Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2002, n. 11618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11618 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 6 6 18/02 SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.m Sigg Ma Dott. Paolino Presidente DELL'A NO R.G.N. 15183/99 Cron.29226 Consigliere Dott. Michele DE LUCA Consigliere Rep. Dott. Fernando LUPI Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Ud. 09/01/02 Rel. Consigliere Dott. Natale CAPITANIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AB LL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FAA' DI BRUNO 79, presso lo studio dell'avvocatoE. GIOVANNI NERVI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERO GRIGNOLIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER I.N.A.I.L.- L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso2002 60 dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA' * -1- ! giusta delega in atti;
controricorrente I avverso la sentenza n. 174/99 del Tribunale di CASALE MONFERRATO, depositata il 16/06/99 R.G.N. 523/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato DE FERRA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 8 gennaio 1998 LL UT conveniva in giudizio davanti al chiedendo Pretore di Casale Monferrato l'INAIL che venisse accertata la sua ridotta attitudine al lavoro con postumi permanenti e con una percentuale non determinata da infortunio sulinferiore al 30%, lavoro, verificatosi in data 22 novembre 1996 alle ore 5,44 circa, mentre alla guida della sua autovettura Fiat 500 si stava recando a Quattordio, ove si trovava il suo posto di lavoro in località Solerio rimanendo vittima di un incidente stradale. Il Pretore, assunta prova testimoniale e disposta consulenza tecnica, rigettava la domanda. Con sentenza in data 2/16 giugno 1999 il Tribunale di Casale Monferrato rigettava l'appello della UT osservando che la medesima, pur trattandosi di infortunio in itinere, aveva aggravato il rischio per una libera scelta (rischio elettivo), poiché per recarsi al lavoro, aveva utilizzato la propria autovettura, mentre avrebbe potuto usufruire agevolmente di mezzi pubblici. La lavoratrice ricorre per cassazione con unico articolato motivo. Resiste l'INAIL con controricorso. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'articolato motivo di ricorso la UT contesta in primo luogo l'affermazione del Tribunale secondo cui l'infortunio in itinere sia ipotizzabile soltanto per il tragitto di residenza del lavoratore al posto di lavoro, essendo, invece, la giurisprudenza orientata nel senso che 10 spostamento del lavoratore anche da altra dimora abituale non escluda la occasione di lavoro dell'infortunio in itinere. La ricorrente, altresì, deduce che il Tribunale, in violazione dell'art. 2 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, non aveva considerato che l'infortunio in itinere deve considerarsi l'uso del mezzooccasionato da lavoro allorquando diverso da quello pubblico sia reso necessario dall'impossibilità di altra ragionevole scelta e, quindi, prescinda dalla volontà di scelta del lavoratore che sia indotto a raggiungere il posto di lavoro con altro mezzo per carenza ○ per l'inadeguatezza dei mezzi pubblici di trasporto. @yotumi Sotto tale profilo la ricorrente si sofferma sulle difficoltà notevoli inerenti all'utilizzo del mezzo di trasporto pubblico, tali da impedire, in relazione all'orario di lavoro, il ritorno a casa. 4 Il ricorso è fondato. In materia di infortuni sul lavoro indennizzabili ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (art. 2) per infortunio "in itinere" deve intendersi quello occorso al lavoratore sia nel tragitto dal luogo, qualunque esso sia, ove egli abbia inteso fissare la propria residenza in conformità del principio di libertà di soggiorno riconosciuta a ciascun cittadino dall'art. 16 primo quello di lavorocomma Cost. e sia quello occorsogli nel tragitto dal luogo di lavoro alla propria abitazione. Tale principio è stato ora confermato anche dal D. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 (v. Cass. 25.7.2001 n. 10162). Ciò posto, 1'infortunio in itinere Occorso al lavoratore che si rechi al lavoro o che ritorni dal luogo di lavoro alla propria abitazione indennizzabile, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, anche quando egli, a tal fine, si giovi di un mezzo di trasporto privato, se il suo uso è ragionevolmente imposto da particolari disagi e difficoltà nell'utilizzo dei mezzi pubblici, disagi e difficoltà per la cui eliminazione non si può esigere che debba 5 necessariamente giovarsi dell'aiuto di un familiare o di una persona a lui affettivamente legata. (v. Cass.
1.7.1998 n. 6499; Cass.
5.11.1998 n. 11148). Non essendosi la sentenza impugnata attenuta ai principi di diritto sopra esposti e sottolineati, vain accoglimento del proposto ricorso essa cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Torino, la quale nella definizione della controversia, si sottolineati uniformerà ai sopra esposti e principi, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Torino. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2002. Vihin. mu' Gun. il Presidente: Matale Capita Il Cons. estensore: IL CANCEL ERE Zauco Depositate in Cancelleria Oggi, IL CANCELLIERE zauco 6