Sentenza 25 ottobre 2005
Massime • 1
Il "dies a quo" per proporre istanza di restituzione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. al fine di impugnare la sentenza contumaciale decorre per il difensore dalla data in cui sia provato che egli abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento e non dalla data in cui ne ha potuto avere cognizione l'imputato da lui assistito. (Fattispecie in cui i giudici di merito avevano erroneamente ritenuto tardiva l'istanza di restituzione in termini per impugnare la sentenza di primo grado, avanzata da parte del difensore, sull'assunto che l'imputato da lui assistito aveva avuto conoscenza della decisione grazie alla notifica dell'appello proposto contro la medesima sentenza dai coimputati).
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- 1. La restituzione in termini in relazione alla posizione processuale del difensore: profili praticiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 ottobre 2012
- 2. La restituzione in termini in relazione alla posizione processuale del difensore: profili pratici.Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 6 ottobre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/10/2005, n. 45190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45190 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 25/10/2005
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1136
Dott. GENTILE AR - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 18840/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MP AR, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 7 aprile 2005 dalla Corte d'appello di Bari, quale giudice dell'esecuzione;
udita nella udienza in Camera di consiglio del 25 ottobre 2005 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
lette le conclusioni del Procuratore Generale con le quali chiede rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 19 febbraio 2005 MP AR, a mezzo dell'avv. Giuseppe Chiaia Noya, propose alla Corte d'appello di Bari, quale giudice dell'esecuzione, istanza di rimessione in termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. per impugnare la sentenza emessa dal tribunale di Bari il 19/07 - 13/09/2004 per mancata conoscenza della celebrazione del dibattimento e della pronunzia della sentenza, mai notificata e conosciuta solo il 10/02/2005 a seguito del ritiro dell'invito al pagamento della multa, nonché istanza per la sospensione della esecuzione della sentenza stessa.
La Corte d'appello di Bari, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 7 aprile 2005, dichiarò inammissibile l'istanza di restituzione in termini e trasmise gli atti al presidente della Corte per la assegnazione della proposta impugnazione alla sezione competente.
Osservò la Corte d'appello: a) che la procedura di restituzione nel termine per proporre impugnazione non può essere chiesta per motivi concernenti la mancata costituzione del rapporto processuale e la nullità del giudizio;
b) che nella specie non era provato che l'imputato avesse realmente avuto conoscenza del processo solo il 10/02/2005, e che quindi fosse stato rispettato il termine di cui all'art. 175 cod. proc. pen., perché risultava che il 03/01/2005 al MP era stato notificato l'appello proposto avverso la sentenza in questione dai coimputati SI e LI, dal quale egli certamente aveva tratto conoscenza della sentenza stessa;
c) che quindi l'istanza era inammissibile per tardività; d) che peraltro, essendo stato presentato anche autonomo atto di impugnazione gli atti andavano trasmessi al presidente per la assegnazione dell'appello. Il MP, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione osservando in via preliminare di condividere il principio enunciato dalla ordinanza impugnata secondo cui la procedura di restituzione nel termine per proporre impugnazione non può essere chiesta per motivi concernenti la mancata costituzione del rapporto processuale. Proprio per questo egli contro la sentenza aveva comunque proposto appello necessariamente tardivo formulando l'istanza di restituzione in termini solo per il caso che la Corte adita l'avesse ritenuto necessario. Egli ha tuttavia interesse ad impugnare l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello perché questa ha dichiarato inammissibile la richiesta di restituzione sul presupposto errato che la istanza fosse tardiva e ciò potrebbe condizionare le ulteriori decisioni della Corte di merito. Deduce quindi i seguenti motivi:
a) violazione degli artt. 175 e 585 cod. proc. pen. perché erroneamente la ordinanza impugnata ha ritenuto che la istanza di restituzione in termine fosse stata proposta oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 175 cod. proc. pen.. In primo luogo, infatti, l'istanza era stata presentata sia dal difensore sia dall'imputato sicché la Corte d'appello non poteva fare riferimento ad atti notificati al solo imputato per valutare la tempestività dell'istanza proposta dal difensore, al quale non era stato mai notificato alcun atto in cui venisse fatta menzione della sentenza. In secondo luogo, è erroneo l'assunto secondo cui la notifica all'imputato dell'atto di appello proposto da alcuni dei coimputati avesse necessariamente comportato per lui la effettiva conoscenza della sentenza impugnata. In terzo luogo, la Corte d'appello ha errato nel muovere un addebito di colpa al MP in violazione dell'art. 175 cod. proc. pen.. Infine ha errato nel ritenere che non fosse documentata la data di consegna dell'avviso di pagamento della multa inflitta con la sentenza.
