Cass. pen., sez. III, sentenza 08/06/2011, n. 29523
CASS
Sentenza 8 giugno 2011

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Integra il reato di esercizio abusivo di attività organizzata per l'accettazione e la raccolta di scommesse sportive (art. quarto, commi quarto-bis e quarto-ter, l. 13 dicembre 1989, n. 401) la raccolta in proprio di scommesse da effettuare con diverse società, sia italiane che straniere, svolta in difetto dell'autorizzazione richiesta dall'art. 88 del T.u.l.p.s. da parte del gestore di un "internet point", trattandosi di attività in violazione del divieto assoluto di intermediazione previsto dall'art. 7, comma primo, del d.m. Finanze 2 giugno 1998, n. 174. (In motivazione la Corte, nel disattendere le doglianze difensive, ha escluso la violazione dei principi di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, sanciti dagli artt. 43 e 49 del Trattato CE, in quanto l'indagato non risultava concessionario di società estera abilitata alla raccolta di scommesse in uno dei paesi membri UE).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/06/2011, n. 29523
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29523
    Data del deposito : 8 giugno 2011

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