Sentenza 6 maggio 2016
Massime • 1
In caso di ordinanza cautelare emessa a seguito di annullamento con rinvio, su istanza dell'imputato, di un provvedimento confermativo della misura coercitiva, il mancato rispetto del termine di trenta giorni per il deposito dell'ordinanza ne comporta la perdita di efficacia, non essendo prevista la possibilità di un termine più lungo, non eccedente i quarantacinque giorni, che il tribunale può disporre per la sola ordinanza emessa ex art. 309 cod. proc. pen.
Commentari • 2
- 1. Giudizio di rinvio a seguito di annullamento, la decisione del Riesame si deposita in trenta giorniAvv. Marco La Grotta · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Alle Sezioni Unite la questione sull’operatività nel giudizio diElisa Grisonich · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/2016, n. 20248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20248 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2016 |
Testo completo
16 2024 8/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Sent. N. 87012016 CC - 06/05/2016 Reg. Gen. N. 7952/2016 Composta da: Presidente Dott. Domenico Gallo - Consigliere Dott. Giacomo Fumu Dott. Luciano Imperiali - Consigliere - Consigliere rel. Dott. Luigi Agostinacchio Consigliere Dott. Sergio Beltrani ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: . SE VA NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice del riesame il 15/12/2015 visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata per perdita di efficacia della misura cautelare;
udito il difensore, avv. Giovanni Zagarese del foro di Castrovillari che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 47298/2015 la Corte di Cassazione annullava l'ordinanza del 31 marzo 2015 del Tribunale del riesame di Catanzaro di rigetto dell'istanza proposta da NE VA NI ex art. 309 c.p.p., con conseguente conferma dell'ordinanza emessa dal G.i.p. presso il medesimo Tribunale in data 10 marzo 2015, che aveva disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 73-80 del d.P.R. n.309/90 (capo sub 7), 74 del su citato d.P.R. (capo sub 20) e 416-bis c.p. (capo sub 21), in quanto indiziato del reato-fine di illecita detenzione per finalità di spaccio di un S quantitativo non determinato di cocaina, nonchè del reato di appartenenza - con il ruolo di promotore e dirigente - ad un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, avente la sua base operativa in Corigliano Calabro, promossa, diretta ed organizzata da persone (tra le quali lo stesso NE) intranee alla cosca 'ndranghetista degli "Abruzzese" dall'inizio del 2009 in poi. In particolare, la Suprema Corte, rinviando al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame, evidenziava che i denunciati aspetti di illogicità nel tessuto logico argomentativo erano risultati evidenti dalla mera lettura del provvedimento impugnato e dal suo raffronto con le deduzioni ed i rilievi svolti dalla difesa in sede di gravame, la cui incidenza appariva tale da disarticolare potenzialmente l'assetto motivazionale della decisione in relazione alla solidità della base indiziaria ivi delineata. In particolare, non era stata offerta una convincente risposta nella motivazione dell'impugnata ordinanza circa: a) la necessità di una esatta individuazione delle modalità delle ipotizzate condotte di partecipazione associativa e dei correlativi dati sintomatici dell'appartenenza dell'indagato ai contestati sodalizi criminosi;
b) i profili attinenti alla individuazione di precisi riscontri indiziari circa il ruolo apicale che egli vi avrebbe assunto ed al contestato difetto di convergenza tra le dichiarazioni rese dagli unici collaboratori di giustizia (FA RM e AT ZO), in grado di fornire un utile contributo narrativo in relazione al periodo successivo alla scarcerazione, avuto riguardo alla preminente esigenza di individuare la presenza di condotte le cui specifiche connotazioni apparissero con ogni probabilità indicative della effettività di un contributo causalmente rilevante offerto, alle attività ed agli scopi di entrambi i sodalizi in questione. Il Tribunale di Catanzaro, in esito a nuovo esame del riesame, con ordinanza del 28/01/2016 ha annullato la decisione genetica del g.i.p. limitatamente al capo 21 confermando nel resto.
