Sentenza 24 ottobre 2007
Massime • 1
Qualora, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo, sia applicata una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero che non sia in grado di comprendere la lingua italiana, non è dovuta la traduzione dell'ordinanza che la dispone, poiché il diritto dell'indagato/imputato di farsi assistere da un interprete e di ottenere la traduzione degli atti nella propria lingua concerne esclusivamente gli atti necessari al fine di comprendere quale sia l'accusa mossa nei suoi confronti, nonché gli atti cui partecipi personalmente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/10/2007, n. 44599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44599 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe - Presidente - del 24/10/2007
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - N. 1378
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO ANo - Consigliere - N. 027518/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL IA IH, N. IL 20/11/1979;
avverso ORDINANZA del 21/06/2007 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA Gianfranco, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. SALCINA Andrea che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza dell'11.6.2007 il GIP del Tribunale di Rossano disponeva l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di LT AN MI, siccome indagato del reato di rapina aggravata.
Avverso tale ordinanza proponeva istanza di riesame l'indagato contestando le motivazioni poste dal GIP a fondamento del provvedimento suddetto.
Con ordinanza in data 21.6.2007 il Tribunale del riesame di Catanzaro rigettava l'istanza condannando l'impugnante al pagamento delle spese del procedimento.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, il predetto LT AN MI lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), in relazione all'art.143 c.p.p., comma 1, all'art. 111 Cost., comma 3, alla L. 4 agosto 1955, n. 848, alla L. 25 ottobre 1977, n. 88, ed alla L. 16 febbraio 1987, n. 81, art. 1, nonché violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
Osserva in particolare la difesa che erroneamente il Tribunale del riesame aveva rigettato la preliminare eccezione di nullità dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti dell'LT in quanto non tradotta in lingua comprensibile all'indagato, di nazionalità rumena, che non parlava l'italiano, ritenendo che mancasse la prova di siffatta non conoscenza ed argomentando tale conclusione dalla circostanza che tutti i verbali di P.G. redatti in lingua italiana, risultavano "letti, confermati e sottoscritti" dall'LT. Rilevava per contro la difesa che l'autorità procedente aveva preso immediata cognizione della incomprensione della lingua italiana da parte dell'indagato tant'è che in sede di convalida del detto fermo, avvenuta nella camera di consiglio dell'11.6.2007, il giudice per le indagini preliminari, aveva provveduto, sebbene tale circostanza non risultasse dal verbale per una evidente omissione addebitabile al Cancelliere d'udienza, al conferimento dell'incarico di interprete nei confronti di BA DO, di nazionalità rumena, che aveva assistito a tutte le fasi dell'udienza provvedendo a tradurre le domande del giudice all'interessato e le risposte di quest'ultimo al giudice;
e tale circostanza era confermata dalla attestazione della cancelleria che il ricorrente allegava al proposto ricorso, la quale faceva espresso riferimento al verbale di conferimento di incarico. Di conseguenza era stato violato il diritto dell'indagato ad essere immediatamente e dettagliatamente informato, nella lingua dallo stesso conosciuta, della natura e dei motivi dell'imputazione contestatagli, in ispregio al dettato dell'art. 111 Cost. e della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, con conseguente nullità dell'atto, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. e), e dell'art. 180 c.p.p..
Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Rileva in particolare la difesa che il Tribunale del riesame aveva evidenziato che la condotta dell'indagato appariva "grave perché abituale, non essendo il comportamento del giudicabile un episodio isolato ma piuttosto indice di una inclinazione a delinquere", in palese contrasto con l'assoluta incensuratezza dell'indagato e con evidente illogicità della motivazione non comprendendosi come un singolo episodio criminoso potesse assumere il valore di indice di una inclinazione a delinquere.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Catanzaro, con i consequenziali provvedimenti. Il ricorso non è fondato.
Non è dubbio invero, per quel che riguarda il primo motivo del ricorso, che la previsione della nomina dell'interprete all'imputato che non conosca la lingua italiana ex art. 143 c.p.p. deve essere interpretata, secondo la lettura datane dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 10 del 1993, come una clausola generale destinata ad espandersi ed a specificarsi a fronte delle varie esigenze concrete che richiedono tale ausilio ed al tipo dell'atto al quale occorra partecipare.
In questo quadro le Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia n. n. 5053/03, hanno affermato che deve risultare all'autorità procedente che il cittadino straniero non è a conoscenza della lingua italiana, affinché sia munito di interprete, con la ulteriore precisazione che in tale ipotesi deve essere disposta la traduzione degli atti a lui diretti, nella lingua a lui nota, senza distinzioni tra atti orali e scritti.
Posto ciò, il problema che la presente vicenda giudiziaria pone è quello di stabilire se, allorquando la misura cautelare sia emessa a seguito dell'udienza di convalida del fermo o dell'arresto, in cui sono state rese note all'indagato assistito dall'interprete il contenuto dell'accusa e sia stato edotto delle imputazioni mossegli, sussista l'obbligo di traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare. A tale quesito ritiene il Collegio debba darsi risposta negativa ove si osservi che dal tenore letterale dell'art. 143 c.p.p. si evince che il diritto dell'imputato o dell'indagato a farsi assistere da un interprete e ad ottenere la traduzione degli atti nella propria lingua concerne esclusivamente gli atti necessari al fine di comprendere quale sia l'accusa mossa nei suoi confronti, nonché gli atti a cui partecipi personalmente. L'ordinanza applicativa della misura cautelare è un atto con il quale viene imposto un vincolo alla libertà personale dell'indagato che reca l'indicazione dei presupposti legittimanti la restrizione ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.p., ma non contiene alcuna formalizzazione dell'accusa nei suoi confronti;
e tale conclusione è avvalorata dal fatto che il nostro ordinamento prevede che già in un momento antecedente l'emissione del titolo limitativo della libertà personale, ossia durante l'udienza di convalida ed il relativo interrogatorio, il soggetto sia stato edotto delle imputazioni a suo carico e, laddove straniero, sia assistito da un interprete, di talché si appalesa non necessaria, ai fini difensivi, la traduzione del provvedimento coercitivo nella lingua straniera da questi parlata (in tal senso, Cass. SS.UU. 24.9.2003/9.2.2004 n. 5052). Nè tale conclusione può ritenersi inficiata dal rilievo che l'ordinanza di custodia cautelare si sofferma sulla sussistenza delle esigenze cautelari, di cui ovviamente non vi è menzione nell'ordinanza di convalida, atteso che il diritto a farsi assistere da un interprete e ad ottenere la traduzione degli atti concerne esclusivamente gli atti necessari a comprendere quale sia l'accusa mossa nei suoi confronti, mentre la previsione della sussistenza delle esigenze cautelari esula da tale ambito e non assume alcuna refluenza sull'obbligo di traduzione del provvedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2007