Sentenza 7 aprile 2004
Massime • 1
L'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen. - nel prevedere la possibilità di dichiarare de plano l'inammissibilità della richiesta, quando la stessa sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge - non è applicabile in tema di affidamento in prova al servizio sociale, nel caso in cui il richiedente non abbia allegato un'attività di lavoro, non rientrando tale elemento tra le condizioni richieste dalla legge per la concessione del beneficio in esame e dovendosi valutare la mancanza di un'occupazione stabile unitamente agli altri elementi riguardanti la personalità del richiedente, sicché il decreto di inammissibilità della richiesta da parte del presidente del Tribunale di sorveglianza va, in tal caso, annullato senza rinvio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2004, n. 19061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19061 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 07/04/2004
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1782
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 037515/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN LA LI N. IL 14/02/1977 (Albania);
avverso ORDINANZA del 20/08/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
lette le conclusioni del P.G.: annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con decreto 20/08/2003 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze dichiarava inammissibile la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale o di detenzione domiciliare avanzata da SI IO, osservando che "l'istanza non risulta corredata da alcuna allegazione in ordine all'inserimento abitativo e lavorativo (essendo del tutto irrilevante ai fini della concessione del beneficio l'elezione di domicilio presso il difensore)".
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione dell'art. 666 co. 2 c.p.p., deducendo da un lato che la richiesta era stata sottoscritta dall'interessata, la quale aveva eletto domicilio presso il difensore, dall'altro che la mancata allegazione di una attività di lavoro non costituisce ostacolo alla concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorso è fondato.
Invero l'art. 666 co. 2 c.p.p. - nel prevedere la possibilità di dichiarare "de plano" l'inammissibilità della richiesta quando la stessa sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge - non è applicabile in tema di affidamento in prova al servizio sociale nel caso in cui il richiedente non abbia allegato una attività di lavoro, non rientrando tale elemento tra le condizioni richieste dalla legge per la concessione del beneficio in esame. Infatti la mancata prospettazione di un lavoro da parte del richiedente da solo non può considerarsi elemento esclusivo e determinante per l'inammissibilità della richiesta, dovendosi valutare la mancanza di una occupazione stabile unitamente agli altri elementi riguardanti la personalità del richiedente. Quanto alla mancata indicazione del luogo di abitazione, è sufficiente rilevare che la ricorrente con la richiesta elesse domicilio presso il difensore, di guisa che si deve escludere che nel caso di specie ricorra l'ipotesi di inammissibilità prevista dall'art. 677 co. 2 bis c.p.p.. Pertanto il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per il corso ulteriore.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per l'esame della richiesta. Così deciso in Roma, il 7 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2004