Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2015, n. 26553
CASS
Sentenza 9 giugno 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In sede di convalida del provvedimento del questore che imponga le misure previste dall'art. 75 bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice è tenuto a motivare, anche attraverso un rinvio "per relationem", sulla correlazione tra modalità o circostanze dell'uso personale della sostanza stupefacente ed il pericolo per la sicurezza pubblica, nonché sulla necessità ed urgenza oltre che congruità della misura adottata, e l'assenza di indicazioni in ordine a tali presupposti costituisce violazione di legge deducibile in cassazione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2015, n. 26553
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26553
    Data del deposito : 9 giugno 2015

    Testo completo