Sentenza 16 marzo 2010
Massime • 1
Non può essere disposta l'espulsione dello straniero come sanzione alternativa alla detenzione, qualora egli abbia presentato, sia pure fuori termine, una domanda di rinnovo del permesso di soggiorno in ordine alla quale ancora non sia stata assunta la decisione da parte della competente autorità amministrativa.
Commentario • 1
- 1. interventi delle sezioni penali della Cassazione nel 2016Panozzo Rober · https://www.diritto.it/ · 4 ottobre 2017
A) RIFIUTO DI ESIBIRE DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE E/O PERMESSO DI SOGGIORNO (ART. 6, C. 3, T.U. IMMIGRAZIONE) Non risultano pronunce significative B) FAVOREGGIAMENTO IMMIGRAZIONE CLANDESTINA (ART. 12 T.U. IMMIGRAZIONE) 1.Cass. pen. luglio 2016 (ud. aprile 2016 ) Il delitto di cui all'art. 12 del T.U. Immigrazione, per la sua natura di reato di pericolo, si perfeziona per il solo fatto che l'agente ponga in essere, con la sua condotta, una condizione, anche non necessaria, teleologicamente connessa al potenziale ingresso illegale dello straniero nel territorio dello Stato, e indipendentemente dal verificarsi dell'evento (sulla base del principio, il S.C. ha respinto il ricorso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2010, n. 12547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12547 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 16/03/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 826
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 41732/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ET AE N. IL 04/02/1970;
avverso l'ordinanza n. 3619/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO, del 29/09/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLA PIRACCINI;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. GERACI, chiedeva l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di sorveglianza di Milano respingeva l'opposizione presentata da EN EL avverso il decreto che disponeva l'espulsione amministrativa emessa dal magistrato di sorveglianza della stessa città, rilevando che il permesso di soggiorno era scaduto e che la richiesta di rinnovo era stata presentata fuori termine, cioè oltre i sessanta giorni dalla scadenza. Inoltre la EN non si era neppure presentata alla convocazione proveniente dalla Questura di Bergamo.
Avverso l'ordinanza presentava ricorso la detenuta osservando che sussistevano le condizioni per sospendere l'esecuzione avendo lei presentato richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, a nulla rilevando il ritardo nella presentazione.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto. La L. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, afferma che l'espulsione amministrativa è disposta se il soggetto si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nei termini di legge, e tale norma è richiamata dall'art. 16, comma 5, stessa legge che si occupa dell'espulsione come misura alternativa alla detenzione.
Orbene ritiene il collegio che la fattispecie debba essere individuata correttamente in quella dell'art. 16, comma 5, che richiama l'art. 13, comma 2, lett. b) ultima parte, stessa legge e cioè il caso in cui l'espulsione non può essere disposta se lo straniero si trova nella situazione in cui il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni ma la domanda di rinnovo è stata presentata oltre i termini.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la presentazione della domanda, anche se intervenuta oltre i 60 giorni, è la condizione richiesta, visto che al Tribunale di sorveglianza non compete pronunciarsi in relazione alla sussistenza delle condizioni per il suo rilascio (Sez. 1^, 11 gennaio 2007 n. 3500, rv. 235743;
S.U. civili 20 maggio 2003 n. 7892, rv. 563341), con la conseguenza che fino a quando è in corso la procedura per il rilascio, l'espulsione non può essere disposta.
Pertanto l'ordinanza deve essere annullata con rinvio allo scopo di verificare se il procedimento amministrativo si sia concluso con il rilascio o meno del permesso di soggiorno.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010