Sentenza 12 febbraio 2013
Massime • 1
La mancata indicazione del domicilio nella richiesta di affidamento in prova e/o detenzione domiciliare non può considerarsi equivalente a una situazione di irreperibilità e non può giustificare, pertanto, una declaratoria di inammissibilità "de plano" da parte del Presidente del Tribunale di sorveglianza, non potendosi escludere la comparizione dell'interessato all'udienza camerale e l'indicazione in quella sede del domicilio.
Commentari • 2
- 1. Art. 71-sexieshttps://www.filodiritto.com/
- 2. Richiesta di misure alternative: necessaria l'elezione di domicilioDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 ottobre 2022
La richiesta di misure alternative alla detenzione è inammissibile quando, contestualmente alla domanda, non sia effettuata la indicazione o elezione di domicilio Indice La questione La soluzione adottata dalla Cassazione Conclusioni (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 677, co. 2-bis) 1. La questione Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze dichiarava inammissibile una istanza formulata dal condannato, tendente a ottenere la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare, ovvero della semilibertà, perché manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, in specie relative al dettato di cui al comma 2-bis …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2013, n. 20479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20479 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 12/02/2013
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - N. 519
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 22581/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM LJ N. IL 09/07/1952;
avverso il decreto n. 642/2012 del Presidente TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA, del 08/03/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dott. Aniello Roberto che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del Decreto impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto dell'8 marzo 2012 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da AM AL intesa ad ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare, in quanto l'istante non aveva indicato il domicilio nel quale avrebbero potuto essere eseguite le misure alternative richieste.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per Cassazione AM AL per il tramite del suo difensore, che ha dedotto violazione di legge in quanto nessuna norma di legge prevedeva che, all'atto della presentazione dell'istanza di una misura alternativa alla detenzione, avrebbe dovuto essere indicato il domicilio in cui sarebbero state eseguite dette misure;
inoltre l'art. 656 c.p.p., comma 5 espressamente prevedeva la possibilità per l'istante di depositare la documentazione necessaria per ottenere una delle misure alternative alla detenzione fino a 5 giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 666 c.p.p., comma 3. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da AM AL è fondato.
2. La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 1 n. 1676 del 6/3/2000, Omari, Rv. 215819) ha invero più volte affermato il principio secondo il quale la concessione di una misura alternativa presuppone la reperibilità del soggetto per la realizzazione dei fini della risocializzazione, si che l'opposta situazione di fatto della irreperibilità è incompatibile con la struttura dell'istituto in esame. Tuttavia la mancata indicazione del domicilio nella richiesta non è configurata dalla legge come condizione ostativa allo svolgimento della procedura camerale, non potendosi escludere a priori che l'interessato compaia ed indichi il domicilio presso il quale eseguire la misura alternativa richiesta.
Pertanto solo in caso di mancata comparizione del condannato all'udienza camerale potrà rilevarsi l'incompatibilità della misura alternativa con l'accertato stato di irreperibilità del richiedente.
3. Da quanto sopra consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con rinvio degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna per la decisione sull'istanza.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2013