Sentenza 8 giugno 2011
Massime • 1
Integra il reato di esercizio abusivo di attività organizzata per l'accettazione e la raccolta di scommesse sportive (art. quarto, commi quarto-bis e quarto-ter, l. 13 dicembre 1989, n. 401) la raccolta in proprio di scommesse da effettuare con diverse società, sia italiane che straniere, svolta in difetto dell'autorizzazione richiesta dall'art. 88 del T.u.l.p.s. da parte del gestore di un "internet point", trattandosi di attività in violazione del divieto assoluto di intermediazione previsto dall'art. 7, comma primo, del d.m. Finanze 2 giugno 1998, n. 174. (In motivazione la Corte, nel disattendere le doglianze difensive, ha escluso la violazione dei principi di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, sanciti dagli artt. 43 e 49 del Trattato CE, in quanto l'indagato non risultava concessionario di società estera abilitata alla raccolta di scommesse in uno dei paesi membri UE).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/06/2011, n. 29523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29523 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 08/06/2011
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo - Consigliere - N. 1277
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 23945/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE MA PP, n. a Mesagne il 20.9.1962, e da BA AN, n. a Mesagne il 17.5.1976;
avverso la sentenza in data 25.11.2009 della Corte di Appello di Lecce, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Mesagne, in data 8.5.2007, vennero condannati, il CE alla pena di mesi sette di reclusione ed il BA alla pena di mesi cinque di reclusione, quali colpevoli del reato di cui all'art. 110 c.p. e della L. n. 401 del 1989, art. 4, commi 4 bis e 4 ter.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore degli imputati, Avv. FOCI Fabio, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di CE MA PP e BA AN in ordine al reato di cui all'art. 110 c.p. e della L. n. 401 del 1989, art. 4, commi 4 bis e 4 ter, loro ascritto per avere, in concorso, il CE in qualità di titolare della ditta individuale Internet OI ed il BA in qualità di gestore di fatto, posto in essere un'attività organizzata di raccolta, accettazione, prenotazione, trasmissione di proposte di scommesse relative ad eventi sportivi nazionali ed esteri, per le quali è fatto divieto assoluto di intermediazione, come stabilito dal D.M. Finanze 2 giugno 1998, n. 174, art. 7, comma 1, essendo privi dell'autorizzazione di P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931, n.773, art. 88 - TULPS - e della licenza all'uso di mezzi telefonici e telematici del Ministero delle Comunicazioni. Tramite indagini eseguite dalla Polizia Postale era stato accertato che presso il centro Internet OI del CE si svolgeva attività di raccolta di scommesse, sia per conto di gestori esteri che italiani ("Gioca Sport" SNAI), mediante la gestione delle schede che venivano utilizzate per le giocate, la raccolta delle somme da scommettere ed il pagamento delle eventuali vincite. In sintesi, la Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame, con i quali gli appellanti avevano contestato che nel caso in esame fosse configurabile l'esistenza di un'attività organizzata come previsto dalla norma incriminatrice;
dedotto che la normativa di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4 è in contrasto con i principi fissati dagli art. 43 e 49 del Trattato CE, concernenti la libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi all'interno della Comunità Europea, così come interpretati dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza in data 6.3.2007 nelle cause riunite C-338/04, C-3S9/04 e C-360/04, Placanica;
chiesto, in subordine, la riduzione della pena inflitta. In ordine al secondo motivo di gravame, in particolare, la sentenza ha escluso che la norma incriminatrice, nel caso in esame, risulti in contrasto con i citati principi comunitari, osservando che gli imputati effettuavano attività di raccolta di scommesse, senza essere in possesso delle prescritte autorizzazioni, anche per conto di gestori italiani.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi gli imputati, che la denunciano per violazione di legge e vizi di motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento entrambi i ricorrenti denunciano la violazione ed errata applicazione della L. n. 401 del 1989, art. 4 e vizi di motivazione della sentenza impugnata.
