Sentenza 1 aprile 2003
Massime • 1
L'art. 102-bis disp. att. cod. proc. pen., nel prevedere che chi sia stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ovvero a quella degli arresti domiciliari ha diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro qualora venga pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero venga disposto provvedimento di archiviazione, presuppone che il licenziamento sia stato determinato in stretto rapporto di causalità con la detenzione, e cioè che il recesso del datore di lavoro sia fondato esclusivamente sul fattore obiettivo dello "status custodiae" del prestatore d'opera; ne consegue che la citata disposizione non può dare titolo alla reintegrazione nel posto di lavoro qualora il licenziamento risulti, come nella specie, in via autonoma giustificato sulla base di elementi ulteriori rispetto alla mera assenza del lavoratore determinata da provvedimento cautelare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva accertato che il licenziamento era stato intimato al lavoratore sottoposto alla misura della custodia in carcere, sia per motivi disciplinari, e cioè per motivi riconducibili, in base al CCNL applicabile, ad una giusta causa, sia per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1464 cod. civ. e dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, e non anche per lo stato di detenzione al quale egli era stato sottoposto).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/2003, n. 4935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4935 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT TA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLUCCI DÈ CALBOLI 9, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati RODOLFO FRANCO, CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, giusta procura speciale atto notar ROBERTO DI GIOVINE di ROMA del 14/11/02, rep. 13670;
- ricorrente -
contro
AEROPORTI ROMA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA C. SO VITTORIO EMANUELE 187, presso lo studio dell'avvocato GUIDO RINALDI BACCELLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1517/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 06/09/01 R.G.N. 2203/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato RINALDI BACCELLI GUIDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3 maggio 2000, la Aeroporti di Roma S.p.A. proponeva appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma ordinava la reintegrazione di NA TI nel posto di lavoro, con condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate dal 27 novembre 1998, data della ritenuta illegittima mancata reintegra del dipendente.
L'adita Corte d'appello di Roma, premesso che l'TI, tratto in arresto il 2 dicembre 1992 per concorso in estorsione, era stato assolto con sentenza del 16 marzo 1998, osservava che il primo Giudice aveva accolto la domanda di reintegra del lavoratore ritenendo di poter fare applicazione, nella specie, della disposizione di cui all'art. 102 bis disp. att. c.p.p., che attribuisce al lavoratore, licenziato perché sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, il diritto ad essere reintegrato, qualora venga pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione.
Tale conclusione - ad avviso della Corte d'appello - non era condivisibile sia perché il licenziamento non era fondato su detto presupposto, bensì irrogato per motivi disciplinari, vale a dire per giusta causa, e, alternativamente, per impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi degli artt. 1464 c.c. e 3 legge 604/66, come emergeva da altro giudizio, in ordine al quale il Giudice di secondo grado, confermando la decisione di primo grado, aveva respinto la impugnativa del licenziamento;
sia perché, in ogni caso, anche dal punto di vista cronologico, il ritiro operato dalla Autorità aeroportuale del tesserino, necessario al dipendente per accedere alle zone ove svolgere il proprio lavoro, non era avvenuto a causa della detenzione bensì della sottoposizione del dipendente al procedimento penale, mentre il licenziamento, intervenuto nell'agosto 1993 e cioè a circa otto mesi di distanza dalla fine della detenzione, era conseguente alla durata del ritiro del tesserino e, quindi, alla impossibilità per l'TI di svolgere la prestazione lavorativa. Pertanto - ad avviso del Giudice d'appello, la domanda dell'TI andava rigettata. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il lavoratore soccombente con due motivi.
Resiste la società Aeroporti Roma S.p.A. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l'TI, denunciando violazione ex art.360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 102 bis c.p.p., lamenta che il Giudice d'appello avrebbe erroneamente ritenuto non applicabile alla fattispecie quest'ultimo articolo, sul presupposto, altrettanto erroneo, che il suo ambito sarebbe limitato alle ipotesi in cui il dipendente, sottoposto a misura cautelare, "sia stato per ciò stesso licenziato"; con la conseguenza che laddove esista una autonoma e sufficiente causa di recesso, costituita dalla impossibilità sopravvenuta della prestazione, verrebbe meno la possibilità di considerare il recesso intimato - quale causa unica e determinante - a motivo dell'intervenuto provvedimento restrittivo della libertà personale.
