Sentenza 10 agosto 1999
Massime • 1
Nel trattamento di fine rapporto spettante agli autoferrotranvieri a far tempo dall'1 giugno 1982 (data di entrata in vigore della legge n. 297 del 1982) la computabilità di tutti gli elementi retributivi a carattere continuativo, in applicazione dell'art. 2120 cod. civ. - che, anche nel testo modificato dall'art. 1 della legge anzidetta, ribadisce il principio della omnicomprensività riferito ad ogni erogazione non occasionale, facendo tuttavia salva la diversa previsione dei contratti collettivi - può essere esclusa solo in virtù di disposizioni contrattuali successive alla legge medesima, poiché tutte le precedenti disposizioni legislative e collettive regolanti la materia del trattamento di fine rapporto sono state rispettivamente abrogate e dichiarate nulle dall'art. 4, commi decimo e undicesimo, della legge stessa (e non sono suscettibili di reviviscenza in forza del nuovo testo del secondo comma dell'art. 2120 cit.) e poiché in tal senso depone il principio generale di irretroattività della legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/1999, n. 8559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8559 |
| Data del deposito : | 10 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente -
Dott. Ettore MERCURIO - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Camillo FILADORO - Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AST,, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
US IU;
- intimato -
e sul 2 ricorso n. 01076/97 proposto da:
US IU, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI POMAR, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
AZD SICILIANA TRSP AST;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3072/95 del Tribunale di PALERMO, depositata il 21/12/95 r.g.n. 565/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/1/99 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato Renato SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale e rigetto degli altri motivi;
accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Palermo, decidendo sulla domanda proposta da GI SS, con ricorso depositato il 5 novembre 1991, nei confronti dell'Azienda Siciliana Trasporti - A.S.T. - della quale egli era stato dipendente, pronunciava sentenza (in data 26 agosto 1993) con la quale riconosceva la computabilità, nella base utile per il calcolo dell'indennità di buonuscita e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), della indennità di presenza, del premio di incentivazione, dell'indennità guida turni e del supernastro lavorativo, quali emolumenti aventi natura retributiva ed erogati con continuità; e respingeva il capo di domanda diretto al computo dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità ai fini del calcolo della retribuzione corrisposta nel periodo feriale. Il Tribunale di Palermo, decidendo con sentenza del 21 dicembre 1995 sull'appello dell'A.S.T. e su quello incidentale del SS, riformando parzialmente la decisione pretorile, ha escluso il diritto dello stesso SS alla riliquidazione del T.F.R. con il computo della indennità di presenza di cui all'accordo nazionale 21 maggio 1981 e dell'indennità guida turni;
ha invece dichiarato il diritto del predetto alla riliquidazione della retribuzione per ferie con il computo, nella relativa base di calcolo, dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità, condannando l'Azienda al pagamento delle corrispondenti differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale;
ed ha confermato nel resto l'impugnata sentenza.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'Azienda Siciliana Trasporti formulando tre motivi di censura, illustrati da memoria. Il SS resiste con controricorso nel quale propone ricorso incidentale affidato a due motivi, anch'essi illustrati da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Devono preliminarmente essere riuniti i ricorsi, principale e incidentale, perché proposti avverso la medesima sentenza. 2. - Con il primo motivo del ricorso principale l'Azienda, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del R.D. n.148/1931 e degli artt. 36 Cost. e 2099, 2109 e 1362 e segg. cod. civ. (riguardo all'interpretazione della contrattazione collettiva di categoria) nonché carenza e contraddittorietà di motivazione su punto essenziale, censura la sentenza impugnata per avere erroneamente riconosciuto il diritto del lavoratore al computo dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità nella retribuzione spettante durante il periodo feriale, ed assume invece che, a norma della citata disciplina legale e della contrattazione collettiva, dette mensilità aggiuntive non rientrano tra le competenze retributive rilevanti ai fini della retribuzione feriale. Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha riconosciuto detta computabilità sul rilievo che l'art. 22 del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 All. A prevede il diritto degli agenti a fruire di congedo straordinario con stipendio o paga ed "indennità fisse", e che tra tali indennità devono anche essere comprese la tredicesima e la quattordicesima mensilità siccome erogate in maniera costante e continuativa.
