Sentenza 26 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/07/2001, n. 10188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10188 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
0188 /0 1 REPUBBLICA ITALIAN. PO OL ALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto IMPUGNAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE LODO ARBITRALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13908/99 Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Cron. 23758 Dott. Ugo VITRONE Rep. 3409 Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere Dott. Giuseppe SALME' - Consigliere Ud. 30/03/2001 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 OREdal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L. 6000 26 LUG 2001 CO.NA. PRO. CONSORZIO NAZIONALE DELLA PRODUZIONE E DEL il IL CANCELLIEFS LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso l'avvocato MARIO TONUCCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
ENICHEM SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARNABA ORIANI 85, presso l'avvocato EUGENIO GRIPPO, che la 2001 963 rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARTA FUSCO e UGO GANGI, giusta delega in calce al controricorso;
I alle CoRiA WoTiFiCasa RiCORSO Wotifierta DFC controricorrente avverso la sentenza n. 1544/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 02/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/03/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Tonucci, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Grippo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Nel 1989 la s.p.a. EM e la SOC. coop. CO.NA.PRO, stipulavano un contratto avente ad oggetto la fornitura da parte della cooperativa di un servizio di manutenzione delle opere elettriche e di strumenta- zione di stabilimenti industriali, con termine di effi- cacia al 30.4.1990, prorogato successivamente fino al 31.3.1992. Trascorso oltre un anno dalla fine del contratto la SOC. coop. CO. NA. PRO trasmetteva alla s.p.a. EM 2 richiesta scritta di autorizzazione a fatturare gli im- porti relativi alle variazioni dei prezzi ai quali ri- teneva di avere diritto, in base alle previsioni con- trattuali. La s.p.a. EM respingeva tale richiesta in quanto non pervenuta nel termine di gg. 90 dal termine del contratto, così come previsto dalla clausola 20.5 del capitolato. Insorta controversia sul punto le parti decidevano di affidare al giudizio arbitrale, previsto dall'art. 31 del capitolato, la soluzione della questione. In data 131.6.1995 e 3.7.1995 le parti si comunica- vano reciprocamente la nomina del proprio arbitro, men- tre il terzo arbitro veniva successivamente nominato dal Presidente del Tribunale, non avendo gli arbitri di parte raggiunto un accordo. Con lodo sottoscritto in data 9.4.1997 il Collegio arbitrale all'unanimità respingeva la domanda avanzata dalla cooperativa. Con atto di citazione notificato in data 1.7.1997 la Co. NA. PRO proponeva impugnazione del lodo per: a) avere il collegio, violando i limiti della clau- sola compromissoria, giudicato secondo diritto anzicchè qualificato come rituale secondo equità e per avere la volontà delle parti, l'arbitrato, in contrasto con 3 che avevano richiesto un arbitrato irrituale;
b) avere disapplicato le norme vigenti in materia di ermeneutica contrattuale, avendo dato rilievo alla volontà dei procuratori anzicchè alla volontà delle parti;
c) avere omesso di prendere in considerazione e va- lutare il tenore letterale delle clausole contenute nel contratto di appalto. d) avere violato le norme di diritto vigenti in ma- teria di interpretazione dei contratti, per non avere rilevato che l'art. 20.5 del contratto stipulato dalle parti nulla prevedeva in relazione alla forma, necessa- ria per richiedere la revisione prezzi. мляе La Corte di appello di Milano con sentenza in data 2.6.1998 respingeva l'impugnazione e condannava la coop. CO.NA. PRO al pagamento delle spese di giudizio. Per la cassazione della sentenza della Corte di ap- pello di Milano, propone ricorso fondato su tre motivi la soc. coop. CO. NA. PRO. Resiste con controricorso la s.p.a. EM. Motivi della decisione Con il primo motivo la cooperativa ricorrente la- menta violazione delle norme sulla competenza in re- lazione all'art. 360 n 2 c.p.c.; violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 