Sentenza 2 aprile 2002
Massime • 1
I criteri di classificazione introdotti dall'art. 49 della legge n. 88 del 1989 e relativi all'inquadramento dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali non operano in tema di sgravi contributivi per le imprese operanti nel Mezzogiorno, la cui disciplina presenta caratteri di specialità in relazione sia all'ambito territoriale di applicazione (Mezzogiorno e zone depresse del centro - nord), sia alle finalità perseguite (quali l'incentivazione di alcune attività produttive e la promozione dell'occupazione); ne consegue che, ove la legge indichi come fruitori degli sgravi contributivi le aziende industriali o le imprese artigiane senza fornire una nozione di tali categorie di attività e senza aver fatto alcun riferimento o rinvio a leggi previdenziali di inquadramento, è necessario ricorrere ai generali criteri di qualificazione delle attività imprenditoriali contenuti nell'art. 2195 cod. civ. e nella legge quadro n. 443 del 1985 sull'artigianato (nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto applicabili ad una società cooperativa di imprese artigiane, assimilata alle imprese artigiane ex art. 6 legge n. 443 del 1985, le agevolazioni previste per queste ultime dall'art. 5 del D.L. n. 173 del 1988, convertito in legge n. 291 del 1988).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4667 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - rel. Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, FONZO FABIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COOPERATIVA GARANZIE ASSOCIATE C.G.A. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 50, presso lo studio dell'avvocato LUCIO LAURENTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FILIPPO BASSU, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 116/99 del Tribunale di SASSARI, depositata il 29/03/99 R.G.N. 1083/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e in subordine il rigetto.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore del lavoro di Sassari l'INPS otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della società cooperativa indicata in epigrafe per il recupero del 50% dei contributi dovuti per i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro. A sostegno del ricorso l'INPS deduceva che la cooperativa non aveva i requisiti soggettivi per godere dei benefici di cui all'art. 3 comma 6 del d.l. n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984, come modificato dall'art. 5 del d.l. n. 173 del 1988, convertito in legge n. 291 del 1988, atteso che le suddette leggi individuavano i beneficiari nelle sole imprese artigiane e nelle imprese (in senso stretto) che operano nel Mezzogiorno.
Avverso detta ingiunzione la Cooperativa proponeva tempestivamente opposizione deducendo di aver diritto ai benefici, sia perché costituita da imprese artigiane per la fornitura di servizi ai soci, sia perché iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane. L'INPS si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione, deducendo di aver correttamente proceduto al disconoscimento dei benefici di cui alla legge 863/1984 in forza del potere di inquadramento delle aziende riconosciutogli dal legislatore in via esclusiva con l'art. 49 della legge n. 88 del 1989 ed in forza della corretta applicazione della legge n. 443 del 1985 (legge quadro sull'artigianato).
Il Pretore, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo. L'appello proposto dall'INPS veniva a sua volta respinto dal Tribunale di Sassari.
A sostegno della decisione il Tribunale osservava che a norma dell'art. 6 della legge n. 443 del 1985 alle cooperative costituite tra imprese artigiane, iscritte in una sezione separata dell'albo, spettano le stesse agevolazioni previste per le imprese artigiane, anche se non siano in possesso dei requisiti dimensionali e qualitativi richiesti dagli artt. 3 e 4 della legge per l'impresa artigiana in senso stretto. Rilevava, altresì, che il riconoscimento in capo all'INPS del generale potere di inquadramento previsto dall'art. 49 legge n. 88 del 1989 non comportava l'insindacabilità in sede giurisdizionale del suo concreto esercizio. Riteneva, pertanto, che la società appellata aveva diritto all'estensione delle agevolazioni in questione, sia perché iscritta nella apposita sezione dell'albo, sia perché non risultava contestato dall'istituto la mancanza degli ulteriori due requisiti richiesti dal secondo comma dell'art. 6 della legge (utilizzazione dei benefici per la gestione dell'impresa e mancato superamento quantitativo dei limiti massimi previsti dalle leggi di sostegno dell'attività consortile). Avverso questa sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo. La Cooperativa ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con un unico, articolato motivo di ricorso l'INPS denuncia violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 6 della legge n. 443 del 1985, dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989, dell'art. 3 comma 6 del d.l. n. 726 del 1984, convertito con modificazioni nella legge n. 863 del 1984, dell'art. 5 del d.l. n. 173 del 1988, convertito con modificazioni nella legge n. 291 del 1988, nonché vizi di motivazione, e sostiene: a) che il Tribunale non ha fatto corretta applicazione del principio di ripartizione dell'onere della prova e non ha considerato che spettava alla società l'onere di provare la sussistenza degli elementi previsti dalla legge per il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana;
b) che il Tribunale ha violato l'art. 49 della legge n. 88 del 1989 disconoscendo il potere esclusivo da detta norma riconosciuto all'ente previdenziale in ordine alla classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali;
in forza di detta norma, infatti, il soggetto il quale assume di aver diritto ad un inquadramento diverso dovrà chiedere al giudice ordinario la disapplicazione dell'atto amministrativo di inquadramento dando prova della illegittimità dell'inquadramento medesimo, domanda che nel caso di specie non è stata proposta;
c) che l'iscrizione della cooperativa nella sezione separata dell'albo non è sufficiente ai fini del godimento dei benefici previdenziali in esame, perché ai predetti fini è anche necessario che i consorzi e le società consortili abbiano i requisiti previsti dagli artt. 3 e 4 della legge quadro per il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana;
d) che il Tribunale ha omesso qualsiasi controllo in ordine alla circostanza che il consorzio espleta attività plurime a prevalenza non artigianale.
