561/2014, proprio in materia di reati tributari, laddove si legge che è consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto del reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quanto tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilità di tale persona giuridica" e che dunque non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a costoro o a persona (compresa quella giuridica) non estranea al reato" (viene richiamato nello stesso senso anche il precedente di questa sez. 3, n. n.45471/2014).
All'udienza del 12.2.2015 dinanzi al riesame, infatti, veniva depositata una memoria a firma degli avv. Nicola Lucarelli e Giuseppe Fazio con allegate: visure catastali dei beni della società M & A arl;
contratto preliminare di compravendita tra NT OB e TO RO del 25.11.2014; verbale di assemblea della M&A arl;
liquidazione riscatto polizze;
copia dei bonifici bancari di accredito polizze.
L'odierno ricorrente, in altri termini, non si era limitato ad affermare che la società beneficiaria del reato tributario avesse delle liquidità e dei beni da aggredire, ma aveva anche dato delle concrete indicazioni su dove reperirli.
Ebbene, nel provvedimento impugnato non si è dato in alcun modo conto, come si sarebbe dovuto, del perché non si sia puntato sui beni della società prima di passare a sequestrare i beni personali dei suoi amministratori.
Peraltro il provvedimento impugnato mostra di equivocare sul punto in cui i soci hanno riferito di non avere liquidità, evidentemente propria, e non che la società non avesse beni.
4. In proposito va ricordato che quelle liquidità e quei beni indicati - sempre, evidentemente, laddove in concreto rinvenuti - ben potevano costituire oggetto di sequestro diretto del profitto del reato.
Questa Corte di legittimità ha già in più occasioni chiarito, infatti, il principio secondo cui, qualora il profitto tratto da taluno dei reati sia costituito da denaro, l'adozione del sequestro preventivo non è subordinata alla verifica che le somme provengano dal delitto e siano confluite nella effettiva disponibilità dell'indagato, in quanto il denaro oggetto di ablazione deve solo equivalere all'importo che corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun nesso pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare (cfr. sez. 2, n. 21228 del 29.4.2014, Riva Fire spa, rv. 259717, fattispecie, in materia di truffa, nella quale veniva disposto il sequestro per equivalente nei confronti di una società, responsabile per illecito amministrativo ex L. 231 del 2001). Le Sez. Unite Focarelli del 2004, peraltro, esaminarono proprio la questione dei limiti del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme di denaro che costituiscono "profitto del reato". E affermarono, condivisibilmente, che tale sequestro deve ritenersi sicuramente ammissibile sia allorquando la somma si identifichi proprio in quella che è stata acquisita attraverso l'attività criminosa sia ogni qual volta sussistano indizi per i quali il denaro di provenienza illecita sia stato depositato in banca ovvero investito in titoli, trattandosi di assicurare ciò che proviene dal reato e che si è cercato di occultare (sez. 6, n. 23773 del 25.3.2003, Madaffari), rilevando essere evidente, a tal proposito, che la fungibilità del denaro e la sua funzione di mezzo di pagamento non impone che il sequestro debba necessariamente colpire le medesime specie monetarie illegalmente percepite, bensì la somma corrispondente al loro valore nominale, ovunque sia stata rinvenuta, purché sia attribuibile all'indagato (sez. 6, n. 4289 del 1.2.1995, Carullo).
È vero che nell'occasione le SS.UU. precisarono che deve pur sempre sussistere, comunque, il rapporto pertinenziale, quale relazione diretta, attuale e strumentale, tra il danaro sequestrato ed il reato del quale costituisce il profitto illecito strumentale, tra il danaro sequestrato ed il reato del quale costituisce il profitto illecito (utilità creata, trasformata od acquisita proprio mediante la realizzazione della condotta criminosa) e, in particolare, in relazione agli illeciti fiscali, che devono escludersi collegamenti esclusivamente congetturali, che potrebbero condurre all'aberrante conclusione di ritenere in ogni caso e comunque legittimo il sequestro del patrimonio di qualsiasi soggetto venga indiziato di illeciti tributari.
Ma sul punto ritiene il Collegio che occorre essere chiari. Di fronte ad un reato, come quello che ci occupa, la cui condotta si sostanzi nell'omissione di un versamento di una somma di danaro all'Erario, ad un Ente Previdenziale o a chicchessia, il profitto si identifica nel risparmio di spesa. E se nelle casse di colui (persona fisica o società) su cui gravava l'obbligo di versamento viene rinvenuto del danaro, trattasi di profitto sequestrabile direttamente riconducibile al reato.
Reiteratamene, sul punto, questa Corte ha affermato che la nozione di profitto confiscabile va individuata nel vantaggio patrimoniale di diretta derivazione dal reato (cfr. sez. 6, n. 37556 del 27.9.2007, De Petro Mazarino, rv. 238033). E le Sezioni Unite hanno ribadito il principio secondo cui, in tema di reati tributari, il profitto confiscabile anche nella forma per equivalente è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito dalla consumazione del reato e può dunque consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell'accertamento del debito tributario (Sez. un., n. 18734 del 31.1.2013, Adami, rv. 255036. Ma vi è di più. Non è necessario che il danaro rinvenuto sia liquido.
Questa Corte Suprema, condivisibilmente, ha precisato che in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall'art. 322 ter c.p., costituiscono "profitto" del reato anche gli impieghi redditizi del denaro di provenienza delittuosa e i beni in cui questo è trasformato, in quanto tali attività di impiego di trasformazione non possono impedire che venga sottoposto ad ablazione ciò che rappresenta l'obiettivo del reato posto in essere (sez. 6, n. 11918 del 14.11.2013 dep. il 12.3.2014, Rossi, rv. 262613). E, ancora di recente, è stato ribadito che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del denaro, costituente il profitto del reato, può colpire sia la somma che si identifica proprio in quella che è stata acquisita attraverso l'attività criminosa sia la somma corrispondente al valore nominale, ovunque sia stata rinvenuta e comunque sia stata investita (sez. 2, n. 14600 del 12.3.2014, Ber Banca spa, fattispecie relativa al sequestro preventivo di denaro, titoli, valori, beni mobili, immobili ed altre utilità nella disponibilità di una banca, corrispondenti al prezzo del reato di "market abuse", commesso dai legali rappresentati della banca medesima).
5. S'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Chieti per un nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Chieti. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2015