CASS
Sentenza 10 maggio 2023
Sentenza 10 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/05/2023, n. 19843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19843 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MA EP, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/03/2022 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ET OL, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Umberto Leo, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 10 aprile 2019 la Corte di appello di Lecce, decidendo in sede di rinvio dall'annullamento parziale disposto il 19 aprile 2018 dalla Corte di cassazione, aveva assolto EP MA dal reato originariamente contestatogli ai sensi dell'art. 12 -quinquies, decreto legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992, e aveva rideterminato la pena, nella Penale Sent. Sez. 6 Num. 19843 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 04/04/2023 misura di anni due di reclusione ed euro 10.000 di multa, in relazione al residuo reato di cui agli artt. 30 e 31 legge n. 646 del 1982, per il quale la condanna era divenuta irrevocabile per effetto della stessa sentenza del 19 aprile 2018 di rigetto del ricorso a suo tempo proposto dalla difesa dell'imputato. 2. In accoglimento di un nuovo ricorso presentato nell'interesse del MA, con pronuncia dell'Il maggio 2021 questa Corte di cassazione annullava l'innanzi richiamata sentenza del 10 aprile 2019. Rilevava come, a fronte della pena originariamente inflitta all'imputato di anni due mesi sei di reclusione ed euro 12.000 di multa in relazione ad entrambi i delitti allo stesso contestati e riconosciuti in continuazione (senza però indicazione alcuna del reato più grave, della pena base e dell'aumento calcolato ai sensi dell'art. 81 cod. pen.), e dell'esito assolutorio con riferimento al reato di cui al citato art. 12-quinques, che doveva considerarsi reato 'satellite' tra i due posti in continuazione, la Corte territoriale avesse omesso di illustrare le modalità di calcolo della pena per il residuo reato di cui ai menzionati artt. 30 e 31:
considerato che
al MA erano state riconosciute anche le circostanze attenuanti generiche, con una verosimile riduzione della pena base nella misura di un terzo, sicché il giudice di rinvio era arrivato ad un risultato di pena finale superiore a quello presumibilmente calcolato dal giudice di primo grado, dunque in violazione del principio dettato dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. Chiedeva, perciò, al giudice del rescissorio di rideterminare la pena per il residuo reato, esplicitando i criteri di calcolo. 3. Decidendo nuovamente in sede di rinvio, con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce rideterminava la pena inflitta al MA, in relazione al residuo reato di cui agli artt. 30 e 31 legge cit., in anni due di reclusione ed euro 7.000 di multa. 4. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dai suoi difensori, deducendo i seguenti motivi. 4.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per avere la Corte di appello emesso la sentenza nella composizione collegiale della sezione unica penale, in tal modo violando la statuizione contenuta nella pronuncia rescindente con la quale la Cassazione, annullando una sentenza emessa dalla sezione promiscua di quella Corte, aveva disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della medesima Corte territoriale, che non poteva essere alcuna delle due sezioni che si erano già pronunciate nel merito. 2 4.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., per avere la Corte distrettuale, decidendo in sede rescissoria, violato il divieto di "reformatio in peius" irrogando, per il residuo reato del capo b), una pena superiore a quella inflitta dal giudice di primo grado: tenuto conto che questi aveva originariamente calcolato la pena considerando più grave l'altro reato, quello del capo a) - per il quale vi era stata poi assoluzione nel giudizio di secondo grado - per il quale era stata inflitta la pena di anni uno mesi quattro di reclusione, limite che perciò non poteva essere superato dal giudice di rinvio. 4.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., per avere la Corte di merito omesso di uniformarsi al principio di diritto sancito nella sentenza rescindente, irrogando all'imputato la pena di anni due di reclusione ed euro 7.000 di multa, inferiore per la pena pecuniaria ma di molto superiore per la pena detentiva rispetto a quella inflitta dal giudice di primo grado di anni uno e mesi quattro di reclusione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di EP MA vada rigettato. 