Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/1999, n. 3205
CASS
Sentenza 13 gennaio 1999

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Il divieto di deporre sulle voci correnti nel pubblico, sancito dall'art.194, comma 3. cod.proc.pen, non trova applicazione nell'ipotesi in cui il testimone riferisca circostanze apprese da una specifica persona, ancorché non identificata con le sue generalità. (Fattispecie in tema di testimonianza resa da un agente di polizia giudiziaria il quale aveva deposto su quanto appreso da un gestore di un pubblico esercizio rimasto sconosciuto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/1999, n. 3205
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3205
    Data del deposito : 13 gennaio 1999

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