Tale assunto non è condivisibile, dovendo ritenersi, come già statuito da questa Corte, che "con riguardo al rapporto di lavoro del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, la determinazione della retribuzione dovuta per il periodo di congedo annuale (con riferimento alla computabilità o meno in essa dei ratei delle mensilità aggiuntive) va risolta alla stregua della disciplina collettiva applicabile, attesa l'insussistenza nell'ordinamento di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione tenuto conto che - al pari degli art. 36 Cost. e 2109 c.c., i quali si limitano a stabilire che le ferie devono essere retribuite - l'art. 22 all. A al R.D. n. 148 del 1931, pur affermando il diritto degli agenti ad un "congedo ordinario con stipendio o paga ed indennità fisse" in sostanza rimette alla disciplina collettiva - alla quale, ai sensi dell'art. 1 del R.D. citato spetta la determinazione delle voci suindicate - la individuazione degli elementi inclusi nella retribuzione per il periodo feriale" (Cass. 6 novembre 1998 n. 11215; 23 agosto 1997 n. 7902; 27 giugno 1996 n. 5935). Sul punto, il ricorso dev'essere pertanto accolto;
e, correlativamente, la sentenza va cassata con rinvio della causa ad altro giudice di pari grado, il quale procederà all'esame del contratto collettivo di categoria (osservandosi che l'Azienda ricorrente individua le disposizioni collettive rilevanti in proposito negli artt. 1 e 10 del C.C.N.L. 12 marzo 1980), al fine di accertare la computabilità o meno, alla stregua della disciplina contrattuale collettiva applicabile in tema di trattamento economico feriale, la computabilità, nella retribuzione durante le ferie, dei ratei delle mensilità aggiuntive.
3. - Con il secondo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1372 e 1362 e segg. cod. civ. con riferimento ai contratti collettivi, nonché carenza di motivazione su punto essenziale della controversia, l'A.S.T. lamenta che il giudice del gravame abbia ritenuto che il premio di incentivazione, introdotto dal contratto aziendale del 16 maggio 1979 e disciplinato anche dal successivo contratto collettivo dell'11 dicembre 1980, sia computabile ai fini dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto;
e deduce l'erroneità di tale statuizione trattandosi di emolumento definito espressamente come saltuario e variabile dal contratto collettivo. Tale motivo è privo di fondamento e va disatteso.
Il Tribunale ha riconosciuto la anzidetta computabilità riscontrando, con accertamento di fatto riservato al giudice del merito, che il premio di incentivazione risultava essere stato corrisposto in maniera non occasionale, e quindi continuativa, per quanto attestato dalle buste paga relative al decennio 1980 - 1990. Deve in proposito ritenersi che "un compenso, benché contrattualmente definito come saltuario e variabile, deve considerarsi continuativo, ai fini della sua computabilità in sede di determinazione del trattamento di fine rapporto, qualora di fatto risulti corrisposto con continuità" (v. Cass. n. 5935/1996 cit., ove è stata appunto confermata la pronuncia di merito che, in relazione al detto premio di incentivazione, aveva dato rilievo alla continuità di erogazione desunta dalle buste paga, piuttosto che alla qualificazione convenzionale).
