Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/2016, n. 20248
CASS
Sentenza 6 maggio 2016

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In caso di ordinanza cautelare emessa a seguito di annullamento con rinvio, su istanza dell'imputato, di un provvedimento confermativo della misura coercitiva, il mancato rispetto del termine di trenta giorni per il deposito dell'ordinanza ne comporta la perdita di efficacia, non essendo prevista la possibilità di un termine più lungo, non eccedente i quarantacinque giorni, che il tribunale può disporre per la sola ordinanza emessa ex art. 309 cod. proc. pen.

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  • 1Giudizio di rinvio a seguito di annullamento, la decisione del Riesame si deposita in trenta giorni
    Avv. Marco La Grotta · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

  • 2Alle Sezioni Unite la questione sull’operatività nel giudizio di
    Elisa Grisonich · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/2016, n. 20248
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20248
Data del deposito : 6 maggio 2016

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