Sentenza 15 novembre 2011
Massime • 1
È nulla la sentenza con la quale il giudice di appello ometta di pronunciarsi sull'istanza di rinvio per legittimo impedimento presentata dal difensore per concomitanti impegni professionali documentalmente provati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/11/2011, n. 7704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7704 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 15/11/2011
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2613
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 26273/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER DO N. IL 09/10/1973;
avverso la sentenza n. 1591/2006 CORTE APPELLO di SALERNO, del 25/06/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ER Gerardo, tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza 22.4.2011, con la quale la Corte di Appello di Salerno, confermando la decisione 9.6.2006 del Tribunale di Vallo della Lucania, lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione e 1.000,00 Euro di multa per il delitto di ricettazione continuato, nonché al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile. La difesa, richiedendo lo annullamento della sentenza impugnata, lamenta:
1.) la violazione dell'art. 420 ter c.p.p., perché la Corte territoriale non avrebbe preso in esame la richiesta di rinvio della udienza del 19.7.2010 per impedimento del difensore, tempestivamente comunicato sia tramite fax che per lettera raccomandata depositata in cancelleria;
la difesa afferma altresì che la Corte d'Appello ha proceduto alla celebrazione del dibattimento previa nomina di ufficio di un diverso difensore.
2.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato l'art. 648 c.p., avendo dichiarato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascritti, senza tenere conto delle dichiarazioni rese dallo stesso, dimostrative della assenza dell'elemento psicologico. Conclude la difesa rilevando la ingiustizia della condanna penale, nonché quella al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile. Il Collegio pertanto osserva quanto segue.
Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto, conformemente alle conclusioni assunte dal rappresentante della Pubblica accusa. Risulta dimostrato dagli allegati al ricorso, che in data 1.7.2010 il difensore dell'imputato ha formulato istanza di rinvio dell'udienza del 19.7.2010 per contemporaneo impegno presso la Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere. Dall'esame degli allegati al ricorso si evince che la suddetta istanza (recante timbro di certificazione del cancelliere della stessa Corte d'Assise) è stata tempestivamente trasmessa alla Corte d'Appello di Salerno tramite fax in data 1.7.2010. Risulta altresì allegato al ricorso copia di raccomandata del 9.7.2010 n. 10000007679307 pervenuta alla Cancelleria della Corte d'Appello di Salerno in data 13.7.2010, come si desume dal Timbro di deposito presso la Cancelleria della Corte territoriale. Dalla consultazione degli atti trasmessi a questa Corte di legittimità non risulta che il giudice dell'appello abbia preso in esame la suddetta istanza, o abbia esplicitato le ragioni per le quali non abbia ritenuto di accordare il richiesto differimento dell'udienza, che appare essere stato tempestivamente trasmesso dalla difesa.
La omissione suddetta, accompagnata dalla celebrazione del procedimento penale e della sua conclusione, integra la violazione dell'art. 420 ter c.p.p., per l'effetto incidente sul concreto esercizio del diritto di difesa dell'imputato conducente ad ipotesi di nullità del giudizio ex art. 178 c.p.p., lett. c). Per le suddetta ragioni la sentenza va quindi annullata con rinvio degli atti alla Corte di Appello di Napoli per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la impugnata sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli per un nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2012