b) mancanza e manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., comma 3, e art. 546 cod. proc. pen., comma 3. Lamenta che manca qualsiasi motivazione sulla declaratoria di inammissibilità dell'istanza presentata dal difensore. c) violazione dell'art. 175 cod. proc. pen.. Osserva che, nella specie, l'omessa citazione a comparire nella udienza fissata d'ufficio al di fuori del dibattimento ha comunque realizzato un caso fortuito ovvero una situazione imprevedibile che ha impedito anche la tempestiva presentazione dell'appello, sicché sotto questo profilo l'istanza di remissione in termine era ammissibile. In ogni caso la Corte d'appello avrebbe dovuto sospendere la esecuzione della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Innanzitutto può rilevarsi, incidentalmente, che sono fondati i due primi motivi di impugnazione. Nel caso di specie, infatti, il MP aveva dedotto la mancata costituzione di un regolare rapporto processuale e la nullità del dibattimento e della sentenza perché, nel corso del giudizio di primo grado, il dibattimento del 01/12/2003 era stato rinviato al 16/05/2004, giorno in cui però non si tenne udienza perché cadeva di domenica. La udienza fu invece tenuta il giorno successivo senza però darne alcun avviso all'imputato ed al suo difensore, che quindi non ebbero più possibilità di partecipare al dibattimento, di modo che la sentenza fu pronunciata in assoluta carenza di contraddittorio. Aveva poi dedotto che era venuto a conoscenza della sentenza solo il 10/02/2005, quando aveva ricevuto l'avviso di pagamento della multa inflitta con la sentenza stessa. La Corte d'appello ha invece ritenuto che non vi fosse prova che l'avviso era stato effettivamente ricevuto il 10/02/2005 e che comunque doveva ritenersi che l'imputato avesse avuto conoscenza della sentenza in questione già in data 03/01/2005, quando gli era stato notificato l'appello proposto contro la sentenza stessa dai coimputati SI e LI. Di conseguenza ha dichiarato inammissibile l'istanza per tardività. Ora, effettivamente questa statuizione è errata per le seguenti ragioni. In primo luogo, l'istanza di restituzione nel termine era stata proposta sia dall'imputato sia dal difensore, e quindi erroneamente e in modo manifestamente illogico la Corte d'appello, al fine di valutare la tempestività dell'istanza stessa, ha preso in considerazione atti notificati al solo imputato (appello dei coimputati, invito al pagamento della multa) e non anche al difensore, al quale non risulta essere stato mai notificato alcun atto che facesse menzione della sentenza. Di conseguenza, per il difensore, il termine per proporre istanza di restituzione poteva avere inizio solo dal momento in cui fosse stato provato che egli avesse avuto effettiva conoscenza del provvedimento e non dalla data in cui si è ritenuto che ne avesse avuto conoscenza l'imputato. Solo questo momento, pertanto, avrebbe dovuto essere considerato momento iniziale di decorrenza del termine di cui all'art. 175 cod. proc., comma 3, e ciò sia per l'imputato sia per il difensore, in applicazione del principio generale di cui all'art. 585 cod. proc. pen., comma 3, secondo cui, quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore opera per entrambi il termine che scade per ultimo. Nella specie, invece, l'ordinanza impugnata ha implicitamente ritenuto tardiva anche l'istanza proposta dal difensore senza la benché minima motivazione in ordine alla effettiva conoscenza della pronuncia della sentenza da parte del difensore stesso o con motivazione manifestamente illogica qualora siano state implicitamente estese al difensore le considerazioni svolte in ordine all'imputato. In secondo luogo, è assolutamente carente o comunque manifestamente illogica la motivazione con cui la Corte d'appello ha ritenuto che la notifica al MP dell'appello dei due coimputati avesse necessariamente comportato la sua effettiva conoscenza della pronuncia della sentenza in questione, senza prendere in esame e valutare il contenuto dell'atto di appello notificato ed il fatto che esso era intestato ad un altro difensore e non ad un organo giudiziario, se era vero che nella prima pagina dello stesso si indicava solo la condanna delle SI e LI che dichiaravano di proporre appello contro una sentenza che le aveva condannate, se era vero che non si faceva alcuna menzione ad una condanna del MP, se insomma era effettivamente possibile presumere con certezza che il MP, una volta ricevuto un simile atto che non lo interessava direttamente ed al quale quindi avrebbe ben potuto non prestare attenzione, avesse effettivamente avuto reale e concreta conoscenza che era stata emessa una sentenza di condanna nei suoi confronti. È infine privo di motivazione anche l'assunto della ordinanza impugnata secondo cui non risulterebbe provato che l'avviso di pagamento della multa sarebbe stato conosciuto il 10/02/2005, e ciò perché la Corte d'appello nel formulare tale giudizio non ha preso in esame la circostanza se la data dovesse comunque risultare dagli atti (relate di notifiche e cartoline di ricevimento), trattandosi della data in cui l'imputato era andato a ritirare l'atto nella casa comunale e comunque la circostanza se la documentazione attestante il ritiro dell'atto non potesse essere in possesso del MP ma dell'ufficio che di tale atto aveva chiesto la notifica.
