Sentenza 25 maggio 1998
Massime • 3
In tema di giudizio abbreviato, qualora l'astratta punibilità del fatto risulti dalla semplice lettura dell'imputazione, solo a questa può farsi riferimento. Ne consegue che, anche se il pubblico ministero abbia erroneamente manifestato consenso alla richiesta di rito abbreviato, senza aver previamente modificato l'imputazione nel senso che resti esclusa l'applicabilità dell'ergastolo, il giudice dell'udienza preliminare non può che respingere la richiesta stessa, a nulla rilevando che, nell'emettere il decreto che dispone il giudizio, possa eventualmente dare al fatto una diversa e meno grave qualificazione giuridica, giacché l'emissione di detto decreto - prima della quale la modificazione dell'imputazione da parte del giudice non è possibile - è, per sua stessa natura, incompatibile con l'accoglimento della richiesta di rito abbreviato.
In tema di giudizio abbreviato, la circostanza che l'imputazione sia formulata in modo tale da non comportare, di per sè, l'applicabilità dell'ergastolo non implica necessariamente che, pur nell'assenza della necessità di integrazione probatoria da effettuarsi in fase dibattimentale, il giudice dell'udienza preliminare sia tenuto ad accogliere la richiesta di giudizio abbreviato sol perché il pubblico ministero abbia manifestato il proprio consenso al riguardo. Ed invero il giudice ben può ritenere che l'imputazione non sia formulata correttamente, nel senso che essa dovrebbe qualificarsi come fatto astrattamente punibile con l'ergastolo, e quindi - anche in mancanza di modifica di essa da parte del p.m., ai sensi dell'art. 423 cod. proc. pen. - legittimamente prospettarsi la probabilità che alla detta modifica si addivenga nella fase dibattimentale, la quale viene, per ciò stesso, ad essere riguardata come necessaria ai fini di un tale adempimento, con conseguente esclusione della definibilità allo stato degli atti. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, qualora gli sviluppi e gli esiti della fase dibattimentale confermino la correttezza della formulazione originaria dell'imputazione, il giudice del dibattimento deve trarne le necessarie conseguenze in punto di applicazione della diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen.).
La preclusione al giudizio abbreviato derivante dalla contestazione di una circostanza aggravante che renda il fatto astrattamente punibile con l'ergastolo non viene meno per il solo fatto che, in concreto, gli effetti di detta aggravante sul piano sanzionatorio siano stati elisi dalla ritenuta prevalenza di circostanze di segno diverso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/1998, n. 6534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6534 |
| Data del deposito : | 25 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. TERESI RENATO Presidente del 25.05.1998
1.Dott. ROSSI BRUNO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 626
3.Dott. DELEHAYE ENRICO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 11779/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) LE FR n. il 25.09.1976
2) ZI AO n. il 05.10.1968
avverso sentenza del 16.10.1997 C. ASS. APP. di PALERMO visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del S. Proc. gen. dott. A. Albano che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. Stefano Pellegrino, per il ricorrente ZZ, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. OSSERVA LA CORTEIn fatto
Con sentenza in data 19 aprile 1996 la corte d'assise di Trapani dichiarò AL AN e ZZ PA responsabili, per quanto qui interessa, di duplice omicidio aggravato a scopo di rapina in persona di EN NN e ID NC, condannandoli alle pene ritenute di giustizia.
Proposero appello gli imputati lamentando, tra l'altro, che non fosse stata applicata la riduzione di un terzo della pena, ai sensi dell'art.442, comma 2, c.p.p. (essendovi stata tempestiva richiesta, da parte degli stessi imputati, entrambi confessi, di rito abbreviato, dichiarata però inammissibile, nonostante il consenso del pubblico ministero, dal giudice dell'udienza preliminare), sulla base dell'errato presupposto secondo il quale la originaria formulazione dell'imputazione sarebbe stata tale, pur in assenza della formale contestazione dell'aggravante di cui all'art.576 n.1 (intervenuta solo in fase dibattimentale), da comportare la punibilità del fatto con la pena dell'ergastolo.
In corte d'assise d'appello di Palermo, con la sentenza ora gravata di ricorso, respinse tale doglianza, sostenendo, in sintesi, che la oggettiva sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 576 n.1 c.p. sarebbe stata desumibile, così come correttamente ritenuto sia dal giudice dell'udienza preliminare che dalla corte di primo grado, anche sulla base dell'originaria formulazione dell'imputazione, comprendente tanto il reato di rapina (capo a) quanto quello di omicidio (capo c), la descrizione del primo dei quali conteneva anche esplicito riferimento alla "ulteriore violenza concretizzatasi nei reati sub C e D", mentre quella del secondo conteneva l'indicazione che esso era stato commesso "nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo a) dell'epigrafe".
Avverso detta decisione, esclusivamente sul punto anzidetto, hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, entrambi gli imputati sostenendo, in sintesi:
- l'AL, che l'originaria formulazione del capo d'imputazione, contrariamente a quanto asserito dalla corte di merito, non era in alcun modo idonea a rendere manifesta l'avvenuta contestazione, in fatto, dell'aggravante in questione, tanto che a tale contestazione aveva poi dovuto provvedere il pubblico ministero in udienza, senza peraltro modificare il capo a) della rubrica, relativo al reato di rapina;
- lo ZZ, che in ogni caso l'omessa formale contestazione dell'aggravante, in violazione dell'art. 417, lett.b), c.p.p., sarebbe stato ostacolo insuperabile alla sua ritenuta operatività, ai fini della qualificabilità del fatto come punibile con l'ergastolo e, quindi, dell'inammissibilità del rito abbreviato. In diritto
I ricorsi sono infondati.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992, ebbe a dichiarare, come è noto, l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440, 442 c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedeva che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo potesse essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari potesse applicare la riduzione di pena prevista dal citato art.442, comma 2.