2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice il principio secondo il quale, in tema di annullamento con rinvio, l'art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione ai criteri d'individuazione del giudice "ad quem", prescrive che la sezione della corte territoriale debba essere diversa soltanto da quella che ha emesso la specifica sentenza annullata e non anche da ogni altra sezione della medesima Corte che, in precedenza, abbia pronunciato sentenza nel medesimo processo. "Regula iuris", questa, che è stata significativamente enunciata proprio con riferimento ad una fattispecie identica a quella oggi in esame, nella quale la Suprema Corte, dopo aver annullato con rinvio una sentenza pronunciata da una Corte di appello dotata di due sezioni, aveva rigettato la richiesta di correzione di errore materiale presentata dall'imputato il quale sosteneva che il giudizio dovesse essere rimesso alla Corte di appello più vicina e non, invece, all'altra sezione della medesima Corte territoriale che aveva già pronunciato, nel medesimo processo, sentenza oggetto di precedente annullamento da parte del giudice di legittimità (così Sez. 1, n. 12995 del 29/01/2014, Calabrò, Rv. 259028; in senso conforme Sez. 1, n. 12298 del 29/01/2018, Pelle, Rv. 272615; Sez. 6, n. 1142 del 30/03/1999, Leotta, Rv. 214748). 3 3. Il secondo motivo del ricorso è infondato. Con la sentenza rescindente la Cassazione aveva specificamente prescritto alla Corte di appello di Lecce in sede di rinvio "dopo aver esplicitato i criteri di calcolo seguiti nel procedimento atto a determinare la sanzione, (di provvedere) a indicare la pena per il residuo reato in misura non superiore a quella già calcolata dal giudice di primo grado, che aveva riconosciuto l'efficacia diminuente delle circostanze attenuanti generiche sulla pena base del più grave reato". Tale indicazione precettiva è stata rispettata dalla Corte di merito che: - ha confermato come dei due reati, in origine contestati all'imputato, quello più grave dovesse essere considerato il delitto di cui agli artt. 30 e 31 legge n. 646 del 1982; - ha rilevato come nel giudizio di primo grado il Tribunale di Lecce avesse condannato il MA alla pena di anni due mesi sei di reclusione ed euro 12.000 di multa, partendo, in relazione al più grave reato, da quella di anni tre di reclusione ed euro 15.000 di multa, ridotta di un terzo ex art. 62-bis cod. pen., e aumentata di mesi sei di reclusione ed euro 5.000 di multa in relazione al reato 'satellite' posto in continuazione;
- ha sottolineato come il Tribunale di Lecce avesse, dunque, commesso un errore di calcolo nel computo della pena pecuniaria finale;
- ha ritenuto, alla luce del percorso logico-giuridico delineato dalla Cassazione, di tenere ferma la pena già fissata dal giudice di primo grado per il residuo reato di cui agli artt. 30 e 31 legge n. 646 del 1992, per il quale la condanna era stata confermata con statuizione divenuta irrevocabile, nella misura di anni due di reclusione ed euro 7.000: espungendo dalla originaria pena finale individuata in primo grado quella determinata in mesi sei di reclusione ed euro 5.000 di multa, come aumento per la continuazione con riferimento all'ulteriore reato per il quale era poi intervenuta l'assoluzione. Le ragioni di tale soluzione restano esenti da qualsivoglia censura. Il ricorrente ha preteso oggi di sindacare la scelta di ritenere che, nell'incertezza causata dall'iniziale apparato motivazionale che aveva caratterizzato le scelte decisionali dei giudici merito, tra i due reati posti in continuazione fosse considerato più grave quello previsto dall'art. 12-quinquies legge n. 306 del 1992 anziché quello degli artt. 30 e 31 legge n. 646 del 1982: laddove la Corte di cassazione, nella sentenza rescindente dell'Il maggio 2021 (v. pag. 5), aveva inequivocabilmente stabilito che, tra i due, il reato più grave in astratto dovesse essere ritenuto il secondo (punito con la pena della reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.329 a euro 20.658) e non il primo 4 (punito con la sola pena della reclusione da due a sei anni), in base al criterio fissato dall'art. 16, comma 3, ult. periodo, cod. proc. pen. D'altro canto, l'impugnante ha asserito che nella nuova determinazione della pena detentiva non si potesse superare il limite di anni uno e mesi quattro di reclusione (oltre alla multa) che era stata fissato nel giudizio di merito in relazione al più grave dei reati per i quali era stato riconosciuto il vincolo