Il ricorso è infondato sotto tutti i profili prospettati. In ordine alle censure prospettate ai punti a) e d), la Corte osserva che le questioni ivi trattate sono del tutto estranee alla struttura argomentativa e precettiva della sentenza impugnata. Non avendo il ricorrente formulato alcuna censura di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e non essendo la Corte legittimata a verifiche officiose sul punto, deve, alla stregua del silenzio della sentenza di appello sulle suddette questioni, necessariamente concludersi per la novità delle medesime e, quindi, per la loro inammissibilità nella presente sede di legittimità. Va qui ribadito il principio per cui, qualora una determinata questione non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente per cassazione che la riproponga in sede di legittimità, al fine di evitare una pronuncia di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere di allegare non solo la già avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente abbia a ciò provveduto, onde dare modo alla Corte di controllare ex actis la validità dell'asserzione (cfr. Cass. n. 492 del 2001, Cass. n. 12025 del 2000, Cass. n. 11501 del 2000). Per quanto concerne i profili di censura sub b) e c) giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, i criteri di classificazione introdotti dall'art. 49 della legge n. 88 del 1989 e relativi all'inquadramento dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali non operano in tema di sgravi contributivi per le imprese operanti nel Mezzogiorno, la cui disciplina presenta caratteri di specialità in relazione sia all'ambito territoriale di applicazione (Mezzogiorno e zone depresse del centro-nord), sia alle finalità perseguite (quali l'incentivazione di alcune attività produttive e la promozione dell'occupazione); ne consegue che, ove la legge indichi come fruitori degli sgravi contributivi le aziende industriali o le imprese artigiane senza fornire una nozione di tali categorie di attività e senza aver fatto alcun riferimento o rinvio a leggi previdenziali di inquadramento, è necessario ricorrere ai generali criteri di qualificazione delle attività imprenditoriali contenuti nell'art. 2195 cod. civ. e nella legge quadro n. 443 del 1985 sull'artigianato (Cass. n. 5036 del 1995, Cass. n. 10016 del 1995, Cass. n. 5931 del 1994). Nel caso di specie l'art. 5 del d.l. n. 173 del 1988, convertito in legge n. 291 del 1988, ha esteso le agevolazioni di cui all'art. 3 del d.l. n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984
(equiparazione a fini contributivi dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro agli apprendisti) ai "lavoratori assunti da imprese artigiane e da imprese ubicate nei territori di cui al T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno". Di conseguenza, per la società cooperativa qui intimata, nessuna particolare efficacia provvedimentale può riconoscersi alle determinazioni adottate dall'INPS a norma dell'art. 49 legge n. 88/1989, sicché si appalesano del tutto sforniti di fondamento i rilievi fondati sulla presunta efficacia costitutiva di una siffatta classificazione.
Vero è, invece, che ai fini degli sgravi contributivi in questione, la classificazione della cooperativa come impresa artigiana deve avvenire sulla sola base della legge quadro sull'artigianato n. 443 del 1985.
A tal fine non può prescindersi dal disposto dell'art. 6 della legge n. 443 che, mentre al primo comma prevede che "i consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo", al secondo comma così dispone: "Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane purché le stesse siano esclusivamente riservate alla gestione degli organismi sopra citati e purché, cumulandosi eventualmente con analoghi interventi previsti da leggi statali finalizzati al sostegno dell'attività consortile non si superino globalmente i limiti previsti dalle stesse leggi statali". La norma ora riprodotta estende espressamente ai consorzi ed alle cooperative costituiti fra imprese artigiane ed iscritti nell'apposita sezione dell'albo le stesse agevolazioni previste per le imprese artigiane. Nessun richiamo viene fatto ai requisiti dimensionali e produttivi i richiesti dagli articoli 3 e 4 della legge i per la sussistenza della impresa artigiana. Come è stato giustamente rilevato nella sentenza impugnata, data la peculiarità strutturale e funzionale della figura della società consortile (o della cooperativa), difficilmente la stessa può rivestire i medesimi requisiti dimensionali, personali e qualitativi propri dell'impresa artigiana in senso stretto. Sicché l'equiparazione fra le due figure è stata operata dal legislatore solo in ragione della identità degli scopi e delle funzioni delle due entità giuridiche, atteso che la società consortile iscritta all'albo è funzionalmente diretta a favorire il concreto svolgimento delle attività delle imprese artigiane consociate. Le uniche limitazioni apportate dalla norma attengono alla utilizzazione delle agevolazioni esclusivamente in favore della gestione della società consortile ed al divieto, in caso di cumulo con i benefici previsti per le società cooperative, di superare i limiti di tali benefici. Ma sul rispetto nella specie di entrambe dette limitazioni non è sorta questione. In definitiva, la sentenza impugnata, che ai principi sopra esposti si è correttamente attenuta, si sottrae a tutte le censure mossele dall'istituto ricorrente.
Il ricorso, di conseguenza, deve essere respinto. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'intimata delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 8,51 oltre ad euro milletrecento per onorari.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2002