Sentenza 27 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/05/2002, n. 7701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7701 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2002 |
Testo completo
LA CORTE077 01/ 02 REPUBBLICA ITALIANA ME DEL POPOLO PREMA DI CASSAZIONE Oggetto BERVITJ SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DE JULIO Presidente R.G.N. 20157/99 Dott. Rosario COLARUSSO Consigliere Cron. 21390 Dott. Vincenzo .. .1578Rep. Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Ud. 29/01/02 GOLDONI Rel. Consigliere Dott. Umberto --- CORTE DI C AZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENT ENZ A Richiesta copia studio dal Sig. Sole sul ricorso proposto da: per dritt$1,55 77W 2002 SALANDINI MANLIO, SALANDINI RENATO, in proprio e quali IL CANCELLIERE eredi di FO LE, elettivamente domiciliati in €0,77 L.1500 ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, che li difende unitamente all'avvocato VITTORIO BONORA, giusta delega in atti;
H325551 ricorrenti
contro
H325780 VITTORIO, RA ALDO, anche RA NO, RA IO, elettivamente quali eredi di RA domiciliati in ROMA VIA BOEZIO 16, presso lo studio dell'avvocato ST PUCCI IMPARATO, difesi dagli avvocati2002 141 LUIGI NUVOLARI, DARIO IMPARATO, FABIO PUCCI, giusta -1- delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 333/99 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 22/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/02 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito 1'Avvocato DO ROMANELLI, difensore del l'accoglimento delricorrente che ha chiesto ricorso;
udito l'Avvocato Fabio PUCCI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi, inammissibile il terzo. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 7.3.1990 LI e AT DI ed LE ON avevano convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Mantova RI. AL, NO e RI RR per sentir dichiarare che il fondo di proprieta di essi attori, distinti in catasto del censuario Comune di Ponti sul Mincio (MN) ai nn. di mappale 29, 30, 72, 86, 90, 127, 128, 129 e 130 de foglio 16, era gravato da un'unica servitù, quella stabilita nell'atto di acquisto 22 10 1926 per notaio Silvio Girardi di Peschiera, e che nessun altra servitù esisteva, sui terreni di loro proprietà, a favore di terzi, e per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illecito passag 210 dei convenuti attraverso il mappale 127, da quantificarsi in corso di causa, precisando, al riguardo, che i RR avevano ottenuto, in data 22 16 1986, un favorevole provvedimento, in sede possessoria, da parte del my Pretore di Castiglione delle Stiviere, e che essi intendevano quindi agire, con azione esperita davanti al Tribunale di Mantova, in via petitoria. I convenuti costituitisi, contestavano gli assunti attorei, rilevando che la servat di passaggio, così come da loro esercitata e tutelata dal provvedimento pretorile menzionato dagli attori, risultava dal loro atto di acquisto dallo stesso dante causa dei DI (i fratelli NZ RI, RU e DO), stipulato in data 9.12.1927 a ministero dello stesso notaio Girardi, e chiedevano il rigetto della domanda. I RR, inoltre, chiedevano in via riconvenzionale, che venisse dichiarata in loro favore la sussistenza della servitù di cui si tratta per intervenuta usucapione. Tribunale adito, con sentenza del 24.4/19.81997 accertava l'esistenza di una servitu di passo per veicoli e pedoni in favore del fondo denominato "Campuzzo", di proprietà dei convenuti, come meglio contrassegnato in atti, e a carico del fondo di proprietà degli attori, come individuato in atti, precisando che la servitù si estendeva sul mappale 127 e seguiva il tracciato descrito nell'allegato 6 dell'elaborato peritale del CTU e condannava gli attori a rifondere ai convenuti le spese di lite, così come liquidate, respingendo ogni altra domanda. Avverso tale decisione, hanno proposto appello LI e AT DI in proprio è quali eredi della madre LE ON, deceduta nelle more, chiedendo in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento delle domande gia svolte in prime cure. Si costuivano sia AL e RI RR, in proprio e quali eredi di RI AU (gia convenuto con gli stessi in primo grado e deceduto nelle more), sia o RR, i quali hanno chiesto il rigetto del gravame, la conferma 1 della sentenza impugnata, e la condanna degli appellanti alla rifusione, in up loro favore delle spese del grado. Con sentenza in data 14.4/22.5.1999, la Corte di appello di Brescia rigettava il gravame e regolava le spese the Stanti le conclusioni delle parti, la controversia aveva ad oggetto la determinazione dell'estensione e delle modalità di esercizio della servitu di che trattasi Richiamati i criteri e gli argomenti in base ai quali il CTU era pervenuto alle sue conclusioni e le deposizioni testimoniali di ME e BE, la Corte territoriale concludeva per la assoluta aderenza della sentenza impugnata allo stato degli atti. Per la cassazione di tale sentenza AT e LI DI proponevano ricorse basato su due motivi;
