Sentenza 29 luglio 2003
Massime • 1
L'art. 59, comma 6, della legge n. 449 del 1997, il quale determina i requisiti per conseguire il diritto per l'accesso alla pensione di anzianità, nonché, per i lavoratori autonomi, un differimento di quattro mesi nei termini di accesso al trattamento pensionistico, si applica ai trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dal 1 gennaio 1998, indipendentemente dal fatto che l'assicurato abbia maturato il relativo diritto durante la vigenza della legge precedente, atteso che in tali ipotesi, come in quella prevista dall'art. 59 comma 8, che, per i lavoratori che conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti entro il primo trimestre dell'anno, differisce l'accesso al pensionamento di anzianità al 1 ottobre del medesimo anno, assume rilievo non il momento di maturazione del diritto al trattamento pensionistico, bensì l'epoca di decorrenza del medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2003, n. 11668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11668 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI EN, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE GALANTE, MAURIZIO DOSSENA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 70/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 13/06/00 R.G.N. 73/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/03 dal Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EN AC, esponendo di essere lavoratore autonomo e di aver maturato nel 1997 il duplice requisito dei trentacinque anni di anzianità contributiva e dei 57 anni di età, chiedeva che il giudice del lavoro di Milano accertasse il suo diritto a percepire la pensione d'anzianità con decorrenza 1^ gennaio 1998 a norma dell'art 1 commi 28 e 29, l. n. 335 del 1995, decorrenza contestata dall'INPS invocando la sopravvenuta normativa di cui alla l. n. 449 del 1997. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso;
ma la decisione veniva riformata dalla Corte di appello di Milano, con sentenza del 30 agosto 2000, che accoglieva il gravame dell'INPS. Secondo i giudici di appello, pur avendo il AC maturato i requisiti previsti dalla l. n. 335 del 1995 nel terzo trimestre 1997, con decorrenza, quindi, della pensione dal 1^ gennaio 1998, a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 449 del 1997 avrebbe potuto ricevere il trattamento pensionistico solo dal 1^ febbraio 1999, avendo detta norma, come risulta chiaramente dalla sua formulazione letterale, differito la decorrenza anche dei trattamenti pensionistici per i quali, come nella specie, il diritto fosse maturato nel vigore della legge previgente.
Superare l'interpretazione letterale, aggiungono i giudici di appello, significherebbe porsi in contrasto con la ratio della legge, che si inserisce in un sistema normativo che tende alla radicale modifica della disciplina pensionistica, divenuta onerosa in particolare proprio per l'erogazione delle pensioni di anzianità.
Avverso tale pronuncia, ricorre per Cassazione il AC con unico, articolato motivo;
resiste l'INPS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente censura le decisione impugnata, assumendo che la nuova normativa evocata dalla Corte di appello, di cui alla l. n. 449/97 art. 59, entrata in vigore nel 1998, che ha spostato la decorrenza delle pensioni di anzianità, non sarebbe applicabile al caso di specie, riguardando unicamente le anzianità contributive maturate a decorrere dal 1^ gennaio 1998, come chiarito dal comma 1 del richiamato art. 59. Il comma 6 della stessa disposizione ha elevato a 58 anni l'età anagrafica fermo il requisito di 35 ani di anzianità contributiva ad eccezione per il periodo 98/2000 per il quale resta fermo il requisito anagrafico dei 57 anni di età, salvo il differimento di quattro mesi per l'accesso al tratta mento. La norma regolerebbe i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, con la conseguenza che la formulazione letterale del citato comma 6 "con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1^ gennaio 1998" sarebbe riferito alla data di maturazione del diritto e non alla decorrenza delle prestazioni, con applicabilità della legge in vigore al momento della maturazione del diritto e non di quella vigente al momento del previsto pagamento della stessa. Inoltre il comma 8 di detta norma avrebbe "cristallizzato" i diritti maturati in base alla precedente legge 335 del 1995: per chi ha maturato il diritto alla pensione entro il quarto trimestre del 1997, l'accesso alla pensione è confermato dal 1^ aprile 1998, rendendo evidente che, per coloro che hanno maturato il diritto alla pensione entro il terzo trimestre 1997, l'accesso alla pensione rimane regolato dalla l. n. 335 del 1995, decorrendo dal 1^ aprile 1998; ne' la ratio legis deve indurre l'interprete a differire sistematicamente tutti i trattamenti maturati.
La censura si rivela priva di pregio.