1362 e 1703 C.C., in relazione 4 all'art. 360 n 3 c.p.c.; nullità della sentenza e del procedimento in relazione all'art. 360 n 4 c.p.c.; omessa ins ufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione al- l'art. 360 n 5 c.p.c. Rileva la cooperativa che al fine di accertare se una determinata clausola compromissoria configuri un arbitrato rituale o irrituale è necessario fare riferi- mento all'effettiva volontà delle parti, desumibile Langf dall'intero contesto contrattuale e non da una sola parte dello stesso. Nella specie la Corte territoriale ha sottovalutato la locuzione "ogni contestazione" contenuta nella clau- sola compromissoria che evidenzia come le parti abbiano inteso affidare agli arbitri la soluzione solo di con- testazioni tecniche contabili e giuridiche da tenere distinte dalle vere e proprie controversie, da risol- versi attraverso un giudizio, per cui qualora il giudi- ce di merito avesse tenuto presente tale distinzione sarebbe necessariamente pervenuto alla conclusione che l'arbitrato voluto dalle parti fosse di natura irritua- le e non rituale. Dal punto di vista ermeneutico non è poi neppure condivisibile che la natura rituale fosse desumibile dalla previsione di condanna alle spese della parte 5 soccombente, posto che non è incompatibile con l'arbi- irrituale la previsione dell'accertamento della trato infondatezza di una delle posizioni in contra- totale non avendo l'arbitrato irrituale necessaria natura sto, transattiva, con reciproca concessioni delle parti. Decisiva inoltre doveva essere considerata, per la determinazione della natura dell'arbitrato, l'autoriz- zazione concessa agli AA. di decidere" senza formalità di procedura" considerato che solo l'arbitrato libero of irrituale si sottrae al procedimento previsto dagli artt. 816 e segg. c.p.c. Di pari rilevanza è altresì l'inciso contenuto nel- la clausola che testualmente recita: "rimane inteso che nessuna controversia viene risolta durante l'esecuzione dei lavori e che la risoluzione è proposta alla presa in consegna da parte del committente delle opere rego- larmente eseguite."; inciso che dimostra che non una decisione degli AA. volevano le parti ma una proposta di definizione negoziale delle contestazioni, che fos- sero insorte nel corso dell'esecuzione dei lavori. Proposta che è cosa ontologicamente diversa da de- cisione, ossia statuizione su una controversia. Infine assume la cooperativa ricorrente che è CO- munque giurisprudenza costante che qualora sussista Вва dubbio interpretativo deve prevalere l'interpretazione 6 che propenda per la natura irrituale dell'arbitrato. Con il secondo motivo la cooperativa censura 1'im- pugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., degli artt. 112, 828 e 829 c.p.c.%;B violazione e falsa applicazione degli artt 1703 e SS. C.C.; violazione e falsa applicazione dei principi vigenti in materia di arbitrato di equità e di nullità del lodo, con particolare riferimento agli artt. 808, 816, 822, 823 c.p.c., in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c.; nullità della sentenza e del procedi- mento, in relazione all'art. 360 n 4 c.p.c.; nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione al- l'art. 360 n 5 c.p.c. In riferimento all'erronea interpretazione dell'im- pugnazione ed al difetto di motivazione rileva la ri- corrente che con l'atto di impugnazione del lodo arbi- trale, aveva censurato per nullità il lodo medesimo sia in riferimento alla natura di arbitrato rituale ritenu- ta dagli AA., sia in riferimento alla pronunzia secondo adottata al di fuori dei limiti dei poteridiritto, conferiti agli AA. medesimi dalla clausola compromisso- ria. Erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che la cooperativa impugnante non avesse proposto censura 7 in riferimento all'applicazione fatta dagli AA di norme di diritto anzicchè dell'equità. Tale convincimento è stato raggiunto dal giudice di merito senza alcun effettivo ancoraggio agli atti di causa, in base a motivi che non è dato comprendere. L'interpretazione contenuta nella sentenza è tutta- via errata sotto molteplici profili. Costituisce infatti ius receptum la nullità del lo- do pronunziato secondo diritto da arbitri ai quali era stata data la facoltà di decidere secondo equità, posto che si configura in tal caso una ipotesi di eccesso di potere