Sentenza 20 settembre 2016
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione del delitto di violenza privata (art. 610 cod. pen.) è necessario che la violenza o la minaccia costitutive della fattispecie incriminatrice comportino la perdita o, comunque, la significativa riduzione della libertà di movimento o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo, essendo, invece, penalmente irrilevanti, in virtù del principio di offensività, i comportamenti che, pur costituendo violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali, si rivelino inidonei a limitarne la libertà di movimento, o ad influenzarne significativamente il processo di formazione della volontà. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la sussistenza del reato nella condotta dell'imputato che, al fine di fare rispettare il regolamento condominiale, aveva reiteratamente minacciato, aggredito ed ingiuriato alcuni minorenni che facevano rumori giocando nel cortile condominiale con dei palloni, ed aveva tagliato questi ultimi con un coltello, in quanto tale condotta non aveva impedito ai giovani di riprendere gli stessi giochi).
Commentari • 6
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L'autorità investigativa che minacci persone escusse ritenute reticenti con il carcere commette il reato di tentata violenza privata: a fronte del sospetto di falsità o di reticenza delle persone escusse ai sensi dell'art. 362 c.p.p., il pubblico ministero non può rappresentare, per vincerne le resistenze, la detenzione in carcere di queste ultime come conseguenza immediata e inevitabile, rimessa alla volontà degli stessi pubblici ministeri, del rifiuto di fornire le risposte desiderate alle loro domande. Il ruolo di garante della legalità nella fase procedimentale, connesso alla funzione ricoperta dagli appartenenti all'ufficio del pubblico ministero impone di ammonire le persone …
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L'elemento oggettivo del delitto di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, poiché in assenza di tale determinatezza, possono integrarsi i singoli reati di minaccia, molestia, ingiuria, percosse, ma non quello di violenza privata; ne deriva che il delitto di cui all'art. 610 c.p. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, vale a dire il "pati" cui la persona offesa sia costretta. Ai fini del delitto di violenza privata, non è richiesta una minaccia verbale o esplicita, essendo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2016, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2016 |
Testo completo
0 1786-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 20/09/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2307/2016 PIERO SAVANI -Presidente - REGISTRO GENERALE SERGIO GORJAN N. 10967/2016 ROSA PEZZULLO ANDREA FIDANZIA -Rel. Consigliere - FERDINANDO LIGNOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 孜 PA AR nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 21/04/2015 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/09/2016, la relazione svolta dal Consigliere FERDINANDO LIGNOLA Udito il Procuratore Generale in persona del LUIGI ORSI che ha concluso per Il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Luigi Orsi, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio, limitatamente alla sostituzione della pena;
il difensore di parte civile, VI LA, in sostituzione dell'avv. Carlo Guidotti, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, depositando nota spese e conclusioni scritte;
il difensore dell'imputato, avv. Vincenzo Lombardi, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 maggio 2012, il Tribunale di Salerno condannava IC MA alla pena di quattro mesi di reclusione per il delitto di atti persecutori, perché reiteratamente minacciava, aggrediva ed ingiuriava alcuni minorenni che facevano rumori nel cortile condominiale giocando con un pallone, intimando loro di non arrecare disturbo ed altresì tagliando con un coltello i palloni con i quali i bambini giocavano. La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione di primo grado riqualificava il fatto contestato come delitto di violenza privata, riducendo la pena a due mesi di reclusione;
la Corte evidenziava che i bambini, impauriti per effetto del comportamento tenuto dall'imputato, spesso si vedevano costretti a rientrare in casa o scendevano nel cortile evitando di giocare con la palla.
2. Propone ricorso per cassazione personalmente imputato, articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 606, lettera b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 610 cod. pen., poiché la condotta dell'imputato era in definitiva orientata a far rispettare il regolamento condominiale, il quale prevedeva il divieto di giocare a pallone durante certi orari della giornata e, comunque, i minori non avevano paura del ricorrente, tanto da continuare a scendere nel piazzale dello stabile e continuare a giocare.
2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen., in relazione alla richiesta della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, pur richieste in sede di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
1.1 Preso atto che non è in discussione lo sviluppo degli accadimenti, mette 2 conto soffermare l'attenzione sulla idoneità della minaccia, o violenza, spiegata, nella specie, dall'imputato per la determinazione dell'evento contemplato dall'art. 610 cod. pen.. 1.2 È noto che l'oggetto di tutela del reato in questione è dato dalla libertà individuale, intesa come possibilità di determinarsi spontaneamente, secondo motivi propri. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'obiettività giuridica del delitto di violenza privata consiste nella tutela della libertà individuale come libertà di autodeterminazione e di azione (Sez. 5, n. 2283 del 11/11/2014 - dep. 16/01/2015, C, Rv. 26272701); perché attinga la soglia del penalmente rilevante, però, la violenza o la minaccia deve determinare una perdita o riduzione sensibile, da parte del soggetto passivo, della capacità di determinarsi ed agire secondo la propria volontà (Sez. 5, n. 3562 del 09/12/2014. - dep. 26/01/2015, Lillia, Rv. 262848). Non ogni forma di violenza o minaccia, quindi, riconduce alla fattispecie dell'art. 610 cod. pen., ma solo quella idonea - in base alla circostanze concrete - a limitare la libertà di movimento della vittima o influenzare significativamente il processo di formazione della volontà, incidendo su interessi sensibili del coartato. A tanto conduce sia il principio di offensività, sia l'esigenza di confinare nel "giuridicamente indifferente" i comportamenti costituenti violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali, inidonei - pur tuttavia a rappresentare un reale - elemento di turbamento per il soggetto passivo.
1.3 Alla luce di tali criteri, deve escludersi nella fattispecie concreta la sussistenza del reato contestato, poiché la condotta del IC era motivata, secondo lo stesso capo di imputazione, dal rispetto delle regole condominiali e se anche temporaneamente faceva allontanare minori, non impediva loro di riprendere i giochi che disturbavano la quiete del IC.
2. In conclusione, escluso il carattere offensivo della condotta incriminata, la impugnata sentenza va annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2016 Il consiglierę estensore presidente LignolaFerdinando Uphola Piero Savani ITATA IN CANCELLERIA addi 16 GEN 2017 IL FUNZIONARIO GIUDISAR Carrel Len ou in