Sentenza 9 giugno 2015
Massime • 1
In sede di convalida del provvedimento del questore che imponga le misure previste dall'art. 75 bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice è tenuto a motivare, anche attraverso un rinvio "per relationem", sulla correlazione tra modalità o circostanze dell'uso personale della sostanza stupefacente ed il pericolo per la sicurezza pubblica, nonché sulla necessità ed urgenza oltre che congruità della misura adottata, e l'assenza di indicazioni in ordine a tali presupposti costituisce violazione di legge deducibile in cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2015, n. 26553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26553 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 09/06/2015
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 964
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 32146/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL SE, nato a [...] il [...];
avverso il decreto del 13/03/2014 del Giudice di Pace di Benevento;
esaminati gli atti, il ricorso e il decreto impugnato;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Giacomo Paoloni;
lette le requisitorie del Pubblico Ministero (sostituto P.G. Dr. D'Ambrosio Vito), che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
FATTO E DIRITTO
1. Con decreto in data 1.8.2013 il Prefetto di Benevento ha applicato a LL SE, trovato in possesso di sostanza stupefacente per suo personale consumo, la sanzione amministrativa prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75, comma 1, lett. c), (sospensione del passaporto e della validità per l'espatrio della carta d'identità). Ricevuta copia del decreto prefettizio ed espletati gli accertamenti di rito, il Questore di Benevento, ritenuto il LL persona pericolosa per la sicurezza pubblica ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis, ha imposto allo stesso - con provvedimento del
27.2.2014 - la prescrizione ("misura") dell'obbligo di rientrare nella propria abitazione alle ore 22:00 e di non uscirne prima delle ore 06:00 per la durata di un anno.
2. Detto provvedimento del Questore è stato tempestivamente (nelle 48 ore successive alla notifica dell'atto al LL) comunicato al competente giudice di pace a norma del cit. D.P.R., art. 75 bis, comma 2. Altrettanto tempestivamente il giudice di pace di Benevento, con il decreto del 13.3.2014 richiamato in epigrafe ha provveduto, nella ritenuta sussistenza dei presupposti di legge, a convalidare l'atto impositivo della misura emesso dal Questore nei confronti del LL.
3. Con il ministero del difensore LL SE impugna per cassazione l'indicato decreto del giudice di pace sannita, denunciandone la violazione di legge (art. 125 c.p.p.) per difetto ("inesistenza") della motivazione sulla sussistenza dei presupposti giustificanti l'applicazione della misura (prescrizione) del Questore.
Pur dando atto nel provvedimento dell'avvenuto deposito di una memoria difensiva del LL, il giudice si è astenuto dal vagliarne contenuti e deduzioni, limitandosi a formulare una apodittica convalida dell'atto del Questore senza nemmeno richiamarne per relationem la motivazione. Nella impugnata decisione non vi è traccia, per tanto, della disamina delle specifiche condizioni fondanti la pericolosità del ricorrente, ne' del collegamento tra il suo consumo di droga (ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75, comma 1) e l'attualità dell'ipotizzato pericolo per la sicurezza pubblica.
4. Il ricorso è fondato.
Il decreto del giudice di pace di Benevento si mostra privo di una idonea motivazione attinente ai presupposti normativi per la decisione di convalida della misura questorile considerati dal cit. D.P.R., art. 75 bis, comma 1.
Il decreto non rinvia neppure per relationem, come si osserva nel ricorso, all'atto del Questore impositivo della prescrizione;
atto già a sua volta, in vero, fin troppo sintetico nell'enunciare le ragioni di diretta connessione tra la condotta di personale consumo di sostanze droganti del LL e la pericolosità di tale condotta per le esigenze di sicurezza collettiva. In vero nel decreto impugnato si formula la sola autoreferenziale e non meglio chiarita affermazione della "verificata esistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis, comma 1". Nessuna valutazione è espressa, da un lato, sulla determinante condizione applicativa della prescrizione (e della connessa convalida del giudice di pace) costituita dalla diretta inferenza causale tra "modalità o circostanze" dell'uso personale di stupefacenti e il pericolo da queste prodotto per la sicurezza pubblica (cfr., ex multis: Sez. 6, n. 12390 del 13.2.2013, Pack, Rv. 255322; Sez. 6, n. 9731/14 del 27.11.2013, Tosic, Rv. 259105). Nè, d'altro lato, alcun giudizio è espresso nello stesso decreto di convalida sui connotati di necessità e urgenza (oltre che di congruità) che pur sempre, quale regola generale riveniente dalla natura facoltativa delle misure/prescrizioni, debbono scandirne la concreta irrogazione (cfr., ex multis: Sez. 4, n. 43118 del 18.9.2012, Iannini, Rv. 253642; Sez. 4, 2219 del 14.10.2014, Assinate, Rv. 261766). Il silenzio del provvedimento impugnato su tali due qualificanti presupposti applicativi delle misure indicate dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis, comma 1, e del susseguente giudizio di convalida integra una violazione di legge che Impone l'annullamento del decreto oggetto di ricorso, con rinvio al giudice di pace di Benevento per un nuovo esame che si uniformerà ai canoni di giudizio appena richiamati.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia al Giudice di Pace di Benevento per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2015