Sentenza 4 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2002, n. 4815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4815 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2002 |
Testo completo
4 O 0 4815/02 7 L ) 3 L . E O N C B , A E 1 F 9 E 9 I N 1 D - O 1 I Z 1 E - A C 1 I R 2 T D . S IN E DEL OPO TALI NO I L U I G 9 E 3 G R E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E A 0 D Oggetto N 4 E T T OPPOSIZIONE S T I N SEZIONE SECONDA CIVILE T E ( R A SECRETO S A E INGIUNTIVO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Ugo RIGGIO - R.G.N. 20556/99 Consigliere- Dott. Carlo CIOFFI Cron.
1.19886 Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Rep. Rel. Consigliere Ud. 12/02/02 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - -• Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE ED CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TORINO 29, presso lo studio dell'avvocato BIASE MEZZANOTTE, difeso dall'avvocato ITALO FERRIERI CAPUTI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CI GI, elettivamente domiciliato in ROMA CSO TRIESTE 185, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE VERSACE, difeso dagli avvocati LORENZO LASTELLA, MICHELE BIA, giusta delega in atti;
controricorrente 2002 - avverso la sentenza n. 84/98 del Giudice di pace di 199 -1- CORATO, depositata il 09/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Lucio udienza del 12/02/02 dal MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo UC PP, in qualità di comproprietario del viale "Iazzo Ca- praio", convocava la riunione delle persone interessate ( ossia degli altri comproprietari), per il 12/6/1993 in prima convocazione e per il 13 succes- sivo in seconda, ponendo all'ordine del giorno l'esecuzione di lavori di si- stemazione e di bitumazione del viale. L'avviso veniva inviato anche a De II CE. L'assemblea deliberava di effettuare i detti lavori e di dividere le relative spese in parti eguali con pagamento delle quote prima dell'inizio delle opere approvate. Il UC, quindi, con ricorso monitorio chiedeva al giudice di pace di Corato ingiunzione di pagamento nei con- fronti del De II per il versamento della quota dallo stesso dovuta. Con atto del 26/7/1997 l'intimato proponeva opposizione al concesso de- creto ingiuntivo e chiedeva la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni quantificati in £ 1.000.000. L'opponente assumeva che il decreto in- giuntivo opposto era nullo perché emesso il violazione degli articoli 1223 c.c. e 63 disp. att. c.c. sostenendo che nessun condominio era stato mai co- stituito tra i proprietari del viale Iazzo Capraio. Il De II eccepiva altresì che i lavori in questione, ove autorizzati, andavano pagati dai pro- prietari del fondo, ossia GI e PI CI, essendo esso op- ponente solo un affittuario. CC PP, costituitosi, resisteva all'opposizione che il giudice di pace di Corato, con sentenza 4/9/1998, rigettava osservando: che il viale di accesso "Iazzo Capraio" era da ritenersi comune a tutti i fondi prospi- cienti detto viale e ciò a norma dell'articolo 1100 c.c.; che alla fattispecie andavano applicati gli articoli 1105 e seguenti c.c.; che al fine della validità 3 degli atti di tale comunione era necessaria la convocazione dei comunisti;
che una regolare assemblea era stata convocata con invito a parteciparvi in- viato anche all'opponente, come dallo stesso ammesso;
che in detta assem- blea era stata deliberata a maggioranza l'esecuzione dei lavori di sistema- zione e di bitumazione del viale;
che la delibera era stata comunicata al De II divenendo così esecutiva per non essere stata impugnata;
che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'opponente era infondata perché i detti fondi, intestati solo nominalmente a GI e Giu- seppina CI, erano stati da queste abbandonati da circa 40 anni e colti- vati dai germani CE e Domenico De II quali possessori;
che l'opponente era considerato ( e si considerava lui stesso) proprietario dei fondi in questione godendo di tutti i relativi frutti;
che in definitiva la delibe- ra era divenuta definitiva ed esecutiva e, pertanto, obbligatoria anche nei confronti dell'opponente. La cassazione della sentenza del giudice di pace di Corato è stata chiesta da De II CE con ricorso affidato a due motivi. UC PP ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso De II CE denuncia viola- zione o falsa applicazione degli articoli 1105 e seguenti c.c. nei quali è espressamente stabilito che i partecipanti alla comunione "hanno diritto di concorrere all'amministrazione della proprietà comune". Esso ricorrente, es- sendo solo un affittuario, non aveva alcun obbligo di contribuire alle spese straordinarie di spianamento e restauro del viale Iazzo Capraio che andava- no poste solo ed esclusivamente a carico dei proprietari del fondo e non dei detentori. Con il secondo motivo di ricorso il De II, denunciando