Sentenza 13 gennaio 1999
Massime • 1
Il divieto di deporre sulle voci correnti nel pubblico, sancito dall'art.194, comma 3. cod.proc.pen, non trova applicazione nell'ipotesi in cui il testimone riferisca circostanze apprese da una specifica persona, ancorché non identificata con le sue generalità. (Fattispecie in tema di testimonianza resa da un agente di polizia giudiziaria il quale aveva deposto su quanto appreso da un gestore di un pubblico esercizio rimasto sconosciuto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/1999, n. 3205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3205 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 13.1.1999
1. Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2. " PO FA " N. 77
3. " NO EN GI " REGISTRO GENERALE
4. " GIRONI EMILIO " rel.est. N. 42549/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) AS ET n. il 14.10.1948
avverso sentenza del 09.07.1998 Corte Appello di Roma visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udito in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO,
udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Febbraro che ha concluso per rigetto.
Motivi della decisione
Con la sentenza in epigrafe la C.A. di Roma ha confermato la sentenza 19.5.1997 Pretore Roma, che aveva dichiarato ST TR colpevole del reato di cui all'art. 4 co. 2 l. 110/1975 (porto senza giustificato motivo di portapedali per autovettura in acciaio lungo circa 50 centimetri), ritenendo la prova di colpevolezza integrata dalla deposizione dell'agente di polizia LL, il quale - giunto sul posto mentre l'imputato si stava allontanando - aveva riferito di aver appreso da un non meglio specificato ristoratore, trovato in possesso del portapedali, che con esso il ST aveva tentato di colpire un avventore del locale;
la corte di merito riteneva la deposizione del LL ammissibile ed utilizzabile a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 195, co. 4, c.p.p. e nonostante il mancato esame del ristoratore, avendo l'agente di polizia attestato di aver accertato che l'oggetto in questione apparteneva all'imputato ed avendo questi sottoscritto il verbale di sequestro, con ciò implicitamente ammettendo detta appartenenza. Ricorre il ST contestando l'utilizzabilità della testimonianza indiretta sull'assunto che la fonte diretta non potrebbe qualificarsi testimone in quanto rimasto sconosciuto e che più pertinente al caso di specie sarebbe il riferimento all'art.194, co. 3, c.p.p., che fa divieto di deporre sulle voci correnti nel pubblico.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
La testimonianza dell'agente LL, ancorché "de relato", circa quanto appreso dal gestore del pubblico esercizio, è pienamente utilizzabile ai sensi dell'art. 195 c.p.p., a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 4, che vietava agli ufficiali ed agenti di p.g. di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni (v. sentenza n. 24/1992 della Corte costituzionale), e no risultando che l'interessato, abbia richiesto, ai sensi del comma 1 dell'articolo citato, l'esame della fonte diretta, comunque identificabile nonostante la mancata indicazione delle sue generalità, stante l'avvenuta identificazione del pubblico esercizio.
Non pertinente è, poi, il richiamo della disciplina di cui all'art. 194, co. 3, c.p.p. circa il divieto di deporre sulle voci correnti nel pubblico, avendo l'agente riferito quanto appreso da una singola e ben individuata persona, ancorché non identificata con le sue generalità, e non circa voci raccolte tra un'indiscriminata pluralità di persone.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di L.
1.000.000 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 1999