Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4667
CASS
Sentenza 2 aprile 2002

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I criteri di classificazione introdotti dall'art. 49 della legge n. 88 del 1989 e relativi all'inquadramento dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali non operano in tema di sgravi contributivi per le imprese operanti nel Mezzogiorno, la cui disciplina presenta caratteri di specialità in relazione sia all'ambito territoriale di applicazione (Mezzogiorno e zone depresse del centro - nord), sia alle finalità perseguite (quali l'incentivazione di alcune attività produttive e la promozione dell'occupazione); ne consegue che, ove la legge indichi come fruitori degli sgravi contributivi le aziende industriali o le imprese artigiane senza fornire una nozione di tali categorie di attività e senza aver fatto alcun riferimento o rinvio a leggi previdenziali di inquadramento, è necessario ricorrere ai generali criteri di qualificazione delle attività imprenditoriali contenuti nell'art. 2195 cod. civ. e nella legge quadro n. 443 del 1985 sull'artigianato (nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto applicabili ad una società cooperativa di imprese artigiane, assimilata alle imprese artigiane ex art. 6 legge n. 443 del 1985, le agevolazioni previste per queste ultime dall'art. 5 del D.L. n. 173 del 1988, convertito in legge n. 291 del 1988).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4667
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4667
    Data del deposito : 2 aprile 2002

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