Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2003, n. 11668
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Sentenza 29 luglio 2003

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L'art. 59, comma 6, della legge n. 449 del 1997, il quale determina i requisiti per conseguire il diritto per l'accesso alla pensione di anzianità, nonché, per i lavoratori autonomi, un differimento di quattro mesi nei termini di accesso al trattamento pensionistico, si applica ai trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dal 1 gennaio 1998, indipendentemente dal fatto che l'assicurato abbia maturato il relativo diritto durante la vigenza della legge precedente, atteso che in tali ipotesi, come in quella prevista dall'art. 59 comma 8, che, per i lavoratori che conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti entro il primo trimestre dell'anno, differisce l'accesso al pensionamento di anzianità al 1 ottobre del medesimo anno, assume rilievo non il momento di maturazione del diritto al trattamento pensionistico, bensì l'epoca di decorrenza del medesimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2003, n. 11668
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11668
    Data del deposito : 29 luglio 2003

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