resistono con controricorso NO, RI ed ricorrenti hanno altresi presentato memoria.AL RR ? Motivi della decisione Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 eite del codice civile. in buona sostanza, ci si duole del fatto che la clausola contenuta nell'atto 22 1926 sarebbe chiarissima sia in ordine all'estensione che alle modalità di esercizio della servitu, sicchè non era necessario far ricorso al criterio sussidiario di ci all'art. 1065 c.c.. La sentenza impugnata ha esaminato la clausola de qua, che è la seguente: "sugli immobili predescritti esiste la servitù di passo e per pedoni e con veicoli a favore dei finitimi terreni di proprietà dei sigg. venditori, anche per quelli oltre Redone sulla piana attraverso lo stesso”. A frome de tale dizione, nel loro apprezzamento discrezionale, i giudici di My Brescia hanno ritenuto che la clausola stessa non fornisse, nel suo significato letterale. elementi di certezza nello stabilire le modalità di eserci o della servitu e l'estensione di essa ed hanno perciò fatto ricorso al criteri sussidiario di cui all'art. 1065 c.c.. L'her argomentativo seguito al riguardo nella sentenza impugnata appare rigorosamente ancorato ad elementi valutativi obiettivi ed esplicitati;
del resto la lettura della clausola, quale riportata, appare del tutto significativa nel conferire valenza alle conclusioni raggiunte al riguardo dalla Corte bresciana La ricerca della comune volontà dei contraenti in relazione al contenuto ed alla portata del contratto si traduce in una indagine e valutazione dei fatti affidata esclusivamente al giudice del merito ed insindacabile in sede di legiumita ove come nel caso che ne occupa, sia sorretta da argomentazioni adeguate e logiche e rispettosa dei canoni ermeneutici (v. Cass.2.2.1996, n 914 Consegue che legittimamente i giudici della Corte bresciana, esclusa la assorbente valenza della dizione letterale della clausola, hanno fatto ricorso al criterio sussidiario di cui all'art. 1065 c.c. peraltro correttamente applicato, sicche non sussiste violazione né dell'art. 1362 c.c. né dell'art. 1065 stesso codice coma lamentato. Il motivo e pertanto privo di pregio. Con il secondo mezzo (insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia) ci si duole del fatto che la sentenza impugnata avrebbe accettato acriticamente la consulenza di ufficio e le prove testimoniali In gran parte. tale doglianza ritorna sul tema della letterale valenza del rogito del 1926, che viene ricostruita dalla parte secondo il suo punto di vista Su tale base si prospetta una ricostruzione dei fatti che viene ad essere contrapposta a quella seguita nella sentenza impugnata. Ferma, in base alle considerazioni svolte nell'esame del primo motivo di ricorso, la legittimità del corse al criterio di cui all'art. 1065 c.c., ne consegue che la ricosa-izione della fattispecie contenuta nella sentenza impugnata appare DA su elementi concreti che hanno portato i giudici del merito, nel discrezionale loro apprezzamento delle emergenze processuali, a rigorosamente motivate ed immuni da vizi logici o conclusioni argomentativi Cio posto il vizio denunciato non può consistere nella difformità nell apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice rispetto a quello pretes dalla parte. in quanto spetta solo al giudice del merito individuare e valutare le fonti del proprio convincimento (v. Cass.26.11.1988, n.6380). Anche tale doglianza è pertanto priva di pregio. Con :1 terzo motivo (violazione dell'art.2643, n.4, c.C., nonché contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia) si prospetta, in maniera non sempre del tutto intellegibile, una questione di trascrizione, collegata alla situazione dei luoghi quale era e quale sarebbe stata atualmente in relazione alla posizione della strada vicinale ed alle situazioni giuridiche soggettive in capo ai proprietari frontisti. La censura appare inficiata da genericità ed è comunque del tutto nuova e, come ale inammissibile, essendo stata prospettata per la prima volta in questa sede di legittimità e necessitando di accertamenti in fatto, inibiti alla Cassazione Il ricorso va pertanto respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquid e come da dispositivo.
P.Q.M.
La LE rigetta il ricorso e condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese che liquida in 90,00 Euro oltre a 1.000,00 Euro per onorari. 129,11 20,66 Cosi deciso in Roma. il 29 | 2002 De Julia Romer 149.77' Il Presidente Il Consigliere estensore Миг арений IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 39072 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 MAG, 2002. CANCELLIERE'S IL CANCELLERE C1 Francesco Catania S