Al contrario - secondo il ricorrente- la legge de qua avrebbe sancito un vero e proprio diritto soggettivo del lavoratore a vedersi reintegrare nel posto di lavoro precedentemente occupato, a prescindere dal fatto che il licenziamento sia stato irrogato a causa della disposta misura cautelare o del successivo processo penale ovvero a causa dell'intervenuta impossibilità della prestazione quando la stessa è la conseguenza immediata e diretta della misura cautelare.
Opinare diversamente - prosegue il ricorrente - significherebbe arrivare all'assurdo che, se la datrice di lavoro avesse licenziato il lavoratore per motivi soltanto disciplinari si potrebbe applicare la norma in parola, mentre ove il licenziamento fosse avvenuto per impossibilità sopravvenuta la medesima norma non potrebbe trovare applicazione.
Il motivo è infondato.
L'art. 102 bis disp. att. c.p.p. sotto il titolo "Reintegrazione nel posto di lavoro perduto per ingiusta detenzione", così recita:
"Chiunque sia stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 285 del codice ovvero a quella degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 284 del codice e sia stato per ciò stesso licenziato dal posto di lavoro che occupava prima dell'applicazione della misura, ha diritto di essere reintegrato nel posto di lavoro medesimo qualora venga pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero venga disposto provvedimento di archiviazione". Tale disposizione, estremamente chiara nella sua formulazione, richiede - come correttamente affermato dal Giudice a quo e sottolineato anche dalla dottrina - la sussistenza di uno specifico nesso di causalità tra applicazione della cautela processuale e licenziamento ("sia stato per ciò stesso licenziato"). Occorre, cioè, che il recesso del datore di lavoro sia fondato esclusivamente sul fattore obiettivo dello status custodiae del prestatore d'opera, onde la norma non potrà dare titolo per la reintegrazione nel posto qualora il licenziamento risulti in via autonoma giustificato sulla base di elementi ulteriori rispetto alla mera assenza da provvedimento cautelare.
Si tratta - come è evidente - di un congegno diretto a privilegiare le situazioni di misura di custodia cautelare ingiusta, in un quadro nel quale sono presenti molteplici esigenze contrapposte: quella del datore di lavoro alla continuità della prestazione, quella del dipendente a non perdere il proprio posto di lavoro ed, infine, quella legata agli interessi di giustizia al cui soddisfacimento è rivolto il provvedimento cautelare.
Nel caso in esame, la Corte d'appello di Roma ha tenuto a precisare che l'TI - come si evinceva dalla lettera di licenziamento del 26 agosto 1993 - era stato licenziato sia per motivi disciplinari, riconducibili all'art. 20, n. 6, parte specifica B del CCNL, vale a dire per giusta causa, sia per impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi degli artt. 1464 c.c. e 3 Legge 604 del 1966;
soggiungendo che ognuna delle due motivazioni addotte - a prescindere da ogni indagine in ordine alla rispettiva fondatezza - era in sè sufficiente a sorreggere la decisione della datrice di lavoro, costituendo ognuna autonoma causa di recesso. Correttamente, pertanto, sotto tale profilo, ha ritenuto non applicabile la disposizione alla fattispecie concreta.
Con il secondo mezzo di impugnazione, denunciandosi insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c), si osserva che erroneamente il Giudice di secondo grado aveva affermato che il ricorrente era stato sottoposto a misura cautelare per venti giorni a decorrere dal 2 dicembre 1992, mentre detta misura era durata dal 2 dicembre 1992 al 20 gennaio 1993, cioè quando ormai il tesserino, rilasciato dalla Autorità aeroportuale per l'accesso del dipendente all'area dell'aerostazione, era già stato ritirato da detta Autorità, sì che altrettanto erroneamente aveva escluso che il ritiro del tesserino fosse connesso alla detenzione, bensì alla sottoposizione del dipendente al procedimento penale. Anche tale censura va disattesa, non rivestendo il denunciato errore carattere decisivo, poiché le argomentazioni adottate dal Giudice d'appello per escludere il collegamento tra il licenziamento e la detenzione si fondano essenzialmente sulla circostanza che l'atto di recesso è intervenuto nell'agosto 1993, ad otto mesi di distanza dalla fine della detenzione, in conseguenza della "durata del ritiro del tesserino", protrattosi per tutta la durata del processo, e quindi della impossibilità per l'TI di svolgere la prestazione lavorativa.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2003