Sentenza 27 novembre 2013
Massime • 1
Ai fini della decisione sulla richiesta di revoca delle misure, di cui all' art. 75 bis del d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice di pace deve valutare anche l'incidenza degli elementi preesistenti al provvedimento genetico, se gli stessi non sono stati presi in considerazione al momento della sua emissione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2013, n. 9731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9731 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 27/11/2013
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 1825
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 31323/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS MA N. IL 30/04/1978;
avverso il decreto n. 352/2013 GIUDICE DI PACE di ROVERETO, del 24/06/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNÒ RADDUSA;
sentite le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
1. I difensori fiduciari di IC KO propongono ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice di Pace di Rovereto con la quale è stata rigettata la richiesta di revoca o modifica del decreto di convalida del provvedimento adottato, nei confronti del ricorrente, dal Questore di Trento ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis.
2. Si evidenzia in ricorso che la ragione della reiezione è stata individuata nella mancata indicazione di un mutamento delle condizioni poste a fondamento della misura essendo limitata l'istanza alla segnalazione di profili valutativi che andavano addotti impugnando il provvedimento genetico e inidonei a fondare la richiesta di revoca o modifica. Per contro viene evidenziato che utili alla revoca o alla modifica devono ritenersi tutti gli elementi comunque non presi in considerazione al momento della emissione della misura genetica alla stregua di quanto ritenuto solitamente in giurisprudenza per le misure cautelane, in nome dell'art. 299 c.p.p.. E tali dovevano ritenersi sia la sentenza del Gup del Tribunale di Rovereto ai sensi dell'art. 129 c.p.p. con riferimento alla contestata violazione di domicilio posta a fondamento, tra gli altri elementi, della pericolosità sociale ascritta del ricorrente;
del pari dovevano ritenersi tali anche gli ulteriori sviluppi del procedimento penale per violenza e minaccia a PU, resistenza e lesioni;
gli ulteriori elementi destinati a chiarire le condizioni di vita sociale e familiare del ricorrente, non conosciuti dal Giudice di pace al momento della convalida e che avrebbero potuto portare quantomeno ad una modifica del provvedimento genetico. Poiché dunque con il provvedimento impugnato il Giudice ha integralmente omesso di prendere in considerazione tali dati(tanto darebbe corso alla violazione di legge utile al ricorso cassazione.
3. Il ricorso è fondato.
4. Il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis prevede espressamente che la revoca e la modifica dei provvedimenti assunti in forza della medesima norma sono suscettibili di ricorso in cassazione per violazione di legge. Nella giurisprudenza di questa Corte (cfr da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 6869 del 25/01/2011, Rv. 249358) le misure in questione vengono assimilate, per la loro natura, alle misure di prevenzione, oggi disciplinate dal codice antimafia e in precedenza regolate dalla L. n. 1423 del 1956. Da qui la immediata riferibilità alle stesse degli sviluppi interpretativi dettati in materia di modifica e revoca delle misure di prevenzione;
ciò in presenza oltre che della sostanziale assimilazione sopra segnalata anche di un identico tenore del relativo dato normativo (L. n. 1423 del 1956, art. 7, pedissequamente riprodotto dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 11, per un verso ed il comma III dell'art 75 bis per quel che immediatamente interessa). Ne viene che alla modifica o alla revoca può pervenirsi "quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato" ma anche nell'ipotesi in cui dovessero risultare insussistenti i presupposti per l'applicazione della misura, illegittimamente applicata "ab origine", così come affermato, per le misure di prevenzione, dalle Sezioni Unite di questa Corte (sez. U., n. 18, del 10.12.1997 Cc. - dep. 30.03.1998 - rv. 210041 in ragione della affermata non applicabilità delle disciplina della revisione). Se dunque, come affermato nell'arresto delle SS. UU. reso in materia di prevenzione, la revoca può operare sia con efficacia "ex nunc" (dovuta alla sopravvenuta cessazione dei presupposti utili alla applicazione della misura) che con efficacia "ex tunc" (resa nei casi di accertamento dell'insussistenza originaria dei presupposti); se, ancora, siffatte considerazioni, per quanto sopra evidenziato, stante l'evidente analogia tra le misure di prevenzione e quelle del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis, in ragione della relativa natura sono estensibili a queste ultime;
ecco che, conseguentemente, deve ritenersi ben legittima la revoca, ad opera del Giudice di Pace, del provvedimento di convalida del decreto del Questore applicativo di una delle misure previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis, anche nell'ipotesi in cui la revoca sia disposta per l'accertata mancanza - "ab origine" - dei presupposti previsti dalla legge per l'applicazione della misura.
Si aggiunga che non ogni questione può ritenersi utile al fine. Ovviamente, se il tema dedotto a supporto della istanza è già stato considerato e valutato dal provvedimento genetico, l'accoglimento risulta ovviamente precluso dalla cristallizzazione della decisione assunta non altrimenti impugnata, salvo che si tratti di fatti già valutati la cui sussistenza, per emergenze successive sia stata negata in radice (dando corpo ad una ipotesi di revoca con efficacia ex tunc); e del resto, sono suscettibili di incidere con efficacia ex tunc sulla misura anche le questioni precedenti al provvedimento non prese in considerazione dallo stesso. Le questioni invece successive al provvedimento destinate a mutarne i presupposti (modifica) fino ad eliderli in radice (revoca), sono destinate sempre ad operare con efficacia ex nunc.
5. Questo il quadro normativo di riferimento, emergono con evidenza i vizi inficianti il provvedimento impugnato.
Se per il vero il tenore della richiesta sembrava volto ad una mera rivisitazione del provvedimento genetico in surroga ad una impugnazione mai formulata, è parimenti incontrovertibile che il provvedimento impugnato, nella sua estrema sinteticità, detta un principio in diritto inesatto e risulta comunque fondato su una assolutamente apodittica valutazione resa in punto alla inidoneità al fine degli elementi addotti.
Alla luce di quanto sopra, infatti, appare evidentemente errata in diritto l'affermazione in forza alla quale solo il mutamento delle condizioni poste a fondamento del provvedimento genetico possono giustificare la modifica o la revoca dello stesso. In ogni caso, poi, è assolutamente apodittica la ritenuta insussistenza di tale mutamento delle condizioni, negato senza prendere in alcun modo in considerazione le indicazioni in fatto e diritto segnalate a supporto della istanza e oggi ribadite con il ricorso che occupa.
6. Delineati dunque gli affermati profili utili a fondare la revoca o la modifica nei termini di cui al ricorso sarà compito del Giudice di pace competente precisare se gli elementi addotti sono o meno successivi al provvedimento adottato sul piano della relativa formazione. Nel primo caso chiarendo l'incidenza degli stessi rispetto alla invocata modifica o revoca;
nel secondo caso, dovrà precisare se gli stessi sono stati presi in considerazione al momento della emissione del provvedimento genetico e, in caso negativo valutarne l'incidenza.
P.Q.M.
Annulla l'impugnato provvedimento e rinvia per nuovo esame al Giudice di Pace di Rovereto.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2014