degli arbitri, per avere gli stessi travalicato i limiti della clausola compromissoria, finalizzati non solo alla definizione dell'oggetto dell'arbitrato ma anche alla indicazione del parametro equità o diritto, scelto dalle parti, al quale attenersi. La Corte territoriale, nell'esaminare la censura di nullità del lodo, per il motivo indicato, ha valorizza- to sul piano ermeneutico la dichiarazione di nomina dell'arbitro della cooperativa e la lettera EM del 24.6.1996, senza considerare che: a) la cooperativa nel richiedere con l'atto intro- duttivo del giudizio arbitrale la decisione secondo di- ritto riteneva tale richiesta conforme alla clausola compromissoria, conformità inesistente considerato che 8 "la clausola definiva gli arbitri amichevoli composi- tori"; b) anche a voler ritenere la domanda di accessO agli AA. modificativa della clausola compromissoria l'accettazione della EM contenuta nella lettera del 24.6.1996 era di gran lunga posteriore all'inizio del giudizio arbitrale. In particolare la Corte di merito non ha tenuto conto che l'art. 816 c.p.c. prescrive che le indicazio- ni delle parti in ordine alle norme da Osservare nel corso del procedimento deve essere anteriore all'inizio del giudizio. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1334 e 1335 c.c. in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c.; nullità della sentenza e del procedimento in relazione all'art. 360 n 4 c.p.c.; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 n 5 c.p.c. Assume che la Corte territoriale ha omesso di esa- minare la censura proposta con l'atto di impugnazione relativa all'erronea applicazione delle norme che rego- lano l'interpretazione dei contratti, operata dagli AA. nell'interpretare le disposizioni contrattuali attinen- ti alle modalità di formulazione della domanda di con- cessione della revisione prezzi. 9 Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. Invero riguardo ai primi due motivi del ricorso, che possono essere contestualmente esaminati, stante la stretta connessione esistente fra gli stessi, si osser- va che nella clausola compromissoria, che si può esami- nare in quanto dalla sua interpretazione discende l'am- missibilità dell'impugnazione del lodo, è subito preci- sato dalle parti la reciproca intenzione di sottoporre agli AA. ogni contestazione che sorga in merito alla validità, esecuzione ed interpretazione del contratto, sia per ciò che attiene al profilo tecnico-contabile che giuridico. ' noto che la soluzione di contestazioni relative E alla validità ed interpretazione di un contratto è at- tività certamente tipica del giudicante per cui fin dal primo approccio può ritenersi che le parti mirassero ad y r e d l o H ottenere dagli AA. non una mera composizione delle con- troversie ma una decisione sulle stesse. Interpretazione questa che riceve ulteriore soste- gno nelle successive espressioni contenute nella clau- sola, quali quelle che fanno riferimento alle "controversie", nonchè alle spese della procedura ed alla soccombenza, espressioni tipiche di una volontà che intenda ricollegare al mancato accoglimento delle proprie tesi, e quindi alla soccombenza nella defini- 10 zione della controversia, l'onere delle spese della procedura, situazione tipica del giudizio, al termine del quale le spese vengono addebitate a chi perde, va- lutata la sua soccombenza rispetto alle domande ecce- zioni ed allegazioni prospettate. Nè può ritenersi contrastare con la indicata natura rituale dell'arbitrato l'esclusione di ogni "formalità di procedura" posto che, come già sottolineato dalla Corte di appello, tale espressione non è incompatile con l'arbitrato rituale, considerato che l'art. 816 c.p.c. stabilisce che le regole del procedimento, se non determinate preventivamente dalle parti, possono essere decise liberamente dagli AA ed essere improntate alla massima semplicità, con l'unico ineludibile limite del rispetto del contraddittorio. Pertanto l'unica espressione di dubbia interpreta- zione contenuta nella clausola resta la dizione" ami- z n a l o h B chevoli compositori" che sembrerebbe ad un primo esame far dubitare della natura rituale dell'arbitrato de quo. Al riguardo si osserva peraltro che il giudice nel decidere in ordine alla natura dell'arbitrato, definita con la clausola compromissoria, deve necessariamente tenere conto