Sentenza 17 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2002, n. 5501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5501 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE 055 0 1 /02 UFFICIO COPIE Richiesta copia_studio_ IL SOLE 24 ORE dal Sig. REPUB 31 per giritt qiritty HPK. Aud LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Possessoria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente R.G.N. 21150/99 - 566100 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere 21150/99 Cron. 16539 Rel. Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere- Rep. 1253 Dott. Vincenzo COLARUSSO Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Ud.21/02/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IG NI, CH LV, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO RINALDI, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IG TO, CI IA;
intimati °e sul 2° ricorso n 00566/00 proposto da: CI IA, IG TO, elettivamente domiciliati in ROMA, PZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo2002 270 studio dell'avvocato ALDO FERRETTI, che li difende, -1- giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
IG NI, CH LV, elettivamente domiciliati in ROMA/VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO RINALDI, che li difende, giusta delega in atti;
controricorrenti al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 20224/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 14/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Alfredo udienza del 21/02/02 dal MENSITIERI;
udito l'Avvocato Vincenzo RINALDI, difensore dei ricorrenti principali, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il principale e di quello rigetto del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 30 ottobre 1996 ai sensi dell'art. 703 cpc ON NI e VI HI rappresentavano al Pretore della Sezione distaccata di Castelnuovo di Porto di essere stati spogliati, in data 23 ottobre 1996, dai condomini ER NI e condominialiVI AB, delle scale dell'immobile sito in Capena tra la via Morlupo e la via Curiel. Osservavano i ricorrenti: -di essere proprietari di un locale al piano terra di s tale immobile, al cui interno veniva da loro svolta u l'attività commerciale di pastificio;
A -che lo spoglio delle scale condominiali era avvenuto con la chiusura di due porte di accesso alle medesime;
-che, in particolare, alla porta posta all'esterno del locale, era stata sostituita la serratura, mentre quella interna era stata saldata;
-che tale spoglio impediva ad essi istanti di accedere al lastrico solare, sovrastante detto locale e, dunque, di loro proprietà, ove erano sistemate attrezzature relative alla loro attività commerciale. 3 Costituitisi, ER NI e VI AB chiedevano il rigetto del ricorso, spiegando, a loro volta, domanda riconvenzionale. Rilevavano i resistenti che nessuno spoglio era stato compiuto, trattandosi di scale delle quali essi stessi avevano acquistato la proprietà ed il possesso in virtù di atto di compravendita del 30 settembre 1996. Riferivano al riguardo che IL NI, padre di ON e ER NI, con distinti atti, in pari data 8 febbraio 1992, aveva donato a ER il locale al piano terra e l'appartamento sovrastante, siti in я и Capena alla via Morlupo n. 23 e ad ON д е al piano secondo della stessa l'appartamento via, nonchè il locale al pianoterra di via E. Curiel n. 16. Successivamente, il 30 settembre 1996, ON aveva venduto alla resistente VI AB, moglie di ER, l'appartamento al piano secondo dello stabile "ognidi via Morlupo n. 23, compresa accessione, dipendenza, pertinenza, uso, diritto..... " le aveva trasmesso contestualmente il relativo possesso legale e materiale. Osservavano, pertanto, i resistenti che a detta data NI ON aveva cessato di esser proprietario e possessore di alcun bene nello stabile di via Morlupo 4 n. 23, rimanendo proprietario e possessore del solo locale a piano terra e relativo lastrico solare di via Curiel 16, siti in stabile confinante ma catastalmente, da quello di via distinto, anche Morlupo. Spiegavano altresì domanda riconvenzionale volta ad ottenere la reintegrazione nel possesso di una finestra posta al secondo piano delle scale e chiusa dai ricorrenti con l'apposizione di un lucchetto. Acquisiti documenti ed assunti sommari informatori il Pretore denegava il chiesto provvedimento, posto che appariva evidente dagli atti di causa anche il trasferimento del possesso delle scale condominiali da ON NI a VI AB e, nulla statuendo in ordine alla riconvenzionale, condannava i ricorrenti in solido al pagamento dele spese di lite. Proposto reclamo ex art. 669 terdecies il Tribunale di Roma lo dichiarava inammissibile sul rilievo che il provvedimento pretorile, per il suo contenuto conclusivo e decisorio, aveva natura di sentenza e poteva pertanto essere impugnato soltanto con l'appello. Venivano quindi , avverso la decisione del pretore di Castelnuovo di Porto, proposti gravami , principale dai NI-HI e, incidentale, dai NI-AB. 5 л С Con sentenza depositata il 14.11.98 il Tribunale li appellanti rigettava entrambi condannando gli principali alle maggiori spese del grado. