Sentenza 28 novembre 2012
Massime • 1
La decisione sulla richiesta di revoca della misura cautelare applicata nel procedimento di estradizione per l'estero non va adottata "de plano", bensì previa fissazione di apposita udienza in camera di consiglio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2012, n. 47885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47885 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 28/11/2012
Dott. GRAMENDOLA F.P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1656
Dott. PETRUZZELLIS A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - Consigliere - N. 41918/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. AC LE AR, nata in [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 01/10/2012 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D'ANGELO Giovanni, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. La difesa di LE AR AC propone ricorso avverso l'ordinanza del 01/10/2012 della Corte d'appello di Milano che ha respinto la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare in atto, emessa nel corso della procedura di estradizione attivata nei confronti della sua assistita su richiesta degli Stati Uniti d'America.
Con il primo motivo si eccepisce violazione dell'art. 127 c.p.p., dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 718 cod. proc. pen., rilevando che il provvedimento impugnato è stato pronunciato de plano, omettendo di fissare la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen. in contrasto con quanto, sul piano interpretativo, fissato da pronuncia delle S.U. di questa Corte in argomento, circostanza che produce nullità del provvedimento impugnato per difetto di partecipazione al procedimento dell'avente diritto.
2. Si lamenta con il secondo motivo violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 127 c.p.p., comma 7, artt. 716 e 718 cod. proc. pen. per la mancata motivazione sulla sussistenza di presupposti cautelari, oltre che sull'inadeguatezza di misure alternative, la cui applicazione era stata sollecitata nell'istanza, in via subordinata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, quanto al rilievo procedurale. Risulta ormai accertato, per effetto della consolidata e pressoché univoca giurisprudenza di questa Corte, sfociata nella pronuncia delle Sezioni Unite che "Il procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte d'appello, chiamata a deliberare ai sensi dell'art. 718 c.p.p., comma 1 sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva disposta nei confronti dell'estradando, deve svolgersi secondo le forme dell'udienza camerale partecipata previste dall'art. 127 c.p.p." (Sez. U, Sentenza n. 26156 del 28/05/2003, dep. 18/06/2003, imp. Di Filippo, Rv. 224612). A tale principio si è univocamente conformata la giurisprudenza successiva in ragione del rilievo che il richiamo operato nell'art. 718 cod. proc. pen. alle forme della decisione in camera di consiglio per la decisione sulle istanze riguardanti le misure disposte nel corso della procedura estradizionale, non possa che fare riferimento alla disciplina di cui all'art. 127 cod. proc. pen. unica forma di decisione camerale tipica prevista dal nostro ordinamento, la cui disciplina può essere disapplicata solo in caso di deroga desumibile da specifiche disposizioni, mancante nella fattispecie in esame.
Il richiamo contenuto nella disposizione di cui all'art. 718 c.p.p., comma 1, a fronte del generico rinvio all'applicazione delle norme in materia di misure cautelari contenuto nell'art. 714 cod. proc. pen. per la regolamentazione del procedimento in materia di misure cautelari applicate nel corso della procedura di estradizione, può trovare una sua giustificazione solo nell'esigenza di una espressa differenziazione di disciplina rispetto a quanto stabilito in materia di valutazione successiva delle esigenze cautelari nell'art. 299 cod. proc. pen., autonomia che fonda la sua giustificazione sistematica nella possibilità di un procedimento camerale, dinanzi al Tribunale del riesame, prevista solo per i procedimenti ordinari, che, in caso di disapplicazione delle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen. sarebbe del tutto assente nel procedimento estradizionale. Si è conseguentemente ritenuto che la fase del confronto in contraddittorio sugli elementi legittimanti il permanere la misura debba trovare il suo riconoscimento con l'attivazione del procedimento di cui all'art. 127 cod. proc. pen. le cui forme non sono state applicate nella specie, circostanza che produce nullità del procedimento, ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., comma 5. 2. L'accertamento della causa di nullità impone l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte d'appello di Milano per nuovo esame dell'istanza, previa fissazione della camera di consiglio.
Lo stato di carcerazione della ricorrente impone che, a cura della Cancelleria, siano eseguite le comunicazioni di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Milano.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2012