Cass. pen., sez. III, sentenza 25/03/2015, n. 16618
CASS
Sentenza 25 marzo 2015

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È manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 311 cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3 e 112 Cost., nella parte in cui non prevede che il Procuratore Generale presso la Corte di Appello sia legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse dal Tribunale della libertà sui provvedimenti adottati in materia cautelare dalla Corte di appello, quando l'applicazione della misura sia stata richiesta da altro ufficio del Pubblico Ministero, in quanto è ragionevole che la legittimazione ad impugnare sia riconosciuta all'ufficio richiedente, né risultano insuperabili eventuali problemi pratici di coordinamento tra diversi organi del P.M.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 25/03/2015, n. 16618
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16618
    Data del deposito : 25 marzo 2015

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