Sentenza 4 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di procedimento di prevenzione, l'udienza può essere rinviata per legittimo impedimento a comparire del prevenuto soltanto qualora questi abbia manifestato la volontà di essere presente e di essere sentito personalmente, né tale richiesta può ritenersi implicita nell'istanza di rinvio formulata dal difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2007, n. 46614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46614 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 04/12/2007
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 3833
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 007702/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OV MA N. IL 16/05/1978;
avverso DECRETO del 25/10/2006 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CONSOLO Santi: rigetto. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che la Corte d'appello di Reggio Calabria con decreto del 25/10/2006 confermava quello di primo grado del applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. per anni due nei confronti di RI BO, sottolineando il quadro complessivo degli elementi di segno positivo a sostegno del giudizio di pericolosità sociale, desumibile dagli esiti di attività investigative e di perquisizione, oltre che dalle cadenze di numerosi episodi criminosi per i quali sono tuttora pendenti procedimenti penali, anche per violazioni delle prescrizioni impostegli;
che il BO ha impugnato il suddetto decreto deducendo la nullità del procedimento innanzi al Tribunale per il mancato accoglimento dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del prevenuto, nonché l'incongrua valutazione probatoria degli elementi di fatto determinanti per il giudizio di attuale pericolosità;
che i motivi di gravame sono privi di pregio;
che, da un lato, nel procedimento camerale di prevenzione l'udienza può essere rinviata per legittimo impedimento del prevenuto a comparire soltanto quando questi abbia manifestato la volontà di essere presente e di essere sentito personalmente, mentre nel caso in esame ne difetta la specifica richiesta in tal senso, ne' tale richiesta può ritenersi implicita nell'istanza di rinvio formulata dal difensore, trattandosi di atto formale che deve provenire dall'interessato ed il relativo diritto non può essere esteso al difensore (v., da ultimo, Cass., Sez. 1^, 12/03/2003 n. 19535, PM in proc. Abitudine, rv. 224778);
che, dall'altro, la Corte di merito ha adeguatamente apprezzato tutti i dati fattuali, dirimenti ai fini della prognosi di pericolosità sociale del proposto, ancorandola a specifiche circostanze, sicché, essendo il provvedimento de quo ricorribile solo per "violazione di legge" L. n. 1423 del 1956, ex art. 4, comma 11 (C. cost., sent. n. 321 del 2004), le argomentate e logiche conclusioni del giudice di merito risultano insindacabili, per questo profilo, in sede di legittimità;
che il ricorso dev'essere, pertanto, dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 dicembre 2007. Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2007