Con il motivo di gravame viene riproposta la questione della inapplicabilità, nel caso in esame, della norma incriminatrice per contrasto con i citati principi stabiliti dal Trattato CE in punto di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi all'interno della Comunità Europea.
Nella sostanza si deduce che le attività di raccolta, accettazione, prenotazione e trasmissione di proposte di scommesse erano poste in essere con riferimento a società di capitali straniere, quali la società di brokeraggio Eurobet, regolarmente autorizzata ad esercitare la raccolta di scommesse sul territorio comunitario, nonché mediante il collegamento ad altri siti analoghi dedicati alle scommesse sportive on line.
Con il secondo identico mezzo di annullamento entrambi i ricorrenti denunciano ulteriormente l'errata applicazione della L. n. 401 del 1989, art.
4. Si ripropone, in sintesi, la questione della inesistenza, nel caso in esame, di un'attività organizzata posta in essere mediante la predisposizione di uomini e mezzi, così come richiesto dalla norma incriminatrice.
Con l'ultimo mezzo di annullamento entrambi i ricorrenti denunciano, infine, vizi di motivazione, in relazione a quanto previsto dall'art.133 c.p., con riferimento alla determinazione della pena inflitta.
I ricorsi non sono fondati.
In sintesi, perché possa configurarsi il contrasto tra le fattispecie criminose previste dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4 ed i principi comunitari concernenti la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, di cui agli artt. 43 e 49 del Trattato CE, occorre che l'attività di accettazione e raccolta di scommesse sia effettuata per conto di una società avente sede in altro Stato membro della Comunità, che non abbia potato partecipare, per preclusioni derivanti dalla normativa interna, alle gare per l'attribuzione delle licenze, sebbene in possesso delle necessarie autorizzazioni per la gestione organizzata di scommesse in altro Stato membro (sez. 3, 28.3.2007 n. 16969, P.G. in proc. Palmioli, RV 236116).
Orbene, secondo l'accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata gli imputati non sono concessionari di una società estera, ovvero contrattualmente legati ad una società estera, regolarmente abilitata in uno dei paesi della Comunità Europea alla organizzazione ed accettazione di scommesse ed esclusa in Italia dalla partecipazione alle gare per l'attribuzione delle licenze, ma operavano in proprio alla raccolta delle scommesse da effettuare, poi, con diverse società, sia straniere che italiane, sicché non vi è dubbio che per tale attività era richiesta l'autorizzazione prevista dall'art. 88 T.U.L.P.S..
Nel caso in esame, pertanto, non sussiste alcun contrasto tra la norma incriminatrice e le disposizioni del Trattato CE in tema di libertà di stabilimento.
Anche il secondo motivo di gravame è infondato.
È stato già reiteratamente precisato da questa Corte che la fattispecie criminosa di cui alla contestazione è integrata da qualsiasi attività "comunque organizzata" attraverso la quale si eserciti, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi del R.D. n. 733 del 1931, art. 88, una funzione intermediatrice in favore di un gestore di scommesse (sez. un. 18.5200 4 n. 23271, Corsi;
sez. 3, 19.5.2006 n. 22051, Zurro, RV 234643; sez. 3, 11.1.2011 n. 6571, Scotti ed altro, RV 249383). Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha affermato la sussistenza della fattispecie criminosa, essendo stato accertato che gli imputati avevano realizzato una minima, ma efficace organizzazione per consentire ai clienti dell'internet point di scommettere su eventi sportivi senza aprire personalmente e direttamente un conto presso i vari siti internet abilitati alla raccolta di scommesse.
Tale organizzazione constava di computer, dell'apertura di conti a nome del CE, della disponibilità di schede prepagate e da utilizzare per le scommesse;
per la sua gestione inoltre veniva tenuta un'apposita contabilità, sicché il locale in questione più che un internet point era una vera e propria agenzia di scommesse. È, infine, manifestamente infondato l'ultimo motivo di gravame. La determinazione della pena, in misura peraltro corrispondente per uno degli imputati e prossima per l'altro al minimo edittale, ha formato oggetto di adeguata motivazione.
I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 8 giugno 2011. Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2011