2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il NE tramite il difensore di fiducia sulla base di cinque motivi: violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per omessa applicazione dell'art. 311 comma 5 bis cod. proc. pen. (così come modificato ed integrato dalla legge 47/2005) ed erronea applicazione dell'art. 309, comma 10 cod. proc. pen.; violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per l'erronea applicazione dell'art. 74 d.p.r. 309/90 nonché dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per illogicità della motivazione in relazione all'identificazione del ricorrente risultante dal testo provvedimento impugnato, per contraddittorietà ed illogicità 2 la della motivazione in relazione all'identificazione del ricorrente risultante da altri atti del processo ed in particolare dall'ordinanza di custodia cautelare genetica, per contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione all'art. 74 d.p.r. **309/90 risultante dal testo del provvedimento impugnato, per contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione all'art. 74 comma 1 d.p.r. 309/90 risultante da altri atti del processo ed in particolare dalla documentazione prodotta dalla difesa all'udienza del 15/12/2015 priva di qualsiasi riscontro motivazionale;
- violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per l'erronea applicazione dell'art. 73 d.p.r. 309/90 nonché dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all'art. 73 cit. risultante dal testo provvedimento impugnato, per contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione all'art. 73 cit. risultante da altri atti del processo ed in particolare dalla pag. 136 del provvedimento di fermo allegato quale parte integrante della custodia cautelare, per contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione all'art. 73 cit. risultante da altri atti del processo ed in particolare dalla documentazione prodotta dalla difesa all'udienza del 15/12/2015 priva di qualsiasi riscontro motivazionale;
violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen. in relazione all'art. 74, comma 1 d.p.r. 309/90 nonché dell'art. 606 lett. e) per la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione agli artt. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen. e 74 d.p.r. 309/90 risultante dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti del processo;
violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 74, comma 1 d.p.r. 309/90 in relazione all'art. 627 cod. pen. nonché dell'art. 606 lett. e) per la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione all'art. 74 d.p.r. 309/90 risultante dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti del processo. Con memoria depositata il 29/04/2016 il difensore del NE ha presentato memoria integrativa dei motivi di ricorso, successivamente precisati ulteriormente con memoria del 05/05/2016. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo di ricorso, di natura processuale, è fondato ed idoneo a definire in via preliminare ed assorbente il procedimento. 3 la L'ordinanza impugnata è stata emessa a seguito di annullamento con rinvio, su istanza dell'imputato, di un provvedimento che confermava la misura coercitiva ai sensi dell'art. 309, comma 9. In tal caso, il comma 5-bis dell'art. 311 cod. proc. pen. (articolo inserito nel testo normativo dalla I. 16/04/2015 n.47 e che per il resto regola il procedimento dinanzi alla Corte di cassazione nonchè la relativa decisione) ha introdotto anche per il giudizio di rinvio un doppio termine, per la decisione (dieci giorni decorrenti dalla ricezione degli atti) e per il deposito dell'ordinanza (trenta giorni decorrenti dalla decisione). A differenza di quanto previsto dei novellati artt. 309 e 310, non è stata contemplata la possibilità, per il giudice del rinvio, di disporre la proroga del suddetto termine di deposito, in misura non superiore a quarantacinque giorni. Il nuovo comma 5-bis stabilisce inoltre che, qualora i predetti termini non vengano rispettati, "l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai sensi dell'articolo 310, comma 3, e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata". Viene dunque stabilito, anche per il procedimento conseguente ad una decisione di annullamento con rinvio, il principio della perentorietà dei termini e della conseguente perdita di efficacia della misura, in caso di loro violazione: principio che, ovviamente, non trova applicazione qualora l'annullamento con rinvio abbia riguardato - diversamente dal caso di specie - un'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal tribunale in accoglimento di un appello del p.m., la cui esecuzione secondo la regola - generale posta dall'immutato terzo comma dell'art. 310 - resta sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva. L'introduzione di termini perentori anche per la definizione del giudizio di rinvio risponde innegabilmente all'esigenza di definire con la massima celerità la posizione di chi, pur essendosi visto riconoscere la fondatezza delle proprie ragioni dinanzi alla Suprema Corte, si trovi tuttavia ancora soggetto alla misura cautelare;
la diversa disciplina riflette altresì una valutazione di non particolare complessità di un nuovo giudizio scaturito dall'annullamento con rinvio. Nella fattispecie cautelare in esame il tribunale di Catanzaro ha erroneamente applicato l'art. 309 comma 10 cod. proc. pen. avvalendosi della facoltà di stabilire per la stesura della motivazione il termine lungo di quarantacinque giorni, senza considerare il precetto normativo di cui all'art. 311 comma 5 bis cod. proc. pen. che tale facoltà non prevede per il giudizio di rinvio;
di conseguenza l'ordinanza odiernamente impugnata è stata depositata il la 28/01/2015, ben oltre il suddetto termine perentorio di trenta giorni dalla decisione, avvenuta il 15/12/2015. L'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde pertanto efficacia, con immediata scarcerazione del ricorrente se non detenuto per altra causa;
il provvedimento impugnato è di conseguenza annullato senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché la misura cautelare è divenuta inefficace;
ordina l'immediata scarcerazione del ricorrente se non detenuto per altra causa. Si provveda a norma dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso in Roma il giorno 6 maggio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.Dontenico Gato Dr. Luigi Agostinacchio Gallo la Canly DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 16 MAG. 2016 IL Il Cancelliere S CANCELLIERE E R P Claudia Planelli H E Z I T S O R N O E C 5