Sentenza 14 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/08/2001, n. 11118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11118 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2001 |
Testo completo
1 1 1 1 8 / 0 1 1 Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO Presidente R.G. n. 3352/1999 Consigliere Cron. 23738 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Udienza 30 maggio 2001 Dott. Attilio CELENTANO Dott. Arcangelo DE BIASE Consigliere Rep. Prof. Bruno BALLETTI Cons. rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da R O M NC OR, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Avola (giusta procura per notar Maria Caprarotta n. repertorio 11001) e Giuseppe Paleologo ed elettivamente domiciliato in Roma al Lungotevere dei Mellini n. 39 (presso lo studio dell'avv. Rita Della Lena), giusta procura a margine del ricorso;
2616 -ricorrente-
contro
ENTE MINERARIO SICILIANO E.M.S. - - in liquidazione in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Furitano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via Tibullo n. 10, giusta procura a margine del controricorso;
avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese-Sezione Lavoro del 25 giugno 1998 (resa nel giudizio di appello “in sede di rinvio" avente il n. di r.g. 880/1997). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 maggio 2001 dal relatore prof. Bruno Balletti;
Uditi gli avvocati Andrea Avola e Marcello Furitano;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale W dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. IO PA conveniva in giudizio dinanzi al Pretore-Giudice del Lavoro di Palermo "Ente Minerario Siciliano" (in sigla: E.M.S.) al fine di ottenere, quale ex dipendente dell'ente convenuto, la corresponsione dell'indennità mensile di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge reg. sic. n. 42/1975 e successive integrazioni e modifiche, con ogni relativa conseguenza. 2 Si costituiva in giudizio l'E.M.S. che impugnava integralmente la domanda attorea eccependo, tra l'altro, la prescrizione estintiva dei diritti azionati. Con sentenza "non definitiva" del 31 ottobre 1991 l'adito Giudice del Lavoro rigettava la cennata eccezione di prescrizione e - su impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Palermo (quale Giudice del lavoro di secondo grado) confermava la decisione pretorile. Avverso la sentenza del Giudice di appello proponeva ricorso per cassazione l'E.M.S. e questa Corte - con sentenza n. 6759/1997 - W accoglieva il primo motivo di ricorso (dichiarando assorbito il secondo motivo) e designava quale "giudice di rinvio" il Tribunale di Termini Imerese per l'applicazione del principio statuito in ordine alla fondatezza dell'eccezione di prescrizione ritualmente sollevata dall'E.M.S.. Con ricorso in riassunzione regolarmente notificato l'E.M.S. richiedeva al designato Giudice di rinvio di riformare le pregresse decisioni del Pretore e del Tribunale di Palermo con ogni relativa conseguenza, in particolare con la condanna del PA alla restituzione di quanto allo stesso corrisposto dall'Ente in esecuzione delle cennate decisioni (specificamente, della somma complessiva di L.
1.116.993.200 lorde con gli "accessori di legge"). 3 Con sentenza del 25 giugno 1998 il Tribunale di Termini Imerese decidendo in sede di rinvio da parte della Corte di Cassazione, in riforma della sentenza non definitiva del Pretore di Palermo del 31 ottobre 1991, rigetta la domanda proposta da PA IO nei confronti dell'E.M.S. con ricorso depositato in data 8 giugno 1985; dispone la totale compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi di giudizio>>. Per la cassazione della cennata sentenza IO PA ha proposto ricorso affidato a due motivi. Resiste l'E.M.S. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. W MOTIVI DELLA DECISIONE I Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 e segg. cod. civ." - censura la sentenza impugnata, in quanto tutta la corrispondenza inviata dall'E.M.S. al PA (e regolarmente da questo prodotta in giudizio) è stata sottoscritta dal Commissario straordinario dell'Ente, soggetto dotato di tutti i poteri volitivi e, quindi, legittimato anche a disporre del diritto ad eccepire la prescrizione ... [per cui] è palese a chiunque l'errore in cui è incorso il Tribunale di Termini Imerese nel valutare la corrispondenza inviata ed, in particolare il telegramma del 4 20 ottobre 1987 a firma del dr. Midiri Commissario straordinario E.M.S. inviato al PA (telegramma così concepito "pregasi comunicare stesso mezzo a questo ente sua volontà circa prepensionamento cui est dato corso punto nelle more pratica est avendo tale comunicazione certamente natura confessoriasospesa"), ex art. 2735 cod. civ.>>. Con il secondo motivo di ricorso viene addebitata alla sentenza impugnata "violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. 