Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2004, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE OR - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TORINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, selettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
D'EL ON LV, già legale rappresentante della Società Cooperativa a.r.l. CONSAPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE FEDERICI 2, presso lo studio dell'avvocato MARIA C. ALESSANDRINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5062/00 del Tribunale di TORINO, depositata il 26/05/00 R.G.N. 8353/98;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 01/07/03 dal Consigliere Dott. Camilla DI IASI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe che ha concluso per in via principale improcedibile, in via subordinata accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Considerato in fatto, che il G.O.T. del Tribunale di Torino, adito in sede di opposizione, annullava l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Direzione Provinciale del lavoro di Torino nei confronti di NT OR LI per violazione dell'art. 5 co. 4^ l. n. 863 del 1984, rilevando, tra l'altro, che l'ordinanza opposta era stata rettificata dall'Amministrazione competente, ma che il nuovo provvedimento rettificato non era stato notificato alla parte personalmente, ma al suo difensore nel giudizio di opposizione;
che avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione la Direzione Provinciale del lavoro di Torino;
che NT OR LI resiste con controricorso. RITENUTO IN DIRITTO
Che non risulta depositatA unitamente al ricorso per Cassazione, copia autentica della decisione impugnata;
che tale deposito è previsto dall'art. 369 c.p.c. a pena di improcedibilità;
che la citata disposizione è dettata a salvaguardia della fedeltà documentale, onde non sono ammissibili alternative o equipollenti, quali il deposito di una copia priva dell'attestazione di autenticità, o la conoscenza della sentenza stessa desumibile da altri atti del processo (v., tra le altre, Cass. n. 17995 del 2002 RV 559281; n. 16385 del 2002 RV 558626; n. 13566 del 2002 RV 549960);
che pertanto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile;
che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004