Sentenza 19 maggio 2006
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 4, comma quarto bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (svolgimento di attività organizzata per l'accettazione e la raccolta di scommesse in assenza di licenza o per favorire tali condotte) risulta integrato da qualsiasi attività, comunque organizzata, attraverso la quale si eserciti una funzione intermediatrice in favore di un gestore di scommesse, senza concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art. 88 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773; tali provvedimenti amministrativi sono richiesti non in via alternativa, in quanto la licenza per l'esercizio delle scommesse è necessaria in aggiunta ad altri provvedimenti autorizzatori o concessori già ottenuti dal gestore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2006, n. 22051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22051 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 19/05/2006
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 911
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 11351/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Martelli Roberto, difensore di fiducia di RR EL, n. a San Severo il 29.3.1956;
avverso SENTENZA in data 21.12.2005 della Corte di Appello di Torino, con la quale, a conferma di quella del G.I.P. del Tribunale di Torino in data 20.1.2005, venne condannata alla pena di mesi uno, giorni dieci di arresto e Euro 172,00 di ammenda, pena detentiva sostituita con quella pecuniaria corrispondente, quale colpevole del reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. LOMBARDI Alfredo Maria;
udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia di colpevolezza di RR EL in ordine al reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4, ascrittole perché, quale titolare del bar Caffetteria Hasem, esercitava l'organizzazione di pubbliche scommesse denominate Formula 101 senza la prescritta autorizzazione.
La sentenza ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva contestato la sussistenza della fattispecie contravvenzionale ascrittale, deducendo di essere in possesso di un'autorizzazione della Sisal per la raccolta delle scommesse relative al gioco di cui alla contestazione e per essere la medesima in possesso dell'autorizzazione di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88, con riferimento ad altri giochi, nonché
dell'elemento soggettivo del reato, e censurato la entità della pena inflitta.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputata, che la denuncia per violazione di legge. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un sostanzialmente unico motivo di gravame la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione della L. n. 401 del 1989, art.
4. Si premette in punto di fatto che la società Hazem, di cui è responsabile l'imputata, titolare del pubblico esercizio per la somministrazione di bevande di cui alla contestazione, esercitava la raccolta delle scommesse relative al concorso denominato Formula 1 per conto della Sisal ed era munita di autorizzazione rilasciata dalla predetta concessionaria del gioco. Si osserva, poi, in punto di diritto che la disposizione di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4 bis, è stata introdotta, dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 37, al fine di contrastare il fenomeno del proliferare di agenzie per la raccolta di scommesse per conto di società straniere, aggirando i vincoli imposti dallo Stato italiano a tale tipo di attività, sicché la disposizione citata è diretta ad impedire l'esercizio sul territorio italiano di scommesse ai soggetti privi di qualsiasi concessione o autorizzazione o licenza ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88. Si deduce, quindi, che la società Hazem effettuava la raccolta di scommesse relative a pronostici per i quali la Sisal aveva ottenuto la necessaria concessione dal competente Ministero e, a sua volta, aveva autorizzato la società Hazem ad effettuare la raccolta delle scommesse, sicché l'attività svolta da quest'ultima era stata regolarmente autorizzata dal concessionario del gioco.
Si aggiunge che la citata autorizzazione, contrariamente a quanto sostenuto nella impugnata sentenza, deve ritenersi alternativa agli altri titoli di legittimazione previsti dalla norma citata, compresa la licenza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art.88. Si deduce inoltre che la Hazem era in ogni caso titolare della licenza di cui alla disposizione citata per altri giochi basati sui pronostici, profilo non esaminato adeguatamente dai giudici di merito, dovendosi escludere che la licenza debba intendersi limitata a quei tipi di gioco cui la medesima licenza si riferisce.
Il ricorso non è fondato.
È stato definitivamente affermato da questa Suprema Corte che "il reato di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 4 bis (svolgimento di attività organizzata per la accettazione e raccolta anche per via telefonica e telematica di scommesse o per favorire tali condotte) risulta integrato da qualsiasi attività, comunque organizzata, attraverso la quale si eserciti, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), una funzione intermediatrice in favore di un gestore di scommesse, a nulla rilevando l'esistenza di abilitazione in capo al gestore stesso." (sez. un. 200423271, Corsi, riv. 227726). Alla enunciazione del citato principio di diritto, peraltro tenuto presente dai giudici di merito, vanno aggiunte le seguenti osservazioni con specifico riferimento alla fattispecie di cui si tratta.
Il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88, come sostituito dalla L.23 dicembre 2000, n. 388, art. 37, comma 4 dispone testualmente:
"la licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione".
Dal tenore della norma si evince, quindi, chiaramente che la licenza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88, non è affatto alternativa alla concessione o alla autorizzazione, che l'incaricato dal concessionario può ottenere da quest'ultimo, nell'ambito di quanto previsto dalla stessa concessione o autorizzazione originaria, altrimenti il dettato normativo risulterebbe privo di senso logico, in quanto la concessione o autorizzazione ottenuti dall'interessato assorbirebbero la licenza stessa, rendendo superfluo l'ulteriore provvedimento autorizzatorio previsto dalla norma.
Peraltro, la licenza rilasciata dalla autorità di pubblica sicurezza si palesa finalizzata a consentire i controlli propri di detta autorità sui singoli esercenti quelle attività che per la loro natura possono rendere opportuna una vigilanza dettata da ragioni di ordine pubblico o risultino soggette al rischio di infiltrazioni criminali, sicché la funzione di detta licenza non corrisponde a quella propria della concessione o autorizzazione, che soddisfano, invece, l'interesse dello Stato ad un più generale controllo sulla organizzazione e la raccolta di giochi, scommesse, concorsi rispondenti alle caratteristiche descritte nella stessa L. n. 401 del 1989, art. 4, nonché l'interesse fiscale dello Stato collegato al loro esercizio.
La L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4 bis deve essere, pertanto, interpretata nel senso che la fattispecie contravvenzionale si configura per la carenza di concessione, autorizzazione o licenza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88, così come richieste dalle disposizioni che disciplinano il tipo di attività cui sono riferibili tali provvedimenti e non nel senso generico della alternatività dei medesimi, al fine di legittimare l'attività svolta da chi ha ottenuto uno di essi.
Deve essere inoltre affermato che proprio la specificità della previsione della licenza, nel riferimento ai singoli giochi il cui esercizio è consentito alla persona autorizzata, implica la necessità che il provvedimento legittimi espressamente ogni tipo di attività in concreto esercitata da chi ne è titolare. Risulta, peraltro, evidente, che una diversa interpretazione della norma consentirebbe all'interessato, mediante l'ottenimento di un'autorizzazione riferibile alla raccolta di un solo tipo di scommessa, eventualmente di scarsa rilevanza, l'accesso ad ogni altro tipo di organizzazione di giuochi e scommesse al di fuori di ogni controllo dell'autorità.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico della ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2006