È fondato anche il terzo motivo almeno nella parte in cui il ricorrente lamenta che non è stata emessa pronuncia sulla sua istanza di sospensione della esecuzione. Ed invero, con l'istanza in questione il MP aveva espressamente chiesto non solo la restituzione in termini per proporre impugnazione ma anche la sospensione della esecuzione della sentenza, domanda questa che è stata implicitamente respinta senza alcuna motivazione. Tutto ciò considerato, va osservato che la motivazione della ordinanza impugnata è mancante o manifestamente illogica innanzitutto nella parte in cui è stata dichiarata inammissibile l'istanza di rimessione in termini perché proposta tardivamente. Ciò però non comporta che l'ordinanza stessa debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, e ciò perché la Corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, quand'anche avesse ritenuto tempestiva l'istanza di restituzione non avrebbe potuto comunque decidere nel merito della stessa. Ed infatti, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., comma 4, qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna,
sulla istanza di restituzione in termine decide il giudice che sarebbe competente per la impugnazione. Competente a decidere era quindi non già la Corte d'appello quale giudice dell'esecuzione - come invece è stato - bensì la Corte d'appello quale giudice della impugnazione. È vero che la ordinanza impugnata ha trasmesso gli atti al presidente della Corte d'appello per l'assegnazione della impugnazione alla sezione competente, ma ciò ha fatto limitatamente all'appello tardivo contemporaneamente proposto dall'imputato e non anche in ordine alla istanza di rimessione in termine sulla quale ha invece deciso definitivamente, sia pure dichiarandola inammissibile per tardività, mentre la competenza a decidere sulla stessa spettava alla Corte d'appello come giudice della impugnazione. La Corte d'appello quale giudice dell'esecuzione, quindi, avrebbe dovuto dichiararsi incompetente ed omettere di pronunciarsi sull'istanza di remissione trasmettendo gli atti al giudice competente, ossia alla Corte d'appello quale giudice della impugnazione.
Analogo errore è stato compiuto relativamente alla domanda, espressamente proposta con la medesima istanza, di sospensione della esecuzione della sentenza di condanna, domanda che la ordinanza impugnata ha implicitamente respinto senza alcuna motivazione o con motivazione comunque viziata per le medesime ragioni dianzi indicate rispetto alla domanda di restituzione in termine.
Ed infatti, l'istanza di sospensione della esecuzione della sentenza andava sì proposta al giudice dell'esecuzione e non al giudice della impugnazione, ma nella specie giudice della esecuzione relativamente alla sentenza di condanna del MP emessa dal tribunale di Bari il 19/07 - 13/09/2004 e formalmente passata in giudicato non era la Corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, bensì il tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione. La Corte d'appello adita, quindi, avrebbe dovuto omettere di pronunciare sulla istanza di sospensione della esecuzione della sentenza di condanna e trasmettere gli atti per il giudizio al giudice competente, ossia al tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione.
In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Gli atti vanno trasmessi alla Corte d'appello quale giudice della impugnazione per la pronuncia sulla istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna. Gli atti stessi vanno anche trasmessi al tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, per la pronuncia sulla richiesta di sospensione della esecuzione della sentenza di condanna.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Bari per la pronuncia sull'istanza di restituzione in termini ed al tribunale di Bari per la pronuncia sulla richiesta di sospensione della esecuzione della sentenza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 25 ottobre 2005. Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2005