27 civ." atteso che non vi è dubbio alcuno che, interpretando il telegramma del 20 ottobre 1987, la volontà enunciata dall'E.M.S., tramite l'organo volitivo a ciò designato (il Commissario straordinario dr. Midiri), non può che avere, applicando le norme di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., un inequivoco significato di rinuncia, da parte dell'Ente, alla volontà di eccepire la prescrizione ... [in quanto] l'aver fatto accedere unilateralmente l'odierno ricorrente al "prepensionamento” implica volontà certa e non altrimenti interpretabile di rinuncia ad eccepire la prescrizione maturata>>. II . Il ricorso come dinanzi proposto si appalesa infondato. In merito alla censura "di fondo" proposta dal ricorrente - idest, che il Tribunale di Termini Imerese avrebbe malamente adempiuto al proprio compito di "giudice di rinvio" è da rimarcare, in linea - generale, che, ove una sentenza della Corte di Cassazione abbia fissato 5 i criteri che debbono informare la risoluzione della controversia, tutte le questioni in proposito precedentemente dedotte sono da intendersi implicitamente decise, quale presupposto necessario, logicamente inderogabile, della pronuncia espressa in diritto, con la conseguenza che la sentenza che dispone il rinvio vincola il giudice al quale la causa è rinviata, non solo ai principi di diritto affermati, ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto da ritenersi accertati in via definitiva nella precorsa fase di merito ovvero non ritualmente sollevati in precedenza, quali premesse logico-giuridiche della pronuncia di annullamento (cfr. Cass. n. 7279/2000), sicchè non è consentito rimettere in discussione tali questioni in sede di rinvio (cfr. Cass. n. 3368/1995) - preclusione che opera non solo relativamente alle questioni dedotte, ma anche a quelle deducibili (cfr. Cass. n. R 2751/1985) -. In particolare, nell'ipotesi di posizioni difensive (concernenti fatti costitutivi o impeditivi del diritto delibato nella sentenza rescindente) che avrebbero potuto essere fatte valere tempestivamente, opera senza riserva il principio secondo cui il giudizio di rinvio si esaurisce nel riesame dei soli punti investiti dalla sentenza di annullamento, da condursi secondo i criteri da essa dettati, con preclusione di qualsiasi nuova attività e con l'espresso divieto di prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu 6 pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione. che è un "giudizioCiò in quanto nel giudizio di rinvio chiuso", nel senso che in esso non possono proporsi domande nuove, sollevarsi nuove eccezioni, prospettarsi tesi difensive diverse nè prendersi nuove conclusioni, a meno che queste non siano rese necessarie dallo ius superveniens o dalla stessa pronuncia di annullamento possono essere eccepiti esclusivamente fatti nuovi, impeditivi o estintivi o modificativi, intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile deduzione e allegazione nel giudizio di appello. Al riguardo, più in particolare, il sindacato della Corte di Cassazione sulla sentenza del giudice di rinvio, gravata di ricorso per infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronunzia di annullamento, si risolve nel controllo dei poteri propri di detto giudice per effetto di tale affidamento, e dell'osservanza dei relativi limiti la cui estensione varia a seconda che l'annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto, ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia. Nella prima ipotesi, infatti, egli è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma primo, cod. proc. civ., al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la 7 valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda - invece - la sentenza rescindente, indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà non limita il potere del giudice di rinvio all'esame dei soli punti specificati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (così, ex plurimis, Cass. n. 10598/1997). R O M Nella specie, questa Corte aveva cassato la sentenza del Tribunale di Palermo - rilevando (in linea generale) che ai fini della sussistenza di una rinuncia alla prescrizione ex terzo comma dell'art. 2937 cod. civ. è necessaria la incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà dello stesso di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui>> e (in particolare) che alla luce del principio innanzi enunciato la motivazione alla base della 8 cennata sentenza appare errata perchè non tiene conto che intanto è configurabile una rinunzia tacita in quanto si sia in presenza di fatti che, non potendo ricevere altra interpretazione, pongono in termini di certezza la sussistenza di una volontà di rinunziare ad avvalersi della avvenuta prescrizione>> - ed aveva demandato al Giudice di rinvio di procedere ad un nuovo esame della controversia e di assumere la relativa decisione facendo applicazione del principio enunciato. Di conseguenza, il Tribunale di Termini Imerese ha ritenuto (e, conseguentemente, deciso) che: a) dall'esame degli atti di causa emerge che il PA non ha provato né la chiara ed assolutamente 172 incompatibile volontà del soggetto titolare del diritto a rinunziare allo stesso, né la provenienza del soggetto effettivamente titolare del potere di rinunzia;
