Sentenza 2 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/2002, n. 3048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3048 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2002 |
Testo completo
O 0 I T 1 R A . E T 1 I S 1 N A . O R T L T L R S E LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONECORTE SUP 3 048/02 A D E 8 N O 9 O - I C I S 3 - L R U 6 REPUBBLICA ITALIANA A P C L S E E A : D E A IN NOME I S 0 R E 4 E P T . S A L M Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE ESPULSIONE DI STRANIERO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12164/00 Dott. Angelo GRIECO Presidente Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere Cron..7152 CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Walter Ud. 10/07/2001 Dott. Aniello ΝΑΡΡΙ Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: IT SI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TITO OMBONI, presso l'avvocato MARIO LUCIANO CREA, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE SORACE e LUIGI MAMONE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
PREFETTO DI REGGIO CALABRIA;
- intimato avversO il decreto del Tribunale di PALMI, depositato 11 27/04/00 (cron. N 634/00) - il udita la relazione della causa svolta nella pubblica2001 1831,1 udienza del 10/07/2001 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il 13.4.2000 il Prefetto di Reggio Calabria intimò a TR SI di lasciare il territorio dello Stato italiano entro 15 giorni dalla data di notifica del de- creto, avendo accertato che egli, munito di visto con- "solare di tipo C" della durata di 90 giorni, valido per ingressi multipli negli Stati Schengen, rilasciato dalla Ambasciata greca di Plovdin in Bulgaria, era en- trato più volte nel territorio nazionale, senza mai chiedere il prescritto permesso di soggiorno;
e che l'ultimo ingresso nel territorio nazionale risaliva al 15.1. 2000. TR SI propose ricorso al Tribunale di Pal- mi, sezione distaccata di Cinquefrondi, assumendo di essere entrato nel territorio italiano munito di passa- porto con regolare visto di ingresso e che la inosser- vanza della prescrizione, che gli imponeva negli otto giorni successivi all'ingresso nel territorio italiano di richiedere il permesso di soggiorno, era derivata dalle difficoltà di informazione e di comprensione del- la lingua italiana e dalla ignoranza delle leggi ita- 2 liane in materia, e che comunque egli si era attivato per cercare un lavoro che gli giovasse ad ottenere il prefetto permesso. Il tribunale ha respinto la opposizione con decreto 26.4.2000, con cui ha ritenuto che non costituisse caso conoscenza della legge e di forza maggiore la mancata della lingua italiana. Il provvedimento è stato gravato da ricorso per cassazione con un motivo. Non ha presentato da fese la Prefettura di Reggio Calabria. Nella udienza del 18.5.2001 questa Corte ebbe a di- sporre la rinnovazione della notificazione del ricorso, nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazio- ne della ordinanza, nei confronti del Prefetto, avendo verificato che la notificazione era stata invece ese- guita presso l'Avvocatura dello Stato, che nella fase di merito non aveva assunto la difesa dell'organo sta- tale, passivamente legittimato alla opposizione. Il ricorso è stato poi discusso nella udienza del 10.7.2001. CDIVX Il Collegio, dopo la camera di consiglio, ha rite- nuto di riconvocarsi per la camera di consiglio del 18.12.2001. Motivi della decisione Deduce il ricorrente il difetto di motivazione del 3 provvedimento impugnato, con riferimento alla documen- tazione che era stato reperito uno stabile lavoro, la quale avrebbe consentito la concessione del permesso di soggiorno. Illegittimo era stato pertanto il rigetto del ricorso da parte del tribunale, attraverso una in- terpretazione erronea del principio ispiratore della legge 40/1998, giacché egli versava in una situazione giuridicamente diversa da quelle considerate dalla leg- ge, il cui precetto assumeva una valenza ordinatoria e non perentoria, dovendosi la valutazione della sussi- stenza del presupposto per la emissione del decreto di espulsione comparare con altri requisiti, primo fra tutti il lavoro, che il ricorrente aveva dimostrato di avere. Il ricorso non merita di essere accolto. Con la opposizione al tribunale dedusse il ricor- दु rente di non avere richiesto il permesso di soggiorno negli otto giorni successivi al suo ingresso in Italia, a causa delle difficoltà di comprendere la lingua ita- liana e della sua ignoranza delle norme a riguardo, nonchè di essersi poi adoperato per cercare in lavoro;
"lamentò inoltre la eccessiva precipitosità" del prov- vedimento di espulsione, che aveva mancato di motivare sulle ragioni del rigore con cui era stato emesso. Nulla osservò in ordine alle circostanze indicate 4 nel decreto prefettizio 13.4.2000, il quale aveva dato atto che più volte egli era entrato nel territorio ita- liano, senza mai richiedere il prescritto permesso, e che l'ultimo ingresso risaliva al 15.1.2000 e cioè a novanta giorni prima, senza che vi fossero stati motivi di forza maggiore, compresi quelli di salute. I l tribunale, rilevato che la mancata conoscenza della lingua italiana e della legge non costituisce ca- SO di forza maggiore e che era ampiamente decorso il termine di otto giorni dall'ingresso in Italia, respin- se la opposizione. Con il ricorso per cassazione il TR lamenta che il provvedimento impugnato non abbia motivato sulla circostanza che egli avesse "dimostrato di essersi dato ins stabile lavoro", tanto costituendo il presupposto utile per ottenere il permesso di soggiorno, a fronte del quale il precetto di legge "assumeva una valenza ordi- natoria e non perentoria". L'assunto è privo di fondamento. Premesso che le originarie censure al decreto di espulsine risultano adeguatamente esaminate dal primo giudice, che ha considerato la circostanza positiva della presenza nel territorio italiano da tempo ben su- periore agli otto giorni previsti dall'art. 5 L. 40/1998 e quella negativa della assenza di ragioni giu- 5 stificative della forza maggiore, va rilevato che la ricerca di una occupazione non rappresenta un punto de- cisivo della controversia, a fronte del predetto dispo- sto di legge, quand'anche quella occupazione fosse sta- ta effettivamente conseguita e non semplicemente spe- rata, sicché correttamente il provvedimento impugnato si è limitato a considerare gli elementi necessari alla verifica della inosservanza della norma, implicitamente svalutando qualunque altra ragione addotta. Conseguentemente, se è gratuito l'addebito di omes- sa motivazione, non ha pregio alcuno la denunzia di il- legittima applicazione " del principio ispiratore della legge 40/1998", a fronte della prescrizione relativa al permesso di soggiorno, che, contemplando termini peren- !M tori - "la valenza ordinatoria" che il ricorrente invo- ca è resistita dal tenore della norma, al di là della circostanza che ben novanta erano stati i giorni tra- scorsi in Italia, dall'ultimo ingresso, e ripetute era- no state in precedenza le sue introduzioni nel territo- rio italiano poteva essere disapplicata solo da moti- vi di forza maggiore. Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, non avendo il Prefetto assunto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. 6 G. 12154/01 Roma 18.12.2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Feli ce y Don Plentedateda Angelo Grieco Grięco IL CANCELLIER: Domenico klar kalup CORTE SUPR P. - 2 MOB 20MAR IL CA SPESE A CARICO DELLO STATO L. 40 DEL 6-3-98 ART. 11.10 MATERIA: ESPULSIONE STRANIERI 7