Come è stato rilevato dalla dottrina e reiterata mente ribadito alla giurisprudenza (tra le altre, si veda Cass. 27 febbraio 1997 n. 779), fonte diretta e unica delle vicende pensionistiche - ivi comprese quelle che, come la pensione di anzianità, non rientrano tra i trattamenti garantiti dall'articolo 38 della Costituzione - è la legge, che impone alla pubblica amministrazione l'adozione di un provvedimento di erogazione del trattamento, condizionato da un'attività di accertamento (subordinata al comportamento del titolare del diritto finalizzato alla soddisfazione dell'interesse all'adempimento del debito), il cui risultato non è costitutivo dell'obbligazione pecuniaria, limitandosi invece a individuare in positivo l'avvenuto realizzarsi della situazione alla quale la legge collega l'insorgere del diritto alla pensione, che peraltro si è già retroattivamente consolidato e regolato sulla base della normativa vigente al momento della sua maturazione. In forza di tali premesse, la Corte ha affermato che la disposizione dell'art. 1, comma 29, l. n. 335 del 1995 - che ha ridisciplinato i requisiti di accesso al pensionamento di anzianità, prevedendo uno slittamento della erogazione del relativo trattamento - non ha efficacia retroattiva, con la conseguenza che sono esclusi dal suo ambito di previsione i soggetti che abbiano prima della entrata in vigore della legge stessa, risolto il rapporto di lavoro e presentato la domanda di pensione avendo già raggiunto la richiesta anzianità anagrafica, per i quali resta pienamente operante la disciplina previgente (Cass. 23 ottobre 2002 n. 14959). Si è, altresì, affermato che, in base all'art. 13, comma 4, lett. c), della l. 23 dicembre 1994 n. 724, sono esclusi dalla sospensione dell'accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità, prevista dal comma 1, anche i lavoratori per cui in data anteriore al 28 settembre 1994 fosse in corso il periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro, alla condizione della sussistenza di apposita certificazione da parte del datore di lavoro della comunicazione del preavviso;
ne', a fronte di un diritto precedentemente acquisito, possono ritenersi applicabili le disposizioni sullo scaglionamento dei pensionamenti di anzianità della successiva l. 8 agosto 1995 n. 335. Questi principi, ispirati al criterio del consolidamento del diritto al trattamento pensionistico sulla base della disciplina vigente al momento della maturazione, non operano nel caso di specie - riguardante lavoratore autonomo che aveva maturato nel terzo trimestre 1997 i requisiti (35 anni di anzianità contributiva e 57 di età) per godere della pensione di anzianità, i cui effetti sarebbero decorsi da gennaio 1998, in base all'art. 1, commi 28 e 29, l. n. 335 del 1995 stante il chiaro tenore letterale dell'art. 59, commi 6 e 8, della l. 27 dicembre 1997 n. 449. L'art. 59, comma 6, prevede le condizioni per conseguire il diritto per l'accesso alla pensione di anzianità, nonché, per i lavoratori autonomi, un differimento di quattro mesi dei termini di accesso al trattamento pensionistico fissati dal successivo comma 8. Dette condizioni di accesso e detto slittamento del termine sono espressamente previste dal legislatore "con effetto sui trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dal 1^ gennaio 1998". L'art. 59, comma 8, prevede, tra l'altro, che i lavoratori che conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani i commercianti e i coltivatori diretti e che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 6, entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1^ ottobre del medesimo anno.
Come emerge nitidamente dal tenore letterale, la disposizione ha effetto sui trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dal 1^ gennaio 1998, anche qualora il relativo diritto sia maturato durante la vigenza della legge precedente.
Può, pertanto, affermarsi che, per l'applicazione delle condizioni di accesso e dei termini di erogabilità della pensione di anzianità previsti, dall'art. 59, commi 6 e 8, 1 n. 449 del 1997, assume rilievo, non già il momento di maturazione del diritto al trattamento pensionistico, bensì l'epoca di decorrenza del medesimo.
Attraverso corretta applicazione di tale principio, la decisione impugnata ha affermato che il AC, lavoratore autonomo il cui trattamento pensionistico di anzianità avrebbe avuto iniziale decorrenza nel primo trimestre 1998, avrebbe potuto accedere a detto trattamento dal febbraio 1999, in conseguenza dell'applicazione dei riferiti commi 8 e 6 dell'art. 59 della citata legge n. 449 del 1997. L'interpretazione letterale della disposizione è, peraltro, conforme alla ratio legis, ispirata da un sistema normativo tendente alla radicale riforma della disciplina pensionistica, divenuta eccessivamente onerosa per la finanza pubblica proprio per la diffusa erogazione dei trattamenti d'anzianità.
Nè a diversa soluzione può condurre l'esame del comma 1 del richiamato art. 59, in quanto il riferimento in esso contenuto alle "anzianità contributive) maturate a decorrere dal 1^ gennaio 1998" riguarda l'applicazione della tabella di cui all'art. 12 d. lgs. n. 503 del 1992 e non assume rilievo specifico ai fini dell'applicazione dei successivi commi 6 e 8 rilevanti e decisivi, per quanto innanzi esposto, nel caso di specie.
Correttamente, inoltre, i giudici di appello hanno affermato che nessuna delle eccezioni previste dalla legge alla regola dello slittamento della decorrenza è applicabile al ricorrente. Diversamente da quanto questi assume nel ricorso per Cassazione, non è, infatti, invocabile, nella specie, la previsione del penultimo periodo del comma 8 della più volte richiamata disposizione, che consente l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1^ aprile 1998 ai "dipendenti" che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dai commi 6 e 7 entro il 31 dicembre 1997 (da cui si desumerebbe che, per chi, come il ricorrente, avesse maturato detti requisiti entro il 3^ trimestre 1997, sarebbe rimasta implicitamente ferma la decorrenza del trattamento al 1^ gennaio 1998), in quanto detta previsione, di carattere eccezionale (e, quindi, di stretta interpretazione) si riferisce esplicitamente ai lavoratori dipendenti ed è inserita in un contesto normativo che ha chiaramente e intenzionalmente disciplinato in maniera divergente e meno favorevole le condizioni e i termini di accesso al trattamento d'anzianità per i lavoratori autonomi, rispetto a quelli previsti per i dipendenti. Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla per le spese, a orma dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2003