della volontà effettiva delle parti, fatta palese oltre che dal tenore letterale delle espressio- 11 ni, contenute nella clausola, anche dalla condotta suc- cessiva tenuta dalle parti, così come espressamente stabilito dall' art. 1362 c.c.. Nella specie dalla dichiarazione di nomina dell'ar- bitro effettuata dalla cooperativa ricorrente, che si può esaminare in quanto elemento integrativo della clausola compromissoria, risulta che la cooperativa CO.NA. PRO con tale atto ha testualmente precisato" il Collegio deciderà secondo diritto" e che l' EM con lettera in data 24.6.1996, indirizzata alla cooperativa A ha sua volta testualmente precisato" desidero conferma- re la volontà che la controversia sia decisa secondo diritto.". r e d Dal contenuto di tali atti, entrambi sottoscritti l i dai legali rappresentanti delle parti, valutati unita- B mente alle riportate espressioni, contenute nella clau- sola in esame, si evince all'evidenza che era intenzio- ne delle parti che gli AA. decidessero la vertenza con giudizio arbitrale rituale, definito secondo diritto, con ciò restando definitivamente accertato che le parti sottoscrivendo la clausola compromissoria de qua già avevano espresso la volontà che eventuali controversie insorte nell'esecuzione del contratto fossero decise dagli AA. in qualità di giudicanti e non di composito- ri, per cui resta assorbito ogni dubbio interpretativo 12 in ordine all'espressione" amichevoli compositori", da attribuirsi a difetto di tecnicismo da parte del redat- tore della clausola. Nè può attribuirsi rilevanza alcuna alla considera- zione di segno contrario dedotta dalla cooperativa se- condo la quale essendo l'accettazione dell'EM in- tervenuta dopo l'inizio del giudizio arbitrale e circa un anno prima della pronunzia del lodo, non era idonea ad influire sul giudizio arbitrale come originariamente definito dalla clausola compromissoria, ostandovi il disposto dell' art 816 c.p.c.. Invero l'esposta considerazione è infondata sotto due diversi profili: primo perchè gli scritti delle parti sono rilevanti ex art. 1362 c.c. per interpretare la volontà delle parti, già contenuta nella clausola compromissoria, secondo perchè l'art. 816 c.p.C., come già detto, attiene alle regole da seguire per lo svol- gimento del procedimento arbitrale e non già al conte- nuto della decisione, da adottarsi secondo equità o se- condo diritto. Pertanto consegue che chiara essendo la volontà delle parti, ulteriormente esplicitata con gli atti in- dicati, la clausola compromissoria non può che essere interpretata nel senso che le parti stesse hanno ri- chiesto agli AA. la pronunzia di un lodo rituale secon- 13 do diritto. I primi due motivi del ricorso vanno quindi respin- ti. Infondato è infine anche il terzo motivo. Al riguardo si osserva che non si ravvisa il difet- to di motivazione lamentato dalla cooperativa ricorren- te, considerato che la Corte territoriale ha rettamente 1334,precisato che le dedotte violazioni degli artt. 1335, 1362 e 1363 C.C. avrebbero avuto rilevanza solo se la cooperativa CO.NA. PRO avesse fornito la prova di avere richiesto, sia pure oralmente, il pagamento della inesistente dagli revisione prezzi, richiesta ritenuta con accertamento in fatto, non censurabile in sede AA.. di impugnazione del lodo arbitrale. Nulla di più avrebbe dovuto dire la Corte di meri- stante la palese irrilevanza dei pretesi errori di to, ermeneutica contrattuale, per cui la decisione impugna- ta merita piena conferma, anche in riferimento a questo punto. Il ricorso va quindi interamente respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
repinge il ricorso e condanna la cooperativa ricor- al pagamento delle spese del giudizio di cassa- rente 14 #365.000 per esborsi e £ 8.000.000 per zione di cui £- onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 30.marzo.2001 109T 250.000) Il Presidente Il Consigliere estensore 456T 80000 Corrado Carnevale TOT. 339.000Clam mle Mario Adamo Mario Adamo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Pama Sezione Civile CANCELLICKE Juve Valinct Lulsa Passinetti Depositate 11 26 LUC ET IL CAB UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 14 SET. 2001 4 Registrato in 40815 33000 Tam t al n. p. Dirigente e Servizi (lire (D.ssa Mana a UN FILIPPO) Il Responsabile servizio Atti Giudiziari (DrM/RACCICHINI) 1 0 0 15