Sentenza 25 marzo 2015
Massime • 1
È manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 311 cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3 e 112 Cost., nella parte in cui non prevede che il Procuratore Generale presso la Corte di Appello sia legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse dal Tribunale della libertà sui provvedimenti adottati in materia cautelare dalla Corte di appello, quando l'applicazione della misura sia stata richiesta da altro ufficio del Pubblico Ministero, in quanto è ragionevole che la legittimazione ad impugnare sia riconosciuta all'ufficio richiedente, né risultano insuperabili eventuali problemi pratici di coordinamento tra diversi organi del P.M.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/03/2015, n. 16618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16618 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 25/03/2015
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - N. 687
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 43837/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE;
nei confronti di:
TALBI FAYCEL N. IL 05/09/1987;
avverso l'ordinanza n. 1033/2014 TRIB. LIBERTÀ di FIRENZE, del 12/09/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Baldi Fulvio, inammissibilità per difensore di legittimazione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12 settembre 2014 il Tribunale di Firenze, a seguito di appello ex art. 310 c.p.p. presentato da Talbi Faycel, ha revocato l'ordinanza del 1 luglio 2014 con cui la Corte d'appello di Firenze aveva sospeso i termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 2, durante i tempi del giudizio e della delibera della decisione nei confronti del suddetto.
2. Ha presentato ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Firenze. Premesso che anche il Procuratore Generale presso la corte territoriale, e non solo il Procuratore della Repubblica, si deve ritenere legittimato a proporre il ricorso, in ipotesi contraria sussistendo profili di illegittimità costituzionale, il ricorrente nega che nella revocata ordinanza non sia stata illustrata in motivazione la impossibilità di udienze ravvicinate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
Lo stesso ricorrente, a proposito della sua legittimazione a presentare il ricorso, richiama S.U. 28 maggio 2009 n. 31011, che, sulla base del principio per cui il diritto ad impugnare spetta solo a colui al quale la legge espressamente lo conferisce - e l'art. 311 c.p.p. indica, nel suo primo comma, espressamente che legittimati a proporre il ricorso sono "il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore" -, nega la legittimazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse dal Tribunale della libertà sui provvedimenti adottati in materia cautelare dalla Corte di appello, salvo, logicamente, che sia stato lo stesso Procuratore Generale a chiedere l'applicazione della misura.
Sostiene il ricorrente che le Sezioni Unite si sono "rese conto delle conseguenze pratiche, di difficile risoluzione, della loro interpretazione" suggerendo come "rimedio" la richiesta del Procuratore Generale al Procuratore della Repubblica di proporre ricorso per cassazione: ma ciò sarebbe "impraticabile" perché il Procuratore della Repubblica con la sentenza di primo grado ha perso ogni competenza e conoscenza del processo e ignora l'aspetto cautelare in sede di appello, e inoltre potrebbe non concordare con il PG, dovrebbe chiedere gli atti alla corte territoriale e dovrebbe redigere il ricorso in soli 10 giorni. Ritiene pertanto il ricorrente di proporre una interpretazione conforme a Cass. sez. 1, 19 marzo 2009 n. 20789, che ha riconosciuto la legittimazione del PG. Si tratta, peraltro, proprio del precedente che viene ampiamente confutato - con argomenti del tutto condivisibili, da intendersi qui integralmente richiamati - dalle Sezioni Unite nel recente arresto appena citato, dal quale appunto non vi è alcun motivo per discostarsi. Ne è consapevole lo stesso ricorrente, chiedendo di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 311 c.p.p. nella parte in cui non legittima il Procuratore Generale a ricorrere per cassazione contro i provvedimenti del Tribunale della libertà sugli appelli avverso l'ordinanza della corte territoriale in materia di libertà personale, per contrasto con l'art. 3 Cost. per irragionevolezza - perché legittimato a impugnare "sarebbe un magistrato del PM diverso da quello dell'Ufficio presso il giudice dinanzi al quale pende il processo di cognizione" - e con l'art. 112 Cost. - "in relazione agli ostacoli frapposti all'esercizio dell'azione penale, in considerazione delle difficoltà per la proposizione del ricorso che tale interpretazione comporta (sembrando attenere all'esercizio doveroso dell'azione penale anche la coltivazione delle impugnazioni da parte della Pubblica Accusa)". Invero, l'interpretazione che le Sezioni Unite hanno operato nell'arresto di cui sopra non appare affatto contrastante con i due suddetti articoli della Costituzione, poiché l'art. 311 c.p.p., sul cui tenore letterale le Sezioni Unite hanno fondato il difetto di legittimazione del Procuratore Generale, consente comunque anche al Procuratore Generale di ricorrere per cassazione, nel caso in cui sia stato lui a richiedere l'applicazione della misura. Qualora la misura sia stata chiesta da altro ufficio, è del tutto logico che sia questo ad essere dotato della legittimazione contro le ordinanze di cui agli artt. 309 e 310 c.p.p. Non sussiste, pertanto, alcuna irragionevolezza, ne' alcuna preclusione alla coltivazione delle impugnazioni. Gli eventuali problemi pratici che il ricorrente prospetta sono superabili - come del resto lasciano intendere le Sezioni Unite - con un adeguato coordinamento tra gli uffici in ordine alla prosecuzione dall'uno all'altro grado dei singoli processi in cui sono state applicate all'imputato misure cautelari personali.
Rilevata, allora, la manifesta infondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale, il ricorso risulta inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente Procuratore Generale, ai sensi dell'art. 311 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del PG.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2015