4. - Con il terzo motivo del ricorso principale, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2099 e 1233 e segg. cod. civ. in relazione al disposto dell'art. 7 della legge 14 febbraio 1958 n. 138, nonché carenza e contraddittorietà di motivazione su punto essenziale, l'Azienda ricorrente censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto che le somme erogate a titolo di indennizzo per il c.d. "supernastro lavorativo" (costituente indennizzo supplementare, previsto a livello aziendale, per il caso in cui viene superato il periodo di riposo minimo di undici ore ininterrotte) siano ricomprese nella base retributiva utile ai fini del calcolo dell'indennità d'anzianità e del T.F.R.; e deduce l'erroneità di tale decisione trattandosi di tipica competenza occasionale spettante solo in casi eccezionali, ed avente natura indennitaria.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto che tale emolumento, erogato non in maniera occasionale, secondo le indicazioni delle buste paga, ed attribuito in ragione del superamento dell'intervallo minimo stabilito (in undici ore ininterrotte) dall'art. 7 della legge 14 dicembre 1958 n.148, tra una prestazione o giornata di lavoro e l'altra, deve essere considerato avente carattere retributivo e non risarcitorio, in quanto nella prospettiva tipicamente sinallagmatica del contratto di lavoro come rapporto di scambio tra lavoro e retribuzione, la particolare penosità od il maggior disagio della prestazione, conseguenti alle modalità del suo svolgimento, costituiscono elementi valutati in sede di contrattazione collettiva nella determinazione del valore dello scambio.
Così decidendo il giudice del merito si è attenuto a principi già stabiliti in proposito da questa Corte, là dove è stato affermato (in analoga fattispecie riguardante la computabilità dell'indennità di "supernastro lavorativo" ai fini della determinazione di indennità di fine rapporto spettanti a dipendenti di azienda di trasporto in concessione) che "una indennità compensativa del maggior affaticamento, conseguente ad una riduzione degli intervalli tra le prestazioni lavorative, ha natura retributiva, e non risarcitoria, essendo riconducibile alla categoria delle competenze che perseguono la funzione specifica di ricompensare il lavoratore, nella misura ritenuta congrua nella sede contrattuale, per gli elementi di disagio e di rischio che caratterizzano le modalità di espletamento della prestazione lavorativa" (cit. Cass. 5935/1996;
Cass. 2 marzo 1998 n. 2289). 5. - Con il primo motivo del ricorso incidentale il SS, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 2120 cod. civ. e degli artt. 1, comma secondo, 2, commi ottavo e nono, della legge 29 maggio 1982 n. 297 nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su punto essenziale della controversia, lamenta che il Tribunale abbia inserito l'"indennità di presenza" regolata dall'accordo del 21 maggio 1981 tra quelle saltuarie e variabili non computabili ai fini delle indennità di fine rapporto. E con il secondo motivo del medesimo ricorso incidentale, denunziando nuovamente i vizi di legittimità e di carenza di motivazione ora dedotti, il SS censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha parimenti escluso la computabilità, agli anzidetti fini, della "indennità guida turni", che deduce aver percepito con continuità essendo stato impegnato continuativamente nella attività di guida degli automezzi. Rileva in particolare, il ricorrente incidentale, la contraddittorietà della motivazione esposta dal Tribunale perché, da un lato, ha ritenuto la nullità dell'accordo del 21 maggio 1981 per effetto della declaratoria di nullità contenuta nella legge n.297 del 1982 e, dall'altro, ha ritenuto che il contratto collettivo del 17 giugno 1982 avesse riportato in vita l'anzidetto accordo pur formulando al riguardo solo un generico richiamo.
Esaminati unitariamente tali motivi, tra loro connessi, il ricorso incidentale ad essi affidato appare fondato e merita quindi accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono. Va anzitutto ricordato, come è costante giurisprudenza di questa Corte in ordine al trattamento di fine rapporto disciplinato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297, che, in base alla normativa di tale legge, la computabilità, nel calcolo del suddetto trattamento, di tutti gli elementi retributivi normalmente e continuativamente corrisposti, è stabilita nell'art. 2120 c.c. (nuovo testo), e può essere esclusa solamente in forza di difformi previsioni di contratti collettivi che siano successivi a tale legge e che introducano, nell'intento delle parti collettive contraenti, una deroga al principio della onnicomprensività espresso nella disposizione (cfr., tra le molte, Cass, 27 giugno 1996 n. 5935; 5 maggio 1995 n. 4872; 1 marzo 1995 n. 2391; 16 giugno 1994 n. 5841;
13 aprile 1994 n. 3447; 4 maggio 1994 n. 4301).
