Sentenza 15 dicembre 2016
Massime • 1
In tema di stupefacenti, l'attenuante del fatto di lieve entità, di cui all'art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990 (nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 16 maggio 2014, n. 79), non è configurabile nel caso di detenzione di sostanze di differente tipologia, a prescindere dal dato quantitativo, trattandosi di condotta indicativa della capacità dell'agente di procurarsi sostanze tra loro eterogenee e, per ciò stesso, di rifornire assuntori di stupefacenti di diversa natura, così da recare un danno non tenue al bene della salute pubblica tutelato dalla norma incriminatrice.
Commentari • 7
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In tema di spiaccio di sostanze stupefacenti, la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità della ipotesi della cd. lieve entità, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. Ai fini di rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge, è richiesto - già al momento …
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Il parere ufficiale della Corte Suprema di Cassazione Il tema della “ lieve entità “ del fatto è legislativamente affrontato nel comma 5 Art. 73 TU 309/1990, ai sensi del quale “ salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo, che, per i mezzi, la modalità, o le circostanze dell' azione, ovvero per la qualità e per la quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329 “. De quo, in Cass., SS.UU., 27 settembre 2018, n. 51063, si è decisa l' inammissibilità dell' applicazione del predetto comma 5 Art. 73 TU 309/1990 nei …
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La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. L'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014 (convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79), prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/12/2016, n. 6624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6624 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2016 |
Testo completo
06624-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati: Sent. n.2518 /2016 - Presidente - Vincenzo ROMIS UP 15/12/2016 - Consigliere - Claudio D'ISA R.G.N. 5159/2016 - Consigliere - Andrea MONTAGNI - Rel. Consigliere - Alessandro RANALDI Giuseppe PAVICH - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da BEVILACQUA RO, n. il 22/8/1985 BEVILACQUA DO, n. il 4/3/1970 avverso la sentenza n. 1234/2015 Corte di appello di L'Aquila del 22/10/2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Ranaldi;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Roberto Aniello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 1 р RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22.10.2015 la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa, in sede di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto, appellata dagli imputati RO AC e DO AC, ha disapplicato la recidiva contestata a quest'ultima e ha rideterminato la pena nei confronti di DO AC. Per il resto ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dei prevenuti in ordine al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 1 bis, d.P.R. 309/90, in relazione alla detenzione illecita di cocaina ed eroina del peso complessivo rispettivamente di 230,3 grammi e 271,8 grammi, occultata parte sulla loro persona, parte all'interno della loro abitazione sita in Vasto.
2. Avverso la sentenza propongono ricorso gli imputati a mezzo dei difensori, con unico atto di impugnazione, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): I) Violazione di legge e vizio di motivazione nell'aver attribuito a titolo di concorso la sostanza stupefacente rinvenuta indosso a ciascuno dei prevenuti sulla scorta della semplice convivenza. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deducono che il giudice ha erroneamente escluso la detta ipotesi, ancorando il relativo giudizio solo alla qualità dello stupefacente, trattandosi di droga di differente tipologia, prescindendo dal dato quantitativo e senza tenere conto del complesso degli elementi emersi (peso, modalità o circostanze dell'azione e mezzi utilizzati ecc.). III) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di concessione delle attenuanti generiche. Deducono che DO AC è gravata da un unico precedente assai datato nel tempo, mentre RO AC è incensurato.
3. I difensori degli imputati hanno depositato ulteriore memoria in data 5.1.2016, in cui ribadiscono i motivi di ricorso sopra delineati. 2 C CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati, che reiterano doglianze già avanzate e respinte in sede di appello (doglianze da ritenersi dunque, sotto tale profilo, anche generiche), sono manifestamente infondati e, pertanto, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
2. Per quanto attiene al primo motivo si osserva che la Corte territoriale - con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, come tale immune da censure di legittimità nel caso ha riconosciuto il concorso di persone ex art. 110 cod. pen. nel delitto in contestazione. Va infatti premesso, in fatto, che occultati sulla persona di RO AC venivano rinvenuti due bilancini elettronici di precisione ed alcuni involucri contenenti complessivamente gr. 50 circa di eroina e gr. 130 di cocaina;
ed indosso a DO AC venivano trovati gr. 21 di eroina;
inoltre in un armadietto sul balcone, attiguo alla stanza della prevenuta, venivano rinvenuti ulteriori gr. 201,8 di eroina e gr. 101,5 di cocaina. Conseguentemente la Corte territoriale opina condivisibilmente nel senso che «Ai fini del riconoscimento del concorso di persone nel reato, la circostanza che la sostanza stupefacente fosse divisa tra i due imputati appare irrilevante: AC RO e AC DO vivono nella stessa abitazione, entrambi detenevano rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente e gli operanti hanno riferito che AC DO, accompagnata dalla conducente dell'autovettura, SP GI, frequentemente è salita in casa per poi ritornare a bordo del mezzo di lì a poco e allontanarsi. Questo strano comportamento, in difetto di altra plausibile spiegazione, non addotta neanche dai prevenuti, si spiega con la necessità per l'imputata di rifornirsi di volta in volta di stupefacente da andare a consegnare agli acquirenti, evitando il rischio di essere trovata in possesso di maggiori quantità» (pag. 3). E' evidente come nel caso non sussista mera coabitazione e quindi connivenza non punibile, ma consapevole apporto morale e materiale di - - entrambi gli imputati alla condotta criminosa, tenuto conto del considerevole quantitativo di stupefacente (e strumentario quali i bilancini) trovato in loro possesso sia addosso che nei locali di loro pertinenza -, nonché avuto riguardo alla condotta attiva ad entrambi imputabile, sulla scorta di quanto processualmente emerso.
3. Con riguardo alla seconda doglianza, è appena il caso di rilevare che il giudice di merito ha escluso l'applicazione dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 3 C 73 d.P.R. cit., avuto riguardo non soltanto alla differente tipologia della droga rinvenuta (cocaina e eroina), ma anche con riferimento al dato quantitativo e al possesso di strumenti idonei al confezionamento (bilancini di precisione), con ponderazione di merito congrua e logica, come tale incensurabile nella presente sede di legittimità. In ogni caso il giudice di merito ha correttamente richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, in tema di stupefacenti, l'attenuante del fatto di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, non è configurabile nel caso di detenzione di sostanze di differente tipologia (come nel caso), a prescindere dal dato quantitativo, trattandosi di condotta indicativa della capacità dell'agente di procurarsi sostanze tra loro eterogenee e, per ciò stesso, di rifornire assuntori di stupefacenti di diversa natura, così da recare un danno non tenue al bene della salute pubblica tutelato dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 26205 del 05/06/2015, P.M. in proc. Khalfi, Rv. 264065).
4. Per quanto attiene al terzo motivo, va considerato che la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). Nel caso che occupa la Corte territoriale ha impeccabilmente motivato il diniego dell'attenuante in considerazione della insussistenza, neanche allegata dai ricorrenti, di elementi favorevoli da valorizzare in tal senso, aggiungendo, in relazione alla posizione di RO AC, che la mancanza di precedenti penali a carico di per sé non costituisce un criterio idoneo, in ossequio a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 62-bis cod. pen.
5. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo per ciascuno. باح
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2016 Il Consignere estensore Il Presidente Alessandro Ranaldi Vincenzo Romis Depositata in Cancelleria Oggi. 13 FEB. 2011 Il Funzionato Giudiziario Patricia Ciorra 1 05