contrad- dittorietà di motivazione, sostiene che il giudice di pace ha prima ricono- sciuto che esso ricorrente non è proprietario del fondo ed ha poi affermato che "non vi è dubbio che l'opponente è considerato proprietario dei fondi suddetti per essersi evidentemente pacificamente appropriato dei relativi di- ritti reali." Il giudice di pace si è quindi contraddetto su un punto decisivo della controversia (violando altresì gli articoli 1158 e seguenti c.c. ) perché ha attribuito di ufficio ad esso De II un diritto di proprietà mai ri- chiesto e, comunque, non spettante. -La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure da esaminare con- giuntamente relative ad una pronuncia di equità del giudice di pace. Occorre premettere che l'articolo 113 c.p.c. è stato modificato dall'arti- colo 21 della legge 374 del 1992 nel senso che, in relazione al giudizio di equità del giudice di pace, è stato soppresso il limite dell'osservanza dei "principi regolatori della materia". Il giudice di pace, quindi, nel pronunciare secondo equità, deve solo ri- spettare le norme della Costituzione e quelle comunitarie, oltre le norme re- golatrici del processo la cui violazione è sempre denunciabile in quanto il nuovo testo dell'articolo 113 c.p.c. non ha "deformalizzato" il giudizio di equità. Ne consegue che, al di fuori di tali limiti che il giudice di pace deve rigorosamente osservare, è insindacabile il giudizio equitativo di detto giu- dice salva, ovviamente, l'applicabilità degli articoli 132, n. 4, e 360, n. 4, c.p.c. nei casi di inesistenza, perplessità o mera apparenza della motivazio- 5 ne: l'equità, infatti, non significa mera discrezionalità o arbitrio per cui la valutazione equitativa deve pur sempre essere sorretta da ragioni in termini tali da poter seguire il processo logico adottato per pervenire ad essa. Per- tanto il vizio di motivazione rileva solo quando sia configurabile l'inesisten- za della motivazione o una motivazione apparente o in contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, sì da precludere l'identificazione della "ratio decidendi", ovvero ancora una motivazione perplessa dalla quale non sia possibile stabilire la giustificazione di quanto posto a base della decisione. Le censure relative alla sufficienza ed alla correttezza della motivazione non sono quindi deducibili nei confronti di sentenze pronunciate secondo equità. La giurisprudenza di questa Corte ha inoltre affermato ( sentenze 12/7/2000 n. 9268; 6/4/2000 n. 4326; 24/2/2000 n. 2105, tutte conformi alla decisione a Sezioni Unite 15/10/1999 n. 716) che la natura dell'equità di cui al modi- ficato articolo 113 c.p.c. è "formativa" o "sostitutiva" - che si ha quando il giudice prescinde dall'individuazione della norma astrattamente applicabile al caso concreto ( l'indicazione della quale non sarebbe neppure richiesta al giudice di pace la cui valutazione equitativa sostituisce integralmente, nel momento applicativo, la norma positiva ) - e non "suppletiva" o "integrati- va" ravvisabile quando l'equità risulti funzionale al completamento della fattispecie normativa in relazione ad aspetti da questa non definiti. Il controllo in sede di legittimità sulle sentenze del giudice di pace pro- nunciate secondo equità è quindi limitato al rispetto della Costituzione, delle norme comunitarie e dei principi generali dell'ordinamento laddove siano espressione di norme costituzionali, anche se il giudice abbia ricavato la re- gola del giudizio concretamente applicata da norme di diritto avendole rite- nute, in maniera esplicita o implicita, conformi all'equità. Nel caso in esame non è censurabile ( in quanto non viola norme costituzio- nali né si pone in contrasto con quelle comunitarie o che regolano lo svol- gimento del processo ) la determinazione dei criteri equitativi applicati dal giudice di pace e posti a base del rigetto dell'opposizione a decreto ingiun- tivo proposta da De II CE. - conLa motivazione della decisione impugnata è adeguata e completa puntuale riferimento ai fatti di causa emergenti dalle risultanze processuali – e consente agevolmente di identificare con chiarezza la "ratio decidendi". E' pertanto inammissibile la censura relativa all'asserita violazione degli articoli 1105 e seguenti e 1158 e seguenti c.c. trattandosi di norme di carat- tere sostanziale alla cui osservanza il giudice di pace non è tenuto allorché pronuncia come appunto nella specie - in controversie di valore inferiore a due milioni. Il ricorso deve quindi essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi euro 2352, oltre euro 300,00 a titolo di onorari. O 4 7 L ) L 3 . E O Roma 12 febbraio 2002 N B C , E 1 A 9 E P Il consigliere estensore Il presidente 9 N I Up Vi 1 O D I Z E A C R I T . S D I L U G I 9 E 3 IL CANCELLIERE C1 R G E A E Valeria Neri D 6 N 4 E . . T T T N DEPOSITATC IN CANCELLEFKA S T I E S R 04 APR. 2002 E A IL CANCELLIERE C1 Fome 7