Va così ribadito, atteso che la citata legge (n. 297/1982) ha abrogato e dichiarato nulle (nell'art. 4, comma decimo e undicesimo) tutte le precedenti disposizioni, rispettivamente legislative e collettive, regolanti la materia del trattamento di fine rapporto, che le preesistenti norme collettive cui fa riferimento il ricorso incidentale non sono suscettibili di reviviscenza in forza del nuovo testo del secondo comma dell'art. 2120 c.c. Infatti quest'ultima norma, recante la salvezza delle previsioni dei contratti collettivi introducenti deroghe al principio della onnicomprensività, è da riferire - come detto - soltanto alle disposizioni successive alla entrata in vigore della legge che l'ha introdotta: e ciò, in primo luogo, in osservanza del principio generale del nostro ordinamento, che stabilisce la irretroattività della legge, la quale dispone per l'avvenire e non ha effetto retroattivo (art. 11 disposiz. sulla legge in generale), ed inoltre per la univoca previsione di nullità contenuta nel citato art. 4 (legge n. 297/1982), la qual norma riguarda indiscriminatamente "tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia del trattamento di fine rapporto" (e non soltanto quelle - per come impone di ritenere la testuale ed ampia espressione legislativa - contrastanti con la nuova disciplina), sicché essa è sicuramente riferibile anche agli accordi collettivi, in materia di fine rapporto nel settore autoferrotranviario, antecedenti il maggio 1982. In terzo luogo l'affermata interpretazione si fonda sul rilievo che l'innovata norma dell'art. 2120 cit. presuppone implicitamente, e necessariamente, la volontà e la consapevolezza, da parte delle associazioni sindacali stipulanti, di introdurre una deroga, per il passato non consentita dalla legge, al più volte richiamato principio di onnicomprensività enunciato nell'art. 2120. Ciò posto, ritiene il Collegio che sul punto ora considerato la sentenza impugnata è inficiata dai denunziati vizi di motivazione. Il Tribunale ha invero argomentato in maniera apodittica e insufficiente là dove ha affermato che il contratto collettivo del 17 giugno 1982 ha derogato alla regola legale dell'onnicomprensività di cui all'art. 2120 c.c. (nuovo testo): ed invero su tale questione - da intendersi e valutarsi nel senso prima indicato - lo stesso giudice si è limitato ad asserzioni immotivate, non adeguate a sorreggere l'assunto.
Il ricorso incidentale va dunque accolto per quanto di ragione e pertanto, relativamente alla parte ora considerata, l'impugnata sentenza deve essere cassata.
6. - Conclusivamente, devono essere accolti il primo motivo del ricorso principale e, per quanto di ragione, il ricorso incidentale;
mentre gli altri motivi del ricorso principale devono essere rigettati.
La causa, stante la cassazione della sentenza in relazione alle censure accolte, deve essere rinviata ad altro giudice di pari grado, che si designa nel Tribunale di Termini Imerese (sezione lavoro), il quale procederà a nuovo esame uniformandosi ai principi di diritto prima enunciati e tenendo conto dei rilievi sopra svolti, e appronterà adeguata motivazione a sostegno della decisione prescelta, provvedendo (ex art. 385 ult. co. c.p.c.) anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il primo motivo del ricorso principale ed accoglie il ricorso incidentale per quanto di ragione;
rigetta gli altri motivi del ricorso principale;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte;
e rinvia la causa al Tribunale di Termini Imerese, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso, in Roma, il 27 gennaio 1999.