Soltanto, quindi, la ritenuta definibilità del processo allo stato degli atti, da parte del giudice del dibattimento, in contrasto con quanto ritenuto dal giudice dell'udienza preliminare e con riferimento agli elementi di valutazione di cui questi poteva disporre, può dar luogo all'applicazione della riduzione di pena in questione.
Ora, nel caso di reati punibili con l'ergastolo, la non definibilità del procedimento allo stato degli atti è "in re ipsa", attesa l'altra pronuncia della Corte costituzionale, n. 176 del 1991, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.442, comma 2, c.p.p., nella parte in cui stabiliva che alla pena dell'ergastolo era sostituita quella della reclusione per anni trenta.
Ciò posto, occorre dunque chiedersi se il giudice dell'udienza preliminare, per stabilire se si trova in presenza di un reato punibile con l'ergastolo, debba fare esclusivo riferimento all'imputazione, quale formulata nella richiesta di rinvio a giudizio, o no.
La risposta, ad avviso della Corte, deve essere differenziata. Infatti, qualora la punibilità, in astratto, con l'ergastolo, risulti dalla semplice lettura dell'imputazione, non appare dubbio che solo a questa possa farsi riferimento, per cui, quand'anche il pubblica ministero abbia erroneamente manifestato consenso alla richiesta di rito abbreviato (senza previa modifica dell'imputazione nel senso, che ne risultasse esclusa l'applicabilità dell'ergastolo), il giudice dell'udienza preliminare non potrà che respingere detta richiesta, nulla rilevando che egli, tuttavia, nell'emettere il decreto che dispone il giudizio, possa eventualmente (sul punto vi è contrasto di opinioni), dare al fatto una diversa è meno grave qualificazione giurica, giacché l'emissione del suddetto decreto (prima della quale la modificazione dell'imputazione da parte del giudice non è possibile), è, per sua stessa natura, ovviamente incompatibile con l'accoglimento della richiesta di rito abbreviato. Qualora, invece, l'imputazione sia formulata in modo tale da non comportare, di per sè, l'applicabilità dell'ergastolo, ciò non implica necessariamente che, pur in assenza di qualsivoglia necessità di integrazione probatoria da effettuarsi in fase dibattimentale, il giudice dell'udienza preliminare sia tenuto ad accogliere la richiesta di giudizio abbreviato sol perché il pubblico ministero, per avventura, abbia manifestato al riguardo il proprio consenso. Il giudice, infatti, ben può ritenere che l'imputazione sia errata, nel senso che esso dovrebbe invece formulata qualificando il fatto come reato punibile con l'ergastolo, per cui, quand'anche il pubblico ministero, nel corso dell'udienza preliminare, non provveda, per qualsivoglia ragione, alla modifica di detta imputazione, ai sensi dell'art.423 c.p.p., nel senso anzidetto, lo stesso giudice, può legittimamente prospettarsi la probabilità che alla detta modifica si addivenga nella fase dibattimentale la quale, quindi, viene per ciò stesso a dover essere riguardata come necessaria ai fini di un tale adempimento, con conseguente esclusione della definibilità allo stato degli atti. Ovviamente, se poi gli sviluppi e gli esiti della fase dibattimentale confermeranno, invece, la correttezza dell'originaria formulazione dell'imputazione, il giudice del dibattimento ne trarrà la necessarie conseguenze in punto di applicazione della diminuente di cui all'art.442 c.p.p. Applicando, dunque, tali principi alla fattispecie in esame, ne deriva che, indipendentemente dalla pur condivisibile opinione espressa dai giudici di merito circa la riconoscibilità, di fatto, dell'aggravante del nesso teleologico nell'omicidio a scopo di rapina anche sulla sola base dell'originaria formulazione dell'imputazione, il diniego opposto dal giudice dell'udienza preliminare alla richiesta di giudizio abbreviato risulta comunque corretto, in quanto ancorato alla prospettiva, rivelatasi fondata, che nella fase dibattimentale (il passaggio alla quale diventava per ciò stesso necessario), l'imputazione venisse integrata con la formale contestazione della aggravante che rendeva il fatto punibile con l'ergastolo; il che rende corretto anche il successivo diniego della diminuzione di pena di cui all'art.442, comma 2, c.p.p., posto che la suddetta aggravante è stata ritenuta poi, in via definitiva, sussistente, ancorché subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti generiche (ed è giurisprudenza costante di questa Corte quella secondo cui la preclusione al giudizio abbreviato derivante dalla presenza di una circostanza aggravante che rende il fatto astrattamente punibile con l'ergastolo non viene meno per il solo fatto che, in concreto, gli effetti di detta aggravante sul piano sanzinatorio siano stati elisi dalla ritenuta prevalenza di circostanze di segno diverso).
P. Q. M.
la Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido, al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 1998