Cass. pen., sez. II, sentenza 24/10/2007, n. 44599
CASS
Sentenza 24 ottobre 2007

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Qualora, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo, sia applicata una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero che non sia in grado di comprendere la lingua italiana, non è dovuta la traduzione dell'ordinanza che la dispone, poiché il diritto dell'indagato/imputato di farsi assistere da un interprete e di ottenere la traduzione degli atti nella propria lingua concerne esclusivamente gli atti necessari al fine di comprendere quale sia l'accusa mossa nei suoi confronti, nonché gli atti cui partecipi personalmente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 24/10/2007, n. 44599
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44599
    Data del deposito : 24 ottobre 2007

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