Sentenza 3 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2003, n. 5205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5205 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM D ASS IONE Lavoro05-205/03 Oggetto SEZ Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO - Presidente R.G.N. 21454/00 Cron. 11523 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Ud.10/01/03 Dott. Ulpiano MORCAVALLO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN NO AR, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA APOLLODORO 26, presso lo studio dell'avvocato PAOLO VITTORIO LELLI, rappresentato e dall'avvocato MICHELE CONDO', giusta delega indifeso atti;
ricorrente
contro
FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato - MONTEVERDI N. 16, presso lo studio •2003 in ROMA VIA Giuseppe CONSOLO MASSIMO OZZOLA, che lo rappresenta e 89 dell'avvocato -1- difende, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 1275/99 del Tribunale di AVELLINO, depositata il 03/11/99. R.G.N. 83/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/03 dal Consigliere Dott. Ulpiano | MORCAVALLO;
udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CONSOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Avellino, con la sentenza in epigrafe specificata, ha accolto l'appello proposto dalle FE LL AT s.p.a. avverso la decisone pretorile di accoglimento della domanda proposta dall'odierno ricorrente di corresponsione di differenze retributive a titolo di rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, di quanto corrisposto per il c.d. premio di esercizio. I giudici di gravame hanno ritenuto che, in base alla disciplina di cui all'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829, richiamata dalla contrattazione collettiva applicabile nella specie, il suddetto premio non è previsto come componente della base di calcolo dell'indennità di buonuscita, che comprende solo ed esclusivamente 1'80% del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio, dell'eventuale assegno pensionabile e del compenso per ex combattenti, con esclusione, quindi, delle retribuzioni c.d. aggiuntive, quale appunto il premio in questione. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il lavoratore deducendo un unico motivo di impugnazione. La s.p.a. FE LL AT resiste con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, il lavoratore lamenta che i giudici di appello non abbiano riconosciuto la natura retributiva del premio di esercizio, alla stregua delle previsioni della contrattazione collettiva e dei caratteri di continuità, non occasionalità e corrispettività, idonei 1 רע nell'ambito di un lavororapporto di ormai del tutto privatistico - a caratterizzare tale emolumento come una mensilità aggiuntiva, da computare ai fini della buonuscita. Il motivo non è fondato. Ai sensi dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829, l'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri LL AT (OPAFS) era tenuta a corrispondere "ai dipendenti cessati dal servizio, a titolo di indennità di buonuscita, la somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80% del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, dell'eventuale assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattenti". L'assunzione dell'obbligo della buonuscita finanziata mediante specificamente previste l'utilizzazione delle entrate patrimoniali (ritenute sugli stipendi, contributi ordinari dell'azienda, interessi sui prestiti ai dipendenti e altri introiti di gestione) rientrava tra le finalità dell'Opera, specificamente indicate dall'art. 2 della stessa legge n. 829 del 1973 ed aventi un carattere manifestamente previdenziale e assistenziale (oltre la buonuscita, gli assegni per i dipendenti divenuti inidonei al servizio, i sussidi agli orfani, gli assegni di malattia ecc.). A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle FE LL AT (legge 17 maggio 1985 n. 210) e della estinzione dell'Opera, fissata al 1° giugno 1994, l'indennità di buonuscita è stata posta a carico della datrice di lavoro s.p.a. FE LL AT (art. 1, quarantatreesimo comma, della legge 24 dicembre 1993 n. 537). ई er Fino al 31 dicembre 1995, il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti già iscritti all'Opera (avente natura di retribuzione differita ma comunque con funzione previdenziale: cfr. Corte cost. 19 maggio 1993 n. 243), anche se erogato direttamente dalla datrice di lavoro, è rimasto regolato dalla vecchia disciplina, di cui al citato art. 14 della legge n. 829 del 1973, secondo quanto disposto dall'art. 13 del decreto legge 1° aprile 1995 n. 98, convertito con modificazioni nella legge 30 maggio 1995 n. 204, trovando invece applicazione, dopo tale data, la disciplina del trattamento di fine rapporto ex art. 2120 C.C., come modificato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297. Come recentemente rilevato da questa Corte con sentenza 10 maggio 2002 n. 6738, fino alla predetta data del 31 dicembre 1995, ogni questione in merito al calcolo dell'indennità di buonuscita, e quindi anche alla computabilità del premio di esercizio, è legislativamente risolta nel senso della esclusione dalla base di calcolo di tale indennità di ogni emolumento diverso da quelli indicati nel citato art. 14 della legge n. 829 del 1973 e nelle successive modifiche legislative (art. 8 della legge 20 marzo 1980 n. 75 e art. 1 della legge 29 gennaio 1994 n. 87, che hanno aggiunto alla base di calcolo della buonuscita, rispettivamente, la tredicesima mensilità e la percentuale del 60% dell'indennità integrativa speciale), conseguendone altresì che, fino alla medesima data, la contrattazione collettiva poteva disporre soltanto in conformità alla previsione di legge, senza poter prevedere una disciplina autonoma € diversa da quella legale, a pena di nullità delle relative clausole. 3 ми Nella controversia in esame è incontestato che il dipendente ebbe a cessare dal servizio prima della suddetta data del 31 dicembre 1995, essendosi dedotto in giudizio il c.c.n.l. 1990/92, sicchè la disciplina di riferimento per il calcolo della buonuscita è rimasta quella legale, peraltro esplicitamente richiamata dalla contrattazione collettiva (v. art. 96, terzo comma, del predetto c.c.n.l.). Alla stregua di tale disciplina, dunque, il premio di esercizio, che non è richiamato fra gli emolumenti tassativamente indicati dall'art. 14 della legge n. 829 del 1973, deve ritenersi escluso dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita. Va considerato, al riguardo, come il termine di "ultimo stipendio mensile", indicato nella citata disposizione, non indichi una nozione onnicomprensiva, riferita, cioè, ad ogni elemento retributivo, com' è dimostrato dal fatto che la tredicesima mensilità, indicata dalla contrattazione collettiva come elemento aggiuntivo della retribuzione (al pari del premio di esercizio: V. art. 33 del c.c.n.l. 1990/92), è stata successivamente inserita nella base di calcolo della buonuscita a seguito di uno specifico intervento legislativo (art. 8 della legge n. 75 del 1980 cit.), che non ha invece riguardato altri elementi retributivi, quale: appunto il premio di esercizio. Appare del tutto ininfluente, perciò, che il suddetto premio abbia gradualmente acquisito i caratteri tipici della retribuzione, divenendo una corrispettivo obbligatorio, determinato e continuativo, dato che, come s' è visto, la disciplina legale applicabile alla fattispecie prescinde dalla us natura retributiva o meno, ai fini della individuazione degli elementi che compongono la base di calcolo dell'indennità di buonuscita. A tali principi si è attenuta la sentenza impugnata, che si sottrae pertanto alle censure del ricorrente. Ne deriva, in conclusione, che il ricorso va rigettato. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2003. Il Presidente Il Consigliere estensore вично Esine peran МожаVelin More IL CANCELLIERE Depositato in CancolleriaDeposit: AFP 2003 CANCELLIERE CI IL CANCELLIERE Miovanni Cantelmo