Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/1999, n. 8559
CASS
Sentenza 10 agosto 1999

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Nel trattamento di fine rapporto spettante agli autoferrotranvieri a far tempo dall'1 giugno 1982 (data di entrata in vigore della legge n. 297 del 1982) la computabilità di tutti gli elementi retributivi a carattere continuativo, in applicazione dell'art. 2120 cod. civ. - che, anche nel testo modificato dall'art. 1 della legge anzidetta, ribadisce il principio della omnicomprensività riferito ad ogni erogazione non occasionale, facendo tuttavia salva la diversa previsione dei contratti collettivi - può essere esclusa solo in virtù di disposizioni contrattuali successive alla legge medesima, poiché tutte le precedenti disposizioni legislative e collettive regolanti la materia del trattamento di fine rapporto sono state rispettivamente abrogate e dichiarate nulle dall'art. 4, commi decimo e undicesimo, della legge stessa (e non sono suscettibili di reviviscenza in forza del nuovo testo del secondo comma dell'art. 2120 cit.) e poiché in tal senso depone il principio generale di irretroattività della legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/1999, n. 8559
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8559
    Data del deposito : 10 agosto 1999

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