della continuazione. In realtà, la Corte di cassazione, nella più volte richiamata sentenza rescindente dell'Il maggio 2021, aveva sì sostenuto che il Tribunale aveva calcolato la pena detentiva base in un anno e quattro mesi di reclusione (v. punto 1.2.2.), ma asserito che quel limite riguardava solo "verosimilmente (la pena) calcolata in primo grado quale pena base per il più grave reato ritenuto in quella sede" (v. punto 1): pena detentiva, invece, che nella motivazione della sentenza di primo grado era stata fissata in maniera molto precisa nei termini sopra indicati (come sarebbe stato agevole rilevare dalla lettura della relativa motivazione). Inoltre, tenuto conto che limite edittale minimo per quel reato era quello di due anni di reclusione previsto per il residuo reato, l'annullamento sarebbe stato operato senza rinvio se la Cassazione fosse stata certa che la pena già determinata dal primo giudice era quella di anni uno e mesi quattro di reclusione, non potendo essere compiuta più alcuna valutazione discrezionale da parte del giudice di rinvio: quella certezza, al contrario, non era stata affatto acquisita, tant'è che l'annullamento era stato disposto con rinvio proprio per consentire al giudice di merito "di esplicitare i criteri di calcolo" e di "indicare la pena per il residuo reato in misura non superiore a quella già calcolata dal giudice di primo grado" (v. punto 2). L'epilogo decisorio, dunque, si pone in linea con l'insegnamento di questa Corte regolatrice in base al quale si è sostenuto che incorre in una violazione del divieto di "refornnatio in peius" solamente il giudice d'appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, pur prosciogliendo l'imputato per taluno di essi, non diminuisca l'entità della pena originariamente inflitta in funzione "emendativa" (in questo senso Sez. 6, n. 29659 del 11/05/2022, Dalla Costa, Rv. 283535; Sez. 1, n. 8272 del 27/01/2021, Marzi, Rv. 280602). 4. Alla luce delle considerazioni illustrate nel precedente punto, va riconosciuta la manifesta infondatezza del terzo motivo dell'impugnazione, avendo la Corte di appello di Lecce pienamente rispettato il dettato normativo dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. che impone al giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza 5 della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa definita. 5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 04/04/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ET OL, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Umberto Leo, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 10 aprile 2019 la Corte di appello di Lecce, decidendo in sede di rinvio dall'annullamento parziale disposto il 19 aprile 2018 dalla Corte di cassazione, aveva assolto EP MA dal reato originariamente contestatogli ai sensi dell'art. 12 -quinquies, decreto legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992, e aveva rideterminato la pena, nella Penale Sent. Sez. 6 Num. 19843 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 04/04/2023 misura di anni due di reclusione ed euro 10.000 di multa, in relazione al residuo reato di cui agli artt. 30 e 31 legge n. 646 del 1982, per il quale la condanna era divenuta irrevocabile per effetto della stessa sentenza del 19 aprile 2018 di rigetto del ricorso a suo tempo proposto dalla difesa dell'imputato. 2. In accoglimento di un nuovo ricorso presentato nell'interesse del MA, con pronuncia dell'Il maggio 2021 questa Corte di cassazione annullava l'innanzi richiamata sentenza del 10 aprile 2019. Rilevava come, a fronte della pena originariamente inflitta all'imputato di anni due mesi sei di reclusione ed euro 12.000 di multa in relazione ad entrambi i delitti allo stesso contestati e riconosciuti in continuazione (senza però indicazione alcuna del reato più grave, della pena base e dell'aumento calcolato ai sensi dell'art. 81 cod. pen.), e dell'esito assolutorio con riferimento al reato di cui al citato art. 12-quinques, che doveva considerarsi reato 'satellite' tra i due posti in continuazione, la Corte territoriale avesse omesso di illustrare le modalità di calcolo della pena per il residuo reato di cui ai menzionati artt. 30 e 31:
considerato che
