Sentenza 3 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/10/2003, n. 14792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14792 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
A LNE SUDICE DI PACE) REPUBBLICA ITALIANA RAZIONE E BOLLO 991, N.374 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE147 9 2 /03 FAGAMENT? SPERA Composta da | PROFESSIONALO Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 21190/00 - - Cron.29881 Dott. Vincenzo COLARUSSO - Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere Rep. Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere Ud. 08/04/03 MIGLIUCCI Rel. ConsigliereDott. Emilio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA TAMM. DI DI CO & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.CO DI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA REGINA MARGHERITA 278, presso lo studio dell'avvocato STEFANO GIOVE, che lo difende unitamente all'avvocato RAFFAELLA SONZOGNI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NT SE, elettivamente domiciliato in ROMA ANTONIO LOCATELLI 9, presso lo studio VIA dell'avvocato GIUSEPPE MARCHESE, che lo difende 2003 unitamente all'avvocato GIANFRANCO MARCHESI, giusta 593 -1- delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 482/99 del Giudice di pace di BERGAMO, depositata il 27/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/03 dal Consigliere Dott. Emilio MIGLIUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 15 dicembre 1998 SE PE conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Bergamo la ditta LA T.A.M.M. di ZA CO $ C. s.n.c.per sentirla condannare al pagamento della somma di L.
1.306.420 ed interessi legali a titolo di onorari ed anticipazioni per l'opera professionale svolta e consistita nella progettazione e direzione dei sostituzione ed elettrificazione di lavori di cancelli. La convenuta, costituendosi in giudizio, eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito, la carenza di legittimazione attiva del PE;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda, facendo presente di non avere conferito né ratificato alcun incarico professionale all'attore. IL Giudice di Pace, dichiarata con sentenza non definitiva la propria competenza per territorio, accoglieva la domanda con la sentenza del 26 ottobre 1999. Il primo giudice riteneva quanto segue. L'incarico professionale era stato conferito e/o ratificato dall'assemblea dei partecipanti alla comunione-fra cui vi era anche la T.A.M.M. -che, con rappresentante della ditta il dissenso del in proposito deliberato a convenuta, aveva maggioranza, approvando anche i relativi consuntivi di spesa. Le deliberazioni prese a maggioranza per la gestione e le spese del bene comune, erano vincolanti quindi anche per la convenuta. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la ditta T.A.M.M.in base a tre motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso il PE. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente, nel denunciare violazione e falsa applicazione dell'art. 2230 , deduce che la decisione di primo grado, C.C., facendo erronea applicazione delle norme in materia di comunione o condominio, nella specie del tutto insussistente, l'aveva condannato al pagamento del compenso chiesto per l'espletamento dell'opera professionale dedotta dall'attore nonostante la di legittmazione passiva dicarenza essa ricorrente. Infatti-osserva in proposito la T.A.M.M.- dalle risultanze processuali era emerso che nessun incarico professionale era mai stato conferito da essa ricorrente al PE, sicchè mancava il presupposto essenziale del rapporto di prestazione professionale. Con il secondo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1100 e 1108 c.c., censura la decisione che avrebbe fatto erronea applicazione delle norme in materia di condominio, nella specie del tutto comunione 0 insussistente. il terzo motivo la ricorrente, denunciando Con violazione dell'art.1108 c.c., censura la decisione che non aveva esaminato l'eccezione formulata in ж merito ai criteri di ripartizione della spesa in considerazione dei millesimi di proprietà della T.A.M.M.. strettamente connnessi I tre motivi, che-essendo congiuntamente-devono essere vanno esaminati disattesi. La ricorrente, eccependo la propria estraneità al rapporto sostanziale dedotto dall'attore, ha fatto valere in giudizio una questione che non attiene legitimatio ad causam-che રે una condizionealla relativa alla regolarità processuale del contraddittorio necessaria per l'esame del merito- quanto piuttosto all'effettiva titolarità passiva 5 del rapporto controverso, con riferimento all'esistenza nonché all'entità dell'obbligazione dedotta in giudizio. Le censure, facendo riferimento al procedimento logico-giuridico seguito dal giudice in ordine alla norma di diritto applicata, sono inammissibili. Infatti le sentenze del Giudice di Pace, pronunciate secondo equità nelle controversie di valore non ricorribili eccedente i due milioni di Lire, sono per cassazione dei soltanto per violazione principi di rango costituzionale e generali кл dell'ordinamento, nonché per errores in procedendo, fra cui rientra l'inesistenza o l'apparenza della motivazione. In considerazione della regola dell'equità formativa, che presiede le decisioni del giudice di pace emesse ai sensi dell'art.113 secondo comma c.p.c. è sottratto al sindacato di legittimità il controllo relativo alla violazione e falsa sostanziale (360 n.3 applicazione della legge c.p.c.), anche co riferimento ai principi n regolatori della materia e al vizio di motivazione (360 n.1.5). quindi Il ricorso va rigettato. Le spese processuali relative alla presente fase- 6 liquidate come in dispositivo-vanno poste a carico della ricorrente, risultata soccombente.
P.Q.M.
Condanna la ricorrente al Rigetta il ricorso. spesepagamento in favore del resistente delle processuali relative alla presente fase liquidate in euro 436,50, di cui 300 euro per onorari di avvocato e 136,50 per esborsi, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma 1'8 aprilo 2003 dai sottoscritti magistrati riuniti in camera di consiglio. Il Consigliere estensore il Presidente Набли {mili's Miglinee;
IL CANCELLIERE 01 Paolo Talarico Letazio DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma - 3 OTT. 2003 JL CANCELLIERE C1 Colazco 7