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione NI ON e HI FU sulla base illustrate do memorie. - di un unico articolato motivo, Resistono con controricorso VI AB e ER NI i quali, a loro volta, hanno proposto ricorso incidentale affidato anch'esso ad un'unica censura, resistita dai ricorrenti principali con s controricorso. u A MOTIVI DELLA DECISIONE preliminarmente disposta la riunione dei due Va ricorsi, il principale e l'incidentale, in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 cpc). Con l'unico motivo del ricorso principale si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione ed interpretazione delle norme in tema di possesso (artt. 1140 e SS. cc) , degli artt. 115 e 116 cpc, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Rilevano i ricorrenti che , alla luce di recente giurisprudenza di legittimità secondo la quale, non 6 comportando l'alienazione della proprietà della cosa l'automatico trasferimento del possesso della stessa all'acquirente , in caso di protrazione del godimento della medesima da parte dell'alienante Occorre indagare, caso per caso, se la continuazione da parte del predetto dell'esercizio del potere di fatto sulla cosa sia accompagnato dall'"animus rem sibi habendi" e configuri quindi un possesso ovvero una detenzione in nome e per conto dell'acquirente, il Tribunale avrebbe dovuto accertare , al di là del tenore della clausola di stile contenuta nell'art. 5 del rogito s u 30.9.96, se nella fattispecie si era effettivamente s verificato il trasferimento del possesso alla parte acquirente. compiuto alcuna Quel giudice, invece, non aveva indagine sul punto, limitandosi ad escludere la permanenza del possesso in capo al venditore sulla base di una clausola di mero stile senza tener presente che il NI ON non si era interamente spogliato della proprietà delle parti comuni (scale condominiali) essendosi riservata la quota millesimale relativa al locale posto al piano terra ed al sovrastante lastrico solare. Aveva errato poi il giudice d'appello escludendo la rilevanza della protrazione del possesso da parte del 7 venditore, attuato mediante l'uso delle scale in questione, sul rilievo che tale utilizzazione era la volontà dei coniugi avvenuta "in contrasto con NI-AB", così negando la tutela possessoria riconoscibile invece indipendentemente dalla durata del possesso ed anche nella ipotesi di "possesso illegittimo ed abusivo". E' infondato. ricorrente, con l'atto di Premesso che l'attuale febbraio 1992, era divenuto donazione dell'8 VA proprietario dell'appartamento posto al secondo piano dell'edificio sito in via Morlupo 23 diA Capena, acquistando altresì il relativo possesso e che , da tale pertanto lo stabile in discorso data, risultava in condominio tra il predetto ed il fratello ER il quale, dalla stessa data e giusta distinto atto di donazione, era divenuto proprietario e possessore del locale al piano terra e dell'appartamento sito al primo piano, ha affermato il Tribunale romano che con la vendita alla AB dell'appartamento ricevuto in donazione, nella quale era ben specificata anche la cessione del relativo possesso, il NI ON si era spogliato di qualsivoglia bene e utilità del citato immobile di 8 via Morlupo 23, con la conseguenza che sullo stesso egli non poteva vantare pretese di alcun genere. La proprietà e il possesso in capo al venditore NI del locale al piano terra dell'edificio di via Curiel n. 16, ancorché adiacente a quello in contestazione, appariva, ad avviso di quel giudice, del tutto irrilevante ai fini di causa, trattandosi altro stabile, distintoall'evidenza di anche catastalmente da quello di via Morlupo n. 23. Nè, secondo il giudicante, il possesso delle scale AUA condominiali da parte dei NI-HI anche successivamente all'atto di compravendita poteva trovare valido fondamento nell'avere questi ultimi continuato per pochi giorni ancora ad utilizzarle (la vendita dell'appartamento era stata stipulata il 30 settembre, mentre la chiusura degli accessi si era verificata il 23 ottobre successivo) in quanto ciò era chiaramente avvenuto in contrasto con la volontà dei condomini dell'edificio (NI -AB) i quali, con lettera del 22 ottobre 1996, avevano intimato ai NI-HI di non continuare ad usare dette scale, ormai di loro esclusiva proprietà. Ebbene, come ognun vede, tali considerazioni, condotte nell'ambito della corretta applicazione delle norme che i ricorrenti assumono violate, costituiscono 9 apprezzamento di fatto, sia in ordine al trasferimento del possesso dell'immobile compravenduto contestualmente alla stipula del rogito, sia in ordine alla inidoneità della momentanea protrazione del godimento delle scale in capo all' alienante a tutelabile con l'azione di configurare un possesso reintegrazione, stante 1'immediata opposizione dell'acquirente AB e di NI ER di cui alla citata lettera di diffida, non solo completo sorretto da motivazione ed esauriente ma altresì s congrua ed esente da vizi logici e pertanto u A insindacabile nella attuale sede di legittimità. Passando all'esame del ricorso incidentale con esso si dolgono i ricorrenti che il Tribunale abbia ritenuto inammissibile la domanda relativa allo spoglio di una finestra sita al secondo piano dello stabile di via Morlupo, alla quale le controparti avevano abusivamente apposto un lucchetto, nulla dicendo con riguardo alla azione manutentiva in merito avanzata per ottenere la cessazione della turbativa. La censura non ha pregio. A parte la genericità della stessa (i ricorrenti incidentali, in violazione del consolidato principio della autosufficienza del ricorso per cassazione, non 10 hanno riportato il contenuto dei documenti e delle testimonianze indicate a sostegno del proprio assunto) il giudice d'appello ha invero ritenuto inammissibile la domanda di reintegra dagli stessi proposta, insindacabilmente valutando l'insussistenza tra le opposte pretese di un collegamento obiettivo implicante l'opportunità del "simultaneus processus" (giurisprudenza costante, v. da ultimo Cass. Aut n.4696/99). Alla stregua delle svolte argomentazioni vanno respinti sia il ricorso principale che quello incidentale, tal che ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del presente giudizio. CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione Roma 21 febbraio 2002, 16.1.2012 delle Entrate di Roma2 serie 4 al n. 2468 versate € 184.10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115,del 30/5/2002) Mersifien est. ffal Vinay Boldoners, mes. IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 109T 129,11 Roma 17 APR 2002 IL CANGELEEREC1 Francesco Catania 456T 30,99 1. 160-10 8067 24/00 184,10 11 тот