al MA erano state riconosciute anche le circostanze attenuanti generiche, con una verosimile riduzione della pena base nella misura di un terzo, sicché il giudice di rinvio era arrivato ad un risultato di pena finale superiore a quello presumibilmente calcolato dal giudice di primo grado, dunque in violazione del principio dettato dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. Chiedeva, perciò, al giudice del rescissorio di rideterminare la pena per il residuo reato, esplicitando i criteri di calcolo. 3. Decidendo nuovamente in sede di rinvio, con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce rideterminava la pena inflitta al MA, in relazione al residuo reato di cui agli artt. 30 e 31 legge cit., in anni due di reclusione ed euro 7.000 di multa. 4. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dai suoi difensori, deducendo i seguenti motivi. 4.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per avere la Corte di appello emesso la sentenza nella composizione collegiale della sezione unica penale, in tal modo violando la statuizione contenuta nella pronuncia rescindente con la quale la Cassazione, annullando una sentenza emessa dalla sezione promiscua di quella Corte, aveva disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della medesima Corte territoriale, che non poteva essere alcuna delle due sezioni che si erano già pronunciate nel merito. 2 4.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., per avere la Corte distrettuale, decidendo in sede rescissoria, violato il divieto di "reformatio in peius" irrogando, per il residuo reato del capo b), una pena superiore a quella inflitta dal giudice di primo grado: tenuto conto che questi aveva originariamente calcolato la pena considerando più grave l'altro reato, quello del capo a) - per il quale vi era stata poi assoluzione nel giudizio di secondo grado - per il quale era stata inflitta la pena di anni uno mesi quattro di reclusione, limite che perciò non poteva essere superato dal giudice di rinvio. 4.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., per avere la Corte di merito omesso di uniformarsi al principio di diritto sancito nella sentenza rescindente, irrogando all'imputato la pena di anni due di reclusione ed euro 7.000 di multa, inferiore per la pena pecuniaria ma di molto superiore per la pena detentiva rispetto a quella inflitta dal giudice di primo grado di anni uno e mesi quattro di reclusione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di EP MA vada rigettato. 2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice il principio secondo il quale, in tema di annullamento con rinvio, l'art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione ai criteri d'individuazione del giudice "ad quem", prescrive che la sezione della corte territoriale debba essere diversa soltanto da quella che ha emesso la specifica sentenza annullata e non anche da ogni altra sezione della medesima Corte che, in precedenza, abbia pronunciato sentenza nel medesimo processo. "Regula iuris", questa, che è stata significativamente enunciata proprio con riferimento ad una fattispecie identica a quella oggi in esame, nella quale la Suprema Corte, dopo aver annullato con rinvio una sentenza pronunciata da una Corte di appello dotata di due sezioni, aveva rigettato la richiesta di correzione di errore materiale presentata dall'imputato il quale sosteneva che il giudizio dovesse essere rimesso alla Corte di appello più vicina e non, invece, all'altra sezione della medesima Corte territoriale che aveva già pronunciato, nel medesimo processo, sentenza oggetto di precedente annullamento da parte del giudice di legittimità (così Sez. 1, n. 12995 del 29/01/2014, Calabrò, Rv. 259028; in senso conforme Sez. 1, n. 12298 del 29/01/2018, Pelle, Rv. 272615; Sez. 6, n. 1142 del 30/03/1999, Leotta, Rv. 214748). 3 3. Il secondo motivo del ricorso è infondato. Con la sentenza rescindente la Cassazione aveva specificamente prescritto alla Corte di appello di Lecce in sede di rinvio "dopo aver esplicitato i criteri di calcolo seguiti nel procedimento atto a determinare la sanzione, (di provvedere) a indicare la pena per il residuo reato in misura non superiore a quella già calcolata dal giudice di primo grado, che aveva riconosciuto l'efficacia diminuente delle circostanze attenuanti generiche sulla pena base del più grave reato". Tale indicazione precettiva è stata rispettata dalla Corte di merito che: - ha confermato come dei due reati, in origine contestati all'imputato, quello più grave dovesse essere considerato il delitto di cui agli artt. 30 e 31 legge n. 646 del 1982; - ha rilevato come nel giudizio di primo grado il Tribunale di Lecce avesse condannato il MA alla pena di anni due mesi sei di reclusione ed euro 12.000 di multa, partendo, in relazione al più grave reato, da quella di anni tre di reclusione ed euro 15.000 di multa, ridotta di un terzo ex art. 62-bis cod. pen., e aumentata di mesi sei di reclusione ed euro 5.000 di multa in relazione al reato 'satellite' posto in continuazione;
