Sentenza 12 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/02/2004, n. 2713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2713 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
DE LI RE, elettivamente domiciliato in ROMA via F. CRISPI 36, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO BIANCHI, difeso dall'avvocato BARTOLO VESCE, giusta procura in calce;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 245/99 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 25/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/03 dal Consigliere Dott. Umberto ATRIPALDI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato CRISCUOLI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero delle Finanze ha impugnato, nei confronti di De IS AL, con ricorso notificato il 23.3.2000, la sentenza della C.T.R. di Napoli, depositata il 19 nov. 99, confermativa di quella di 1^ grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro il silenzio-rifiuto della amministrazione a rimborsargli la differenza fra le ritenute subite e l'Irpef dovuta per l'anno 91; di cui nella dichiarazione non aveva chiesto il rimborso, ne' l'aveva riportata a scomputo delle successive dichiarazioni.
Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 4 co. 4^ D.P.R. 42/88 e art. 38 D.P.R. 602/73, assumendo che erroneamente la C.T.R. di Napoli non aveva accolto la sua eccezione di decadenza, essendo stata la domanda di rimborso presentata oltre il prescritto termine. Con controricorso, notificato il 26 aprile 00, il De IS resiste. MOTIVI DELLA DECISIONE
In effetti, l'art. 11 del T.U.I.R. (D.P.R. 917/86) riconosce al contribuente la facoltà di portare in diminuzione dell'imposta dovuta per l'anno successivo il credito d'imposta, "eccedenza", risultante dalla dichiarazione;
ovvero il diritto di chiederne il rimborso. L'art. 4 D.P.R. 42/88 disciplina le modalità di attuazione di tale facoltà, prevedendo che la scelta, tra il riporto ed il rimborso dell'eccedenza, debba essere esercitata nella dichiarazione dei redditi e che ove, come nella verificatasi ipotesi, non risulti dalla dichiarazione, s'intende effettuata per il riporto. Il 4^ co. del medesimo articolo stabilisce, poi, che se l'eccedenza riportata non è scomputata nella dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta, il contribuente può chiederne il rimborso ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 602/73; che per l'appunto, nella formulazione applicabile "ratione temporis", sottopone l'esercizio di tale diritto al termine decadenziale di 18 mesi. Termine che il ricorrente ha fatto inutilmente decorrere, avendo presentato l'istanza di rimborso solo il 19.2.96.
Conseguentemente il ricorso va accolto e, previa cassazione dell'impugnata sentenza, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito, va dichiarato non dovuto il rimborso in questione.
Ricorrono giusti motivi per compensate le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non dovuto il rimborso. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2004