prova questa particolarmente complicata nel caso oggetto di cognizione considerata la natura pubblicistica dell'E.M.S. e, dunque, il coinvolgimento di una serie di interessi di natura superiore di particolare rilevanza che rendono assolutamente più rigoroso e complesso l'accertamento della rinunzia ad avvalersi di un proprio diritto>>; b) nel caso in esame non solo non appare riscontrabile nelle varie manifestazioni e contatti intercorsi tra le parti dell'odierno giudizio una inequivocabile volontà di rinunciare alla prescrizione del diritto ma appare quanto meno improbabile che gli uffici che agirono al fine di ottenere informazioni dal PA in ordine alla 9 e la volontà dello stesso di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui>> e, di conseguenza, non è incorso in alcuna violazione dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. così come sostanzialmente denunziato dal ricorrente. III. Passando ora alla disamina ed alla valutazione delle specifiche censure proposte dal ricorrente, si rileva l'infondatezza e, comunque, l'inammissibilità del primo motivo d'impugnazione - concernente il preteso valore confessorio da attribuire ad una comunicazione attuazione di una pratica di dell'E.M.S. circa l'avvenuta e ciò in quanto il punto controverso avente prepensionamento- carattere di decisività non era quello relativo alla natura giuridica (se "confessoria" o meno) della comunicazione in questione, bensì se detta comunicazione si fosse potuta considerare quale valida rinuncia all'eccezione di prescrizione. Al riguardo, una rinuncia alla prescrizione - per essere ritenuta tale e, cioè, valida al fine della dismissione della relativa eccezione - deve risultare da un comportamento del tutto incompatibile con la volontà di opporre la causa estintiva del diritto altrui e, in sostanza ribadendo con altri termini quanto già statuito nella specie dalla sentenza rescindente, non essere altrimenti interpretabile se non nel senso di considerare tuttora esistente e azionabile quel diritto che era invece estinto per l'avveratasi prescrizione: caratteri questi sicuramente 11 e la volontà dello stesso di avvalersi della causa estintiva del diritto -e, di conseguenza, non è incorso in alcuna violazione altrui>> dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. così come sostanzialmente denunziato dal ricorrente. III . Passando ora alla disamina ed alla valutazione delle specifiche censure proposte dal ricorrente, si rileva l'infondatezza e, comunque, l'inammissibilità del primo motivo d'impugnazione concernente il preteso valore confessorio da attribuire ad una comunicazione dell'E.M.S. circa l'avvenuta attuazione di una pratica di prepensionamento - e ciò in quanto il punto controverso avente carattere di decisività non era quello relativo alla natura giuridica (se "confessoria" o meno) della comunicazione in questione, bensì se detta comunicazione si fosse potuta considerare quale valida rinuncia all'eccezione di prescrizione. Al riguardo, una rinuncia alla prescrizione - per essere ritenuta tale e, cioè, valida al fine della dismissione della relativa eccezione - deve risultare da un comportamento del tutto incompatibile con la volontà di opporre la causa estintiva del diritto altrui e, in sostanza ribadendo con altri termini quanto già statuito nella specie dalla sentenza rescindente, non essere altrimenti interpretabile se non nel senso di considerare tuttora esistente e azionabile quel diritto che era invece estinto per l'avveratasi prescrizione: caratteri questi sicuramente 11 insussistenti nella comunicazione telegrafica in questione che riguardava altro momento ed altro oggetto (il cd. "prepensionamento") del rapporto in corso tra le parti e non certo la corresponsione dell'indennità mensile ex art. 6 della legge rep. sic. n. 42/1975 costituente il reale oggetto della domanda vertita nel presente giudizio. In ogni caso il mezzo si appalesa inammissibile atteso che nella dedotta materia l'accertamento compiuto al riguardo dal giudice di merito è incensurabile in sede di legittimità se, come certamente per la sentenza del Tribunale di Termini Imerese, sorretto da congrua e logica motivazione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4301/1998). IV. Anche il secondo motivo di ricorso concernente la pretesa violazione da parte del Giudice di appello, dei canoni ermeneutici nella valutazione della summenzionata comunicazione telegrafica - appare infondato e, prioritariamente, inammissibile. Infatti, per quanto dinanzi rimarcato, il telegramma del 20 ottobre 1987 non può essere considerato - di per sè - alla stregua di una valida rinuncia alla prescizione, per cui tale comunicazione in qualsivoglia modo la si voglia interpretare, non può assumere la valenza giuridica pretesa dal ricorrente in merito alla dedotta volontà abdicativa dell'ente. In ogni caso - a conferma dell'inammissibilità del motivo in si rimarca che il ricorrente (per denunciare l'errore di esame- 12 interpretazione della cennata comunicazione che sarebbe stato commesso dal Tribunale di Termini Imerese) si è limitato a indicare le regole di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ. senza specificare il punto ed il modo in cui il giudice di merito si sia discostato dai canoni in concreto violati: per cui la critica della ricostruzione della volontà espressa nell'atto negoziale operata dal giudice e la proposta di una diversa interpretazione investono il merito delle valutazioni del Tribunale e la relativa censura è, perciò, inammissibile in sede di legittimità (cfr., in generale, ex plurimis Cass. n. 7641/1994). V -. In definitiva, il ricorso proposto da IO PA va integralmente rigettato ed il ricorrente, per effetto della soccombenza, va condannato al rimborso, in favore dell'E.M.S. delle spese di questo giudizio di legittimità che si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del I D giudizio di cassazione che si liquidano in L. 27.000 oltre a L.
6.000.000 per onorario. Così deciso, in Roma, il giorno 30 maggio 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore D DaWRcaten ve IL CANCELLERE Depositato in toria 13 oggi, A M E IL CANCELLIEREQuare Jerselle R P U S T O N E