- ha sottolineato come il Tribunale di Lecce avesse, dunque, commesso un errore di calcolo nel computo della pena pecuniaria finale;
- ha ritenuto, alla luce del percorso logico-giuridico delineato dalla Cassazione, di tenere ferma la pena già fissata dal giudice di primo grado per il residuo reato di cui agli artt. 30 e 31 legge n. 646 del 1992, per il quale la condanna era stata confermata con statuizione divenuta irrevocabile, nella misura di anni due di reclusione ed euro 7.000: espungendo dalla originaria pena finale individuata in primo grado quella determinata in mesi sei di reclusione ed euro 5.000 di multa, come aumento per la continuazione con riferimento all'ulteriore reato per il quale era poi intervenuta l'assoluzione. Le ragioni di tale soluzione restano esenti da qualsivoglia censura. Il ricorrente ha preteso oggi di sindacare la scelta di ritenere che, nell'incertezza causata dall'iniziale apparato motivazionale che aveva caratterizzato le scelte decisionali dei giudici merito, tra i due reati posti in continuazione fosse considerato più grave quello previsto dall'art. 12-quinquies legge n. 306 del 1992 anziché quello degli artt. 30 e 31 legge n. 646 del 1982: laddove la Corte di cassazione, nella sentenza rescindente dell'Il maggio 2021 (v. pag. 5), aveva inequivocabilmente stabilito che, tra i due, il reato più grave in astratto dovesse essere ritenuto il secondo (punito con la pena della reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.329 a euro 20.658) e non il primo 4 (punito con la sola pena della reclusione da due a sei anni), in base al criterio fissato dall'art. 16, comma 3, ult. periodo, cod. proc. pen. D'altro canto, l'impugnante ha asserito che nella nuova determinazione della pena detentiva non si potesse superare il limite di anni uno e mesi quattro di reclusione (oltre alla multa) che era stata fissato nel giudizio di merito in relazione al più grave dei reati per i quali era stato riconosciuto il vincolo della continuazione. In realtà, la Corte di cassazione, nella più volte richiamata sentenza rescindente dell'Il maggio 2021, aveva sì sostenuto che il Tribunale aveva calcolato la pena detentiva base in un anno e quattro mesi di reclusione (v. punto 1.2.2.), ma asserito che quel limite riguardava solo "verosimilmente (la pena) calcolata in primo grado quale pena base per il più grave reato ritenuto in quella sede" (v. punto 1): pena detentiva, invece, che nella motivazione della sentenza di primo grado era stata fissata in maniera molto precisa nei termini sopra indicati (come sarebbe stato agevole rilevare dalla lettura della relativa motivazione). Inoltre, tenuto conto che limite edittale minimo per quel reato era quello di due anni di reclusione previsto per il residuo reato, l'annullamento sarebbe stato operato senza rinvio se la Cassazione fosse stata certa che la pena già determinata dal primo giudice era quella di anni uno e mesi quattro di reclusione, non potendo essere compiuta più alcuna valutazione discrezionale da parte del giudice di rinvio: quella certezza, al contrario, non era stata affatto acquisita, tant'è che l'annullamento era stato disposto con rinvio proprio per consentire al giudice di merito "di esplicitare i criteri di calcolo" e di "indicare la pena per il residuo reato in misura non superiore a quella già calcolata dal giudice di primo grado" (v. punto 2). L'epilogo decisorio, dunque, si pone in linea con l'insegnamento di questa Corte regolatrice in base al quale si è sostenuto che incorre in una violazione del divieto di "refornnatio in peius" solamente il giudice d'appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, pur prosciogliendo l'imputato per taluno di essi, non diminuisca l'entità della pena originariamente inflitta in funzione "emendativa" (in questo senso Sez. 6, n. 29659 del 11/05/2022, Dalla Costa, Rv. 283535; Sez. 1, n. 8272 del 27/01/2021, Marzi, Rv. 280602). 4. Alla luce delle considerazioni illustrate nel precedente punto, va riconosciuta la manifesta infondatezza del terzo motivo dell'impugnazione, avendo la Corte di appello di Lecce pienamente rispettato il dettato normativo dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. che impone al giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza 5 della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa definita. 5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 04/04/2023