Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/1998, n. 6534
CASS
Sentenza 25 maggio 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

In tema di giudizio abbreviato, qualora l'astratta punibilità del fatto risulti dalla semplice lettura dell'imputazione, solo a questa può farsi riferimento. Ne consegue che, anche se il pubblico ministero abbia erroneamente manifestato consenso alla richiesta di rito abbreviato, senza aver previamente modificato l'imputazione nel senso che resti esclusa l'applicabilità dell'ergastolo, il giudice dell'udienza preliminare non può che respingere la richiesta stessa, a nulla rilevando che, nell'emettere il decreto che dispone il giudizio, possa eventualmente dare al fatto una diversa e meno grave qualificazione giuridica, giacché l'emissione di detto decreto - prima della quale la modificazione dell'imputazione da parte del giudice non è possibile - è, per sua stessa natura, incompatibile con l'accoglimento della richiesta di rito abbreviato.

In tema di giudizio abbreviato, la circostanza che l'imputazione sia formulata in modo tale da non comportare, di per sè, l'applicabilità dell'ergastolo non implica necessariamente che, pur nell'assenza della necessità di integrazione probatoria da effettuarsi in fase dibattimentale, il giudice dell'udienza preliminare sia tenuto ad accogliere la richiesta di giudizio abbreviato sol perché il pubblico ministero abbia manifestato il proprio consenso al riguardo. Ed invero il giudice ben può ritenere che l'imputazione non sia formulata correttamente, nel senso che essa dovrebbe qualificarsi come fatto astrattamente punibile con l'ergastolo, e quindi - anche in mancanza di modifica di essa da parte del p.m., ai sensi dell'art. 423 cod. proc. pen. - legittimamente prospettarsi la probabilità che alla detta modifica si addivenga nella fase dibattimentale, la quale viene, per ciò stesso, ad essere riguardata come necessaria ai fini di un tale adempimento, con conseguente esclusione della definibilità allo stato degli atti. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, qualora gli sviluppi e gli esiti della fase dibattimentale confermino la correttezza della formulazione originaria dell'imputazione, il giudice del dibattimento deve trarne le necessarie conseguenze in punto di applicazione della diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen.).

La preclusione al giudizio abbreviato derivante dalla contestazione di una circostanza aggravante che renda il fatto astrattamente punibile con l'ergastolo non viene meno per il solo fatto che, in concreto, gli effetti di detta aggravante sul piano sanzionatorio siano stati elisi dalla ritenuta prevalenza di circostanze di segno diverso.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/1998, n. 6534
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6534
    Data del deposito : 25 maggio 1998

    Testo completo