Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/1999, n. 13765
CASS
Sentenza 14 ottobre 1999

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Perché possa darsi lettura in dibattimento di verbali contenenti sommarie informazioni testimoniali sono necessarie due condizioni, consistenti nella sopravvenienza di una situazione imprevedibile nel momento in cui l'atto è stato assunto e nella non reiterabilità dell'atto in dipendenza di una situazione non ordinariamente superabile; avuto riguardo al chiaro tenore letterale della norma e al suo carattere eccezionale rispetto al principio dell'oralità del processo, ad integrare tale seconda condizione non è sufficiente la mera difficoltà di ripetizione dell'atto, in quanto ciò comporterebbe una estensione della deroga oltre i limiti compatibili con le linee fondamentali del processo accusatorio. (Fattispecie di annullamento con rinvio per mancanza di motivazione sulla impossibilità di ripetere l'atto in dibattimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/1999, n. 13765
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13765